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Nessuna facoltà per il giudice sulla revoca della patente in seguito ad un omicidio stradale che comprende l’aggravante della guida in stato di ebbrezza. Sentenzia così la Corte di Cassazione, rimanendo fermamente allineata alla giurisprudenza e senza concedere nessun tipo di sconto o di alleggerimento della pena ad un uomo, condannandolo per l’appunto, oltre alla reclusione, anche alla suddetta sanzione amministrativa accessoria.

Sancisce questo l’ordinanza n. 47421/23, pubblicata il 27 novembre 2023 nella IV Sez. Pen. dal Palazzaccio, l’ennesima in merito all’art. 589 bis del Codice Penale.

Un automobilista denuncia l’automatismo sanzionatorio tra omicidio stradale e revoca della patente

Il Tribunale di Gorizia, in seguito ad un incidente mortale in cui è stata riconosciuta l’esclusiva responsabilità dell’imputato, ha sancito la pena di tre anni di reclusione ad un automobilista per il reato di omicidio stradale, stabilendo anche la revoca della patente dell’imputato, ai sensi dell’art. 222 II comma del Codice della Strada.

Richiamando però la pronuncia del giudice delle leggi 80/2019r – che decretavano l’illegittimità costituzionale del nuovo testo dell’art. 222 comma 2 del C.d.S. -, l’uomo nel suo ricorso ha denunciato la violazione di legge e la carenza assoluta di motivazione in merito al presunto automatismo sanzionatorio scattato tra l’omicidio stradale e la revoca della patente, sebbene fosse appurato lo stato di ebbrezza.

Per l’imputato sarebbe facoltà del giudice disporre la revoca

In particolare i legali delll’imputato hanno sostenuto che fosse facoltà del giudice procedere eventualmente alla graduazione della revoca, ma che l’obbligatorietà della sanzione massima si verifichi esclusivamente nel caso in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo e terzo degli art.589 bis e 590 bis del cod. pen., evidenziando infine come presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Gorizia il medico in servizio avesse escluso una condizione di abuso di alcol da parte del conducente investitore.

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile

Riprendendo quanto asserito dal ricorrente, gli Ermellini hanno spiegato e ribadito che la Corte Costituzionale ha pronunciato l’illegittimità dell’art. 222 comma 2 quarto periodo del C.d.S., che esclude proprio dalle facoltà del giudice quella di disporre la sospensione – invece che la revoca – della patente nel caso di ipotesi aggravate oltre all’omicidio stradale. Ma proprio nell’accordo sulla pena, l’oggetto era l’omicidio stradale aggravato da uno stato di ebbrezza che – stando agli accertamenti – superava l’1.5 g/l.

Quindi – si legge nella sentenza – “anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, la fattispecie imponeva la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida. Stando così le cose, nessun apprezzamento discrezionale era consentito al giudice della pena”.

Nessun nesso di occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l’incidente stradale

Il Palazzaccio prosegue poi riaffermando un altro punto importantissimo in merito a questa, purtroppo, frequente casistica di incidente stradale.Nessun pregio – spiega il Giudice –  ha poi l’osservazione del ricorrente secondo la quale la condizione di alterazione contestata in imputazione non avrebbe comunque inciso sulla capacità di condurre l’autoveicolo e di attivarsi per evitare l’investimento del pedone. L’ipotesi aggravata di cui all’art.589 bis comma 2 cod.pen., infatti, non richiede la verifica di un nesso di necessaria occasionalità tra la condizione di ebbrezza alcolica e il sinistro stradale, ma è ravvisata in ogni caso in cui il conducente (che ha determinato l’evento rappresentato dall’omicidio stradale) si sia posto alla guida di un veicolo a motore in condizione di ebbrezza alcolica”.

L’automatismo della revoca della patente permane

In conclusione – termina la Suprema Corte – va ribadito il principio secondo il quale in relazione alle ipotesi di omicidio stradale di cui all’art.589 bis aggravato ai sensi dei commi 2 e 3 cod. pen., permane l’automatismo secondo cui deve essere sempre disposta la revoca della patente di guida, atteso che la valutazione discrezionale riconosciuta al giudice si riferisce alle ipotesi di omicidio stradale, pure contemplate dall’art.589 bis cod. pen. diverse da quelle indicate dai commi 2 e 3”.

Ricorso, quindi, dichiarato inammissibile e condanna al ricorrente confermata.

Scritto da:

Dott. Andrea Biasiolo

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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