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I reati di fuga dopo un investimento e di omissione di soccorso spesso vengono erroneamente sovrapposti: in realtà hanno una diversa configurabilità giuridica.

La sentenza n. 14648/21 depositata il 20 aprile dalla Corte di Cassazione ha il merito di fare chiarezza su una materia spesso oggetto di diverse interpretazioni e di operare una distinzione tra le due fattispecie, che sono autonome: in particolare, nel primo caso, quello della fuga, per potersi dire integrato il reato, è sufficiente che il responsabile dell’incidente, riconducibile al proprio comportamento concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, si allontani dal luogo del sinistro, senza che sia necessaria la sussistenza di un danno alla vittima. Nel secondo caso, quello cioè dell’omissione di soccorso, quale elemento soggettivo, rileva anche il dolo eventuale.

 

Un automobilista condannato per fuga e omissione di soccorso

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 24 settembre 2019 aveva confermato la decisione del Tribunale di Firenze con cui un automobilista era stato dichiarato responsabile dei reati di cui all’art. 590 cod. pen. e 189, commi 6 e 7 cod. pen., per avere causato, mentre era alla guida della sua vettura, un incidente stradale senza arrestarsi per fornire le proprie generalità e dandosi alla fuga, omettendo così di prestare assistenza alla vittima, il conducente di un ciclomotore, che in seguito all’urto con la macchina era rovinato a terra rimediando ferite giudicate guaribili in sette giorni.

L’elemento soggettivo del reato

L’imputato però ha proposto ricorso anche per Cassazione. Con il primo motivo ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe offerto un apparato argomentativo adeguato, fondando la condanna su un compendio probatorio inconsistente, inidoneo a fugare il ragionevole dubbio sulla sua responsabilità: motivo dichiarato manifestamente infondato dalla Suprema Corte, a cominciare dall’aspetto formale in quanto vi si richiedeva una nuova valutazione probatoria, non consentita in sede di legittimità. Quello che qui più preme è il secondo motivo, con il quale l’imputato lamentava a violazione dell’art. 189, commi 6 e 7 C.d.S. e del vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe ritenuto volontario l’allontanamento del conducente dell’auto senza la doverosa valutazione delle dichiarazioni testimoniali, in quanto uno dei testi aveva escluso di poter affermare con certezza che vi fosse stato un effettivo impatto fra lo scooter e la vettura dichiarando che quest’ultima si era allontanata come nulla fosse accaduto e come se il conducente non si fosse accorto di nulla.

 

L’automobilista sostiene di non essersi accorto dell’eventuale urto

L’imputato aggiungeva che l’urto del ciclomotore contro la ruota posteriore della sua Bmw era stato lieve, come confermato dalla stessa persona offesa. A fronte di tutte queste circostanze, il giudice di seconde cure si sarebbe limitato a sostenere come non poteva ritenersi che l’imputato non si fosse reso conto dell’impatto, adducendo come prova anche il fatto che questi, qualche minuto dopo l’incidente, era ripassato sul quel tratto stradale evidentemente per rendersi conto delle conseguenze del sinistro.

In conclusione, secondo l’automobilista nel corso dell’istruttoria sarebbe emerso chiaramente come il conducente, peraltro erroneamente identificato con lui, non si era avveduto dell’urto, semmai urto ci fosse stato, non potendo, quindi, prestare soccorso ad alcuno. E il suo successivo passaggio sugli stessi luoghi non avrebbe assunto alcun valore probatorio in ordine al dolo, posto che le motivazioni di una simile condotta potevano essere le più varie. E comunque, ha concluso, la presenza di altre persone che avevano soccorso al ferito avrebbe escluso in radice, secondo la giurisprudenza di legittimità, la consumazione del reato.

Ma per la Suprema Corte anche il secondo motivo è infondato. “Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti rispettivamente al sesto e dal settimo comma dell’art. 189 C.d.S., hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza” premette la sentenza.

 

Il dolo eventuale che differenzia le due fattispecie

L’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 189 C.d.S., comma 6 – proseguono gli Ermellini – è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi. Dunque, per le modalità di verificazione del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente deve la rappresentarsi la semplice possibilità che dall’incidente sia derivato un danno alle persone”.

Ne consegue dunque che, mentre nel reato di “fuga” previsto dall’art. 189 C.d.S., comma 6, “è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone”, per il reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7, dello stesso articolo, invece, “non è sufficiente la consapevolezza che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell’integrità fisica”.

Una “effettività” – fanno notare i giudici del Palazzaccio – che si è in passato reputata insussistente nel caso di assenza di lesioni o di morte “o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario l’intervento dell’obbligato“. Infatti, l’assenza di ferite o il decesso o, ancora, la presenza di un soccorso prestato da altri “non possono essere conosciute “ex post” dall’investitore, dovendo questi essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell’allontanamento”.

 

L’assistenza richiesta non si limita al “soccorso sanitario”

Più recentemente però, sottolinea la Cassazione, in conformità ad una “interpretazione rispettosa della effettività della tutela degli interessi salvaguardati dalla norma”, si è altresì precisato che “l’assistenza alle persone ferite non è rappresentata dal solo soccorso sanitario bensì da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesta dalle circostanze del caso. Ciò dunque comporta che chi rivendica ragioni di insussistenza del fatto illecito, dia compiuta dimostrazione della adeguatezza dell’assistenza, nell’ampio senso dianzi indicato”.

Fatte queste premesse e venendo al caso di specie, la Cassazione rimarca come nel corpo della motivazione della sentenza impugnata si facesse riferimento anche all’inseguimento dell’auto da parte di alcune persone intente a fare jogging: dunque, in verità, gli argomenti posti dai giudici territoriali a base dell’affermazione della sussistenza della fuga e dell’omissione di soccorso non risiedevano solo nella constatazione del “ritorno” dell’imputato sul luogo del fatto, ma anche su quella “del suo allontanamento consapevole, non essendosi egli fermato, benché inseguito, ed essendo successivamente ritornato sul posto in quanto cosciente di essere rimasto coinvolto in un incidente”.

La presenza di altre persone sul posto non autorizza il responsabile a dileguarsi

I giudici del Palazzaccio, nel respingere il ricorso, destituiscono di fondamento anche l’osservazione secondo cui, in presenza di terzi capaci di soccorrere la persona offesa, verrebbe meno il dovere di fermarsi e prestare assistenza. Infatti, “in tema di circolazione stradale, l’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite non è delegabile a terzi ove non risulti un affidamento del compito di assistenza a soggetti dotati di particolare abilitazioni al soccorso; peraltro, detto obbligo non è legato alla consumazione ed all’accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente stradale ricollegabile al comportamento dell’utente della strada”.

Insomma, la semplice presenza di altra persona, in questo caso i passanti, “non autorizza in alcun modo l’elusione del dovere di prestare assistenza ai feriti”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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