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Il pedone è l’utente debole della strada per eccellenza e, come tale, va tutelato, ma ciò non lo esime dall’obbligo di osservare le norme del codice della strada come ciclisti, motociclisti, automobilisti, camionisti, etc.

Negli ultimi tempi la giurisprudenza ha assunto un orientamento deciso in tal senso con sentenze che hanno posto in capo percentuali elevate di responsabilità dei sinistri nei quali sono rimasti coinvolti a persone che, pur essendo state investite a piedi, e addirittura sulle apposite strisce, hanno tenuto comportamenti che hanno concorso a causare l’incidente attenuando, fin quasi ad annullare, le colpe dei conducenti dei veicoli.

In generale, infatti, la regola è che in caso di investimento del pedone grava su chi guida una presunzione di responsabilità in base all’articolo 2054 del codice civile, ma nel caso in cui il comportamento del pedone sia stato imprevedibile e anomalo è possibile provare il concorso di colpa o addirittura la responsabilità esclusiva dell’investito.

I giudici, chiamati a valutare e quantificare le responsabilità, devono partire dal presupposto che la colpa del conducente sia pari al 100% per poi accertare in concreto la responsabilità del pedone e ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze rilevanti che hanno avuto un’incidenza causale importante nell’impatto.

È sempre onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa e ha avuto conseguenze dirette nel determinare il sinistro.

 

Responsabilità del pedone che attraversa mentre usa il cellulare

Ha fatto clamore la recente sentenza, la n. 380 del 7 giugno 2019, pronunciata dal Tribunale di Trieste, primo caso in Italia in cui una donna investita per aver attraversato la strada senza guardare in quanto intenta a parlare al cellulare si è vista decurtare pesantemente il risarcimento in forza di un concorso di colpa di ben l’80 per cento.

La vittima si trovava sul marciapiede in corrispondenza di una fermata dell’autobus e, al suo arrivo, aveva fatto cenno all’autista di fermarsi.

Il conducente però aveva arrestato il mezzo ad alcuni metri di distanza dal marciapiede, perché lungo quest’ultimo c’erano dei veicoli in sosta. La  donna quindi si era dovuta spostare per salire sul bus, prima camminando velocemente sul marciapiede e poi scendendo per raggiungere il pullman.

Ma proprio in quel mentre era stata urtata da un’auto che stava superando l’autobus, rovinando a terra e riportando traumi agli arti inferiori. La danneggiata ha citato in giudizio il conducente e il proprietario della vettura, non assicurata, e il Fondo di Garanzia per le vittime della strada avanti il Giudice di pace chiedendo i danni per oltre cinquemila euro.

Pretesa respinta in primo grado, con la conseguenza che il pedone ha appellato la sentenza presso il Tribunale di Trieste, che qualcosa glielo ha riconosciuto, ma in misura ridotta. I giudici triestini ricordano, appunto, quanto detto sopra.

Nella sentenza si premette che, in caso di investimento del pedone, è necessario applicare l’art. 2054 c.c, che al comma 1 prevede che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

Ma si ribadisce anche che “la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza”.

Dunque, i giudici evidenziano come il pedone che attraversi la strada di corsa, sia pure sulle apposite “strisce pedonali”, immettendosi nel flusso dei veicoli che procedono alla velocità imposta dalla legge, “pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, su cui grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell’art. 2054 c.c., dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza.

Che è esattamente quanto era successo nell’episodio specifico, risultando “incontrovertibile”, secondo il Tribunale, “la connotazione colposa della condotta della donna la quale, in disprezzo delle regole sulla circolazione stradale e di normale prudenza, si era immessa repentinamente sulla strada, per di più parlando a telefono, e senza neanche guardare se sopraggiungessero veicoli.

Condotta che ha fatto concludere il Tribunale di Trieste per l’attribuzione dell’80% di colpa al pedone e del restante 20% al conducente dell’auto.

 

Investimento del pedone ubriaco o che attraversa improvvisamente

Ma non si tratta di un caso isolato. La Corte d’appello di Milano l’11 giugno 2019 ha emesso una sentenza simile, la n. 2547/19.

Due uomini nelle vicinanze di un’area di servizio in provincia di Ferrara avevano attraversato la strada di notte, sotto la pioggia, con abiti scuri e in evidente stato di ubriachezza: in questo caso ai due pedoni imprudenti è stata ascritta la responsabilità esclusiva dell’investimento per aver sottostimato il rischio dell’attraversamento.

In generale, l’articolo 190 del Codice della strada impone ai pedoni di attraversare la carreggiata servendosi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e, quando non esistono o distano più di cento metri, di attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria a evitare situazioni di pericolo per sé o per altri e, comunque, a dare la precedenza ai conducenti.

Ecco allora che il Tribunale di Roma, con la sentenza  n.18679 del 3 ottobre 2018, ha respinto del tutto le pretese risarcitorie di una signora che si era “buttata” in mezzo alla strada per inseguire il suo cane sfuggito al guinzaglio e che era stata investita da una macchina.

 

Pedone in posizione anomala e pericolosa

Ma anche la Cassazione sta “sfornando” diverse sentenze in tal senso.

L’ultima della serie, la n. 18593/19 depositata il 10 luglio 2019, addebita al pedone la “azzardata collocazione” in strada.

La ricorrente, che si trovava a bordo strada, era stata investita da un’auto il cui conducente era intento a una manovra in retromarcia e aveva chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniale riportati.

Il giudice di pace aveva accolto la sua domanda ma soltanto in parte, riconoscendole un concorso di colpa nella misura del 40% e riducendo proporzionalmente l’importo che l’automobilista e la sua assicurazione erano condannati a corrisponderle.

E il Tribunale aveva respinto il suo appello, sulla base del già citato principio secondo il quale, in caso di investimento, il pedone può essere ritenuto corresponsabile allorché il suo comportamento sia improntato a pericolosità ed imprudenza.

In pratica, nello specifico era stato accertato che la posizione assunta dal pedone, ferma in una cunetta, ovvero non sul marciapiede ma in un avvallamento della sede stradale, costituisse una posizione anomala, che la rendeva meno avvistabile e più esposta al pericolo di investimento correttamente considerabile sotto il profilo del concorso di colpa.

La danneggiata ha proposto ricorso per Cassazione, che però ha confermato la decisione dei precedenti gradi di giudizio.

La Suprema Corte ha ricordato che giustamente era stata contestata alla donna la violazione delle regole di prudenza imposte del Codice della Strada, in particolare dell’articolo 190, primo comma (“i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione) e quarto comma (“E’ vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità”).

Una violazione che peraltro i giudici di merito non avevano registrato in modo fine a se stesso, valutando in concreto la pericolosità di tale posizione rispetto alla capacità del conducente del veicolo di localizzarla e quindi alla imprevedibilità della presenza del pedone sulla sede stradale, e arrivando a determinare la sussistenza di un apporto concasuale nella provocazione del sinistro riconducibile alla condotta della danneggiata, ovvero di un concorso di colpa nella misura del 40%.

Che perciò è stato confermato.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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