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Bisogna sempre fermarsi e dare la precedenza al pedone che attraversa la strada anche se l’attraversamento non avviene esattamente sulle apposite strisce pedonali.

Anche la legge ora recepisce e si adegua ad un orientamento di sempre maggior tutela per l’utente debole per eccellenza della strada che ormai da un certo tempo ha già adottato anche la giurisprudenza di legittimità.

 

Il Decreto Infrastrutture

Si tratta di una delle più rilevanti novità introdotte nel cosiddetto “Decreto Infrastrutture”: la legge di conversione (n. 156/2021), dopo dopo l’approvazione definitiva del Senato del 4 novembre, è  stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 267 del 9 novembre 2021 ed è quindi entrata in vigore dal 10 novembre.

Il testo, fin dal suo esordio, ha annunciato di volere, tra le altre cose, tutelare maggiormente gli utenti deboli della strada come i disabili, le donne in stato di gravidanza, i ciclisti (con interventi specifici sulla mobilità) e infine i pedoni. Ed è proprio a questi ultimi che è dedicata una rilevante modifica dell’art. 191 del Codice della Strada, che regola la condotta da tenere da parte dei conducenti dei veicoli nei confronti appunto dei pedoni: modifica con la quale si esige da chi è alla guida una maggiore attenzione a chi si muove a piedi e deve attraversare la strada.

Prima del Decreto, il comma 1 dell’art. 191 recitava così: “Quando il traffico non è regolato da agenti o semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio”.

 

Come cambia l’art. 191 CdS

Il nuovo Decreto amplia la tutela del pedone andando a introdurre una variazione all’art 191 comma 1, non solo letterale, ma proprio sostanziale, anticipando il momento a partire dal quale i conducenti devono prestare attenzione ai pedoni che devono attraversare e sancendo non l’obbligo di fermarsi, ma di dare la precedenza agli stessi anche quando compiono la manovra di svolta per entrare in un’altra strada e su questa si trovano gli attraversamenti.

La nuova disposizione prevede infatti che: “Quando il traffico non e’ regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull’attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio”.

Sembra una variazione di poco conto, ma in realtà è particolarmente pregnante in quanto, introducendo il termine “prossimità”, si allarga automaticamente l’obbligo di attenzione richiesto ai conducenti dei mezzi a motore e se ne estendono “normativamente” anche le responsabilità, colmando così il gap con le pronunce di tanti tribunali e della stessa Cassazione che, in caso di investimento, hanno chiarito a più riprese come non sia decisivo il fatto che il pedone non attraversi esattamente sulle strisce ma in prossimità di esse.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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