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Le lesioni personali stradali gravi e gravissime sono un reato che crea allarme sociale e come tale devono restare procedibili d’ufficio.

Con l’attesa sentenza n 223/2019, depositata il 24 ottobre 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato la non fondatezza sulla questione di legittimità, sollevata in relazione al ritorno della procedibilità a querela di parte in riferimento all’art. 590bis c.1. del codice penale.

 

La questione di legittimità posta dal Tribunale di “La Spezia”

Con ordinanza dell’8 ottobre 2018, il Tribunale ordinario di La Spezia, sezione penale, aveva sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela anche per i delitti previsti dall’art. 590-bis, primo comma, del codice penale, in contrasto con quanto stabilito invece dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario).

Ad avviso del giudice rimettente, la lettura della delega data dal Governo, secondo cui le vittime di un sinistro stradale che abbiano riportato lesioni gravi o gravissime sarebbero «di per sé incapaci per infermità», si risolverebbe in una violazione dei principi e dei criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante, con conseguente vulnus dell’art. 76 Cost.

La scelta «eccessivamente rigorosa» del legislatore delegato frustrerebbe inoltre la finalità deflattiva del contenzioso penale sottesa alla delega e rischierebbe altresì di «vanificare e depotenziare» il ricorso allo strumento risarcitorio, quale forma di ristoro del pregiudizio subito dalla vittima.

Secondo il giudice a quo, infatti, «la remissione della querela e l’estinzione del reato per condotte riparatorie ai sensi dell’art. 162 ter c.p. costituiscono una spinta formidabile al risarcimento dei danni e quindi ad una rapida definizione dei procedimenti, in un contesto in cui alla persona offesa non interessa la condanna di colui che ha causato (o contribuito a causare in caso di concorso di colpa della stessa vittima) il sinistro stradale, ma ottenere il giusto ristoro economico per i danni subiti». 

 

Per la Corte Costituzionale il reato suscita allarme sociale

La Corte Costituzionale, tuttavia, specifica che lo schema di decreto legislativo (A.G. 475-bis), approvato in secondo esame dal Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2018, non ha ritenuto di accogliere la condizione espressa dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, reiterando gli argomenti già illustrati nella Relazione al primo schema e aggiungendo che il reato di lesioni personali stradali, «peraltro già oggetto di recente intervento normativo», suscita «particolare allarme sociale», ed è comunque connotato «da una certa gravità posto che l’evento lesivo risulta essere conseguenza della violazione di una regola cautelare di condotta posta a presidio proprio della sicurezza della circolazione stradale».

I rilievi della Commissione giustizia della Camera dei deputati, ripresi in senso adesivo da varie voci dottrinali e riproposti dall’ordinanza di rimessione, fanno leva essenzialmente sull’argomento testuale – di per sé nient’affatto peregrino – secondo cui l’espressione «sia incapace» alluderebbe a una condizione di incapacità della persona offesa preesistente alla condotta criminosa, e non già a una situazione creata dalla condotta criminosa stessa, come avviene nel caso delle lesioni personali.

Era in facoltà del Governo – prosegue la Corte – ritenere che una tale esigenza di tutela rafforzata ricorra anche rispetto al delitto di lesioni stradali gravi o gravissime previsto dall’art. 590-bis, primo comma, cod. pen., che è produttivo di notevoli conseguenze pregiudizievoli per la salute della vittima, le quali a loro volta possono determinare una situazione di incapacità, transitoria o permanente, tale da renderle più difficoltosa una eventuale iniziativa giudiziaria volta a sollecitare la persecuzione penale del responsabile delle lesioni”. 

 

Procedibilità d’ufficio per le lesioni stradali oltre i 40 giorni di prognosi

Se il Governo avesse inserito tra i reati procedibili a querela anche quello previsto dall’art. 590bis del codice penale, conclude la Corte Costituzionale, sarebbe caduto in contraddizione rispetto alla legge nr. 41/2016 approvata solo due anni prima, in considerazione dell’allarme sociale determinato da quelle condotte.

La sentenza sancisce perciò la procedibilità d’ufficio con inoltro alla Procura della Repubblica competente per territorio da parte degli organi di polizia stradale e giudiziaria, ogni qualvolta le lesioni siano gravi, perciò quelle superiori a 40 giorni di prognosi, e che tale evento sia scaturito da un sinistro stradale con una violazione delle norme di comportamento del Codice della Strada.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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