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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18784/19 depositata il 6 maggio 2019, è tornata sulla questione dell’omissione di soccorso ribandendo il principio che “il dolo del conducente non deve attenere esclusivamente al fatto dell’incidente provocato o in cui sia risultato coinvolto, ma deve riguardare anche la circostanza del danno occorso alle persone e alla necessità dell’assistenza da prestare loro”.

 

Automobilista condannato per omessa assistenza

La Suprema Corte si è occupata del caso di un automobilista già giudicato colpevole dal Tribunale e della Corte d’Appello di Bologna dei reati di mancato arresto sul luogo del sinistro che aveva cagionato e per omessa assistenza al ciclista di cui aveva determinato la caduta: ritenuto il concorso formale tra i reati, e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, l’imputato era stato condannato alla pena di nove mesi di reclusione e, ritenuto il cumulo materiale delle sanzioni amministrative accessorie, gli era stata applicata la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per due anni e sei mesi.

La corte territoriale, in particolare, evidenziava in motivazione la sussistenza del reato di omessa assistenza al pedone investito, essendo risultata dagli atti la chiara consapevolezza da parte del conducente dell’avvenuto investimento e della libera scelta di darsi alla fuga allontanandosi volontariamente dal luogo del sinistro senza sincerarsi delle condizioni della persona investita, senza fornire le proprie generalità e ignorando l’eventuale intervento di altri soccorritori.

La Corte d’Appello sottolineava che l’automobilista non poteva non essersi accorto dei fatti anche alla luce della circostanza che la vettura e la bicicletta procedevano in direzione opposta e che entrambi i conducenti avevano messo in atto manovre di emergenza per evitare l’urto.

 

Il ricorso in Cassazione

L’imputato però ha presentato ricorso per Cassazione prospettando nella sentenza d’appello difetto di motivazione e violazione di legge in relazione all’articolo 189 commi 6 e 7 del Codice della Strada, che, è bene ricordarlo, recitano, testualmente:

I commi 6 e 7 dell’art. 189 C.d.S.

  1. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
  2. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

Secondo il legale del ricorrente, per integrare il reato di omessa assistenza in ipotesi di incidente stradale sarebbe stato necessario accertare che il conducente, a cui il sinistro è riconducibile, avesse avuto la consapevolezza della necessità di assistenza del soggetto coinvolto nel sinistro, mentre nello specifico era mancato il contatto tra i due veicoli.

L’avvocato ha caldeggiato anche l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen. in considerazione della particolare tenuità dell’offesa, della trascurabile gravità della condotta, e della condizione di incensuratezza del prevenuto.

 

I chiarimenti della Suprema Corte

La Cassazione approfitta della circostanza per illustrare l’evoluzione dell’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte con riferimento al requisito, indicato dalla fattispecie contestata di cui all’art.189 comma VII C.d.S., della necessità di assistenza alle persone ferite, “il quale originariamente interpretato quale condizione obiettiva di punibilità, è stato successivamente sussunto nell’ambito dell’elemento psicologico del reato”.

Ed è appunto qui che gli Ermellini chiariscono che “il dolo del conducente non deve attenere esclusivamente al fatto dell’incidente provocato o comunque in cui sia risultato coinvolto, ma deve riguardare anche la circostanza del danno occorso alle persone e alla necessità di una assistenza da prestare alle stesse, riconducibile quantomeno ad aspetti di dolo eventuale ossia alla consapevolezza del verificarsi di un incidente determinato dal proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone”.

 

Un reato cosiddetto “di pericolo”

La Cassazione asserisce anche che la valutazione della prospettazione da parte del conducente degli effetti lesivi del sinistro per l’incolumità personale dei soggetti coinvolti, con conseguente rappresentazione della necessità di prestare assistenza, “va condotta ex ante, e pertanto sulla base della situazione che si era profilata dinanzi al conducente al momento dell’incidente”.

Per questo si è affermato che l’obbligo di prestare assistenza viene meno nel caso di assenza di lesioni, di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario, nè utile o efficace, l’ulteriore intervento dell’obbligato, “circostanze che non possono essere ritenute “ex post”, dovendo l’investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione”.

Sulla scorta di queste considerazioni i motivi del ricorso vengono considerati inammissibili, ponendosi la disposizione di cui all’art.189 comma VII Cod. Strada come reato di pericolo astratto, “che richiede che la condotta dei consociati, in presenza di sinistro stradale da cui derivino lesioni alla persona offesa, si atteggi ad un obbligo di solidarietà e di intervento che ha come fulcro l’assistenza del consociato in difficoltà”: una condotta al cui rispetto l’ordinamento è interessato – sottolineano i giudici del Palazzaccio – “a prescindere da quanto verificato in merito al fatto, a fronte della esigenza di tutela anticipata degli interessi ritenuti rilevanti dal legislatore proprio perché esonera di procedere alla valutazione in ordine alla concretezza del pericolo imponendo nell’immediato di conformarsi alla condotta prescritta”.

 

La fattispecie si configura ogni qual volta non ci si ferma

La conseguenza di tali ragionamenti è che i fatti che escludono la responsabilità del conducente investitore devono essere accertati prima che lo stesso si allontani dal luogo del sinistro; viceversa, il reato “è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga a nulla rilevando che in concreto l’assistenza sia stata prestata da altri, qualora l’investitore ignori la circostanza perché fuggito”,

Nel caso specifico, l’automobilista aveva omesso del tutto di verificare gli esiti della propria condotta di guida, esiti che, alla luce delle “sterzate e controsterzate” dei veicoli, e della caduta a terra del ciclista, non potevano che essere palesemente lesivi per quest’ultimo.

La Cassazione ritiene infondato anche il secondo motivo di ricorso nel quale l’imputato prospetta l’ipotesi di assorbimento tra le due fattispecie di fuga e di omissione della prestazione di assistenza in ipotesi di incidente di cui ai commi VI e VII dell’art.189 Cod. della Strada.

“Conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità, il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell’art. 189 Cod. Strada, configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicché è ravvisabile un concorso materiale tra le due ipotesi criminose” conclude la Suprema Corte, respingendo il ricorso e confermando la condanna dell’automobilista.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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