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Pena detentiva senza “sconti” per chi guida in stato di ebbrezza e provoca un incidente. Con una sentenza rigorosa, la n. 38009/22 depositata il 7 ottobre 2022, che peraltro non fa altro che richiamare la legge, la Suprema Corte ha ricordato che in queste circostanze la violazione non può essere sanzionata con i lavori di pubblica utilità ma va applicata la pena detentiva, anche se poi scattano le varie sospensioni condizionali e nella maggior parte dei casi non si finisce in carcere.

 

Il giudice aveva concesso i “servizi sociali” all’imputato che aveva causato un sinistro, ubriaco

A ricorrere in Cassazione è stato il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Ancona che aveva impugnato una sentenza del 2020 con cui il Tribunale di Pesaro aveva dichiarato colpevole un automobilista ai sensi dell’art 186 (guida sotto l’influenza dell’alcol) commi 1 e 2, lett. b) del Codice della strada.

Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, poiché il giudice aveva sostituito la pena applicata con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis cod. strada, nonostante ricorresse l’aggravante di aver provocato un incidente stradale, essendo a tal fine del tutto irrilevante che, all’esito del giudizio di bilanciamento con una circostanza attenuante, l’aggravante in esame non avesse influito sul trattamento sanzionatorio, poiché ciò non elideva gli effetti che la legge ricollega all’aggravante stessa, pur se sfavorevoli all’imputato.

 

La Cassazione accoglie la doglianza, l’aggravante dell’incidente implica la pena detentiva

Ebbene, secondo i giudici del Palazzaccio il motivo è fondato. A norma dell’art 186, comma 9 bis del Codice della strada, infatti, rammenta la Cassazione, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella de lavoro di pubblica utilità “soltanto al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis”. Pertanto, prosegue la Suprema Corte, “l’art. 186 comma 9-bis esclude testualmente la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità in presenza dell’aggravante di cui all’art. 186 comma 2-bis”.

Nel caso di specie, rilevano gli Ermellini, l’aggravante in questione risultava contestata e provata, in quanto l’imputato aveva provocato un incidente stradale perdendo il controllo dell’auto che guidava, nell’affrontare una cura sinistrorsa, anche a causa del fondo bagnato e sconnesso, urtando un terrapieno sulla destra rispetto al senso di marcia e ribaltandosi su un fianco, a ridosso del ciglio della strada.

Il giudice aveva dunque ravvisato l’aggravante di cui al comma 2-bis, ma nonostante ciò, rimarca la Suprema Corte, “ha sostituito la pena applicata con il lavoro di pubblica utilità. Tale statuizione viola l’art. 186 comma 9 bis cod. st., poiché la sussistenza della aggravante in disamina escludeva la predetta sostituzione in quanto la preclusione opera anche qualora l’aggravante sia stata ritenuta equivalente p, come nel caso in esame, sub-valente in sede di giudizio di bilanciamento. Quest’ultimo vale infatti solo quoad poenam e non elimina la sussistenza dell’aggravante stessa ma semplicemente ne paralizza l’effetto aggravatorio sulla pena, perché la preclusione deriva dal semplice ricorrere della circostanza aggravante, a prescindere dall’incidenza o meno del quantum sulla pena”. La sentenza è stata quindi annullata senza rinvio limitatamente alla disposta sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, “statuizione che va eliminata”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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