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Dovrebbe essere assodato, ma è sempre bene ricordarlo, che, in mancanza dell’apposita garanziainfortunio del conducente”, il titolare della polizza Rc-auto collegata al suo veicolo non verrà risarcito per le lesioni subite a causa di eventuali incidenti accaduti per colpa propria.

Viceversa, questa garanzia aggiuntiva, che è altamente consigliabile, copre tutti i danni fisici subiti dal guidatore in caso di sinistro con colpa mentre si trova alla guida del mezzo, e la compagnia assicuratrice risarcisce all’infortunato le spese mediche sostenute e le eventuali disabilità causate dal sinistro.

Ma cosa succede se si acquista un’altra vettura mentre e la si assicura per la (sola) Rc-auto con un altra compagnia? Il caso, tutt’altro che infrequente, è stato affrontato dal Tribunale di Ravenna con la recente e molto interessante sentenza n.181/2021 depositata il 9 marzo 2021.

 

I familiari di una vittima della strada citano in causa Allianz per la polizza infortuni del conducente

I familiari di un automobilista deceduto a causa di un sinistro stradale accaduto il 13 maggio 2016 avevano citato in giudizio la compagnia assicuratrice e un’agenzia della stessa per ottenere le somme che la vittima aveva assicurato, per l’appunto, con la polizza infortuni del conducente e che non avevano percepito a fronte del diniego dell’assicurazione, costituitasi anche in giudizio. Cos’era accaduto?

L’automobilista aveva stipulato con Allianz una polizza infortuni da circolazione collegata alla Rc-Auto: le polizze avevano decorrenza dal 9 giugno 2014 al 9 giugno 2015 e, successivamente, erano state rinnovate fino al 9 giugno 2016. Il 29 gennaio 2016, tuttavia, l’automobilista aveva venduto il veicolo assicurato e acquistato un’altra vettura assicurandola per la Rc-Auto con una compagnia diversa. A tal fine aveva consegnato alla sub-agenzia Allianz il certificato di vendita per estinguere la precedente polizza Rc-Auto e ottenere il rimborso del relativo premio non goduto. Con comunicazione del 22 febbraio 2016 l’agenzia aveva però comunicato che la polizza infortuni conducente, a differenza della Rc-Auto estinta, sarebbe rimasta in essere fino alla scadenza naturale del 9 giugno 2016 in quanto il premio versato non poteva essere rimborsato.

 

Se si cambia veicolo va integrato il contratto della garanzia “infortuni del conducente”

Trattandosi, tuttavia, di una polizza infortuni del conducente relativa ad un diverso veicolo, bisognava integrare il contratto in essere con l’indicazione del nuovo mezzo e della relativa targa, ma questo non avveniva. Ed è su tale base che Allianz denegava la liquidazione del danno.

Dal giudizio, tuttavia, è emerso che la sub-agenzia Allianz non aveva in alcun modo informato delle modalità del passaggio del contratto assicurativo il proprio assicurato né gli aveva richiesto la targa della nuova automobile per rendere operativa sulla stessa la polizza infortuni conducente in essere tra le parti ed il cui premio risultava pagato ed interamente trattenuto dalla compagnia assicurativa.

 

Nello specifico, la compagnia non aveva informato il suo assicurato

I giudici hanno quindi accertato la violazione dell’obbligo di diligenza ex art. 1176 cc e dell’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 cc da parte dell’assicurazione, che è tenuta a comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei riguardi dei contraenti e assicurati ed è obbligata ad acquisire le informazioni necessarie e valutare le esigenze assicurative al fine di operare in modo che gli assicurati siano sempre informati.

Allianz condannata a liquidare il danno

Allianz, in definitiva, aveva violato le disposizioni inerenti la materia assicurativa non avendo informato l’assicurato della necessità di fornire i dati inerenti il nuovo automezzo. Essendo del resto comprovato, dalla Ctu medico legale, che la morte dell’automobilista era stata conseguenza delle gravi lesioni riportate nel sinistro stradale verificatosi il 13 maggio 2016, in piena operatività della polizza infortuni conducente oggetto di causa, la compagnia assicuratrice, in solido con la sua sub-agenzia, è stata condannata a pagare in favore dei congiunti della vittima la somma di trentamila euro, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo previsto per il caso morte della polizza stipulata dall’automobilista, oltre alle spese di lite.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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