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Ribadendo un recente ma ormai consolidato orientamento, la Cassazione, seconda sezione Civile, con l’ordinanza n. 24566/23 depositata il 30 agosto 2023, ha riaffermato l’obbligatorietà dell’assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore anche laddove essi circolino su strada privata.

Bus navetta circolante su strada privata sanzionato per mancata copertura assicurativa

Il caso di cui si è occupata la Suprema Corte vedeva come protagonista l’autista di un autobus navetta e il Consorzio proprietario del mezzo, i quali avevano proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi contro il verbale con cui la Polizia locale aveva contestato loro in solido la violazione dell’art. 193 comma 1 del Codice della strada, nonché contro il verbale di sequestro del veicolo ex art. 193 comma 4 C.d.S.  In occasione dei rilievi relativi a un incidente stradale, era stato infatti accertato che il mezzo era privo dell’assicurazione obbligatoria da responsabilità civile automobilistica.

Conducente e Consorzio proprietario del mezzo propongono opposizione

Si trattava tuttavia, come detto, di un bus navetta circolante su strada privata, riservata ai soli proprietari degli immobili entro il perimetro del Consorzio. Ed è appunto sulla base di questo motivo, la circolazione su area non pubblica ma privata, che i due soggetti sanzionati hanno proposto opposizione contro l’irrogazione delle sanzioni, a fondamento delle quali, invece, il Comune ha battuto sul fatto che in quella strada, come peraltro dimostrato dal sinistro, si aveva a che fare con una situazione di pericolosità paragonabile al traffico su strada pubblica o aperta al pubblico, ragion per cui si imponeva la copertura assicurativa per i veicoli ivi circolanti. E in primo grado il giudice aveva sposato quest’ultima tesi, rigettando l’opposizione e confermando le sanzioni, ma in appello il Tribunale, quale giudice di secondo grado, aveva invece accolto il gravame del conducente del mezzo e del Consorzio, con conseguente annullamento della sanzione amministrativa.

A questo punto l’Amministrazione comunale ha proposto ricorso per Cassazione la quale, dopo un’attenta analisi del Codice delle Assicurazioni – in particolare dell’art. 122, che dispone che i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione “su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate” se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi – ha dato ragione al Comune e alla sua polizia locale, accogliendo il motivo di doglianza e cassando la sentenza impugnata.

La strada in questione era del tutto equiparata a quelle a uso pubblico, a cui era anche collegata

Gli Ermellini hanno evidenziato come, nel caso di specie, “la parola area è qualificata dal collegamento con strade di uso pubblico. Ciò rivela il fenomeno che sollecita l’equiparazione” e fa quindi scattare l’obbligo della copertura assicurativa, ha concluso la Suprema Corte, ravvisando a sua volta il “pericolo concreto di danni a terzi in caso di circolazione di veicoli a motore su strade private, che non possono quindi essere sprovvisti di assicurazione per la responsabilità civile”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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