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Primo sì alla riforma del Codice della Strada. Dopo sei mesi di lavori (il testo era stato “incardinato” il 28 settembre 2023), la Camera dei deputati il 27 marzo 2024 ha approvato il disegno di legge del Governo in materia di sicurezza stradale con 163 voti favorevoli e 107 contrari. Il provvedimento – che contiene anche una delega al Governo per la completa riscrittura del Codice – passa adesso all’esame del Senato.

Ed è immaginabile che, salvo improbabili forzature da parte dell’esecutivo, occorreranno ancora diversi mesi prima dell’entrata in vigore delle norme introdotte o modificate da Montecitorio. Che, ovviamente, potranno essere aa loro volta cambiate dal Senato, nel qual caso occorrerà un ulteriore passaggio alla Camera. L’iter dunque non è concluso, ma si tratta comunque di un passo significativo. Ma ecco di seguito, in sintesi, le principali novità del nuovo Codice.

Le novità del nuovo Codice della Strada approvato dalla Camera. Uso del cellulare alla guida

Attualmente l’uso del telefono alla guida prevede una multa di 165 euro (115,50 con lo sconto) e la perdita di cinque punti della patente. Alla seconda violazione in un biennio, la sanzione è identica ma scompare la possibilità di pagare con lo sconto, è confermata la perdita di cinque punti ed è prevista la sospensione della patente da uno a tre mesi. Con la riforma, invece, alla prima violazione la multa salirà a 250 euro con una sospensione della patente compresa tra 15 giorni e due mesi e la perdita di cinque punti, mentre alla seconda violazione la multa salirà a 350 euro e i punti decurtati diventeranno 10 (viene confermata la sospensione della patente da uno a tre mesi). L’uso del cellulare alla guida è inserito anche tra le violazioni che prevedono la mini sospensione automatica (ossia senza l’intervento del prefetto) della patente alla prima violazione per i conducenti con meno di venti punti sulla patente. Le due norme andranno necessariamente coordinate.

Monopattini elettrici

Tutti i mezzi dovranno essere dotati di una sorta di targhino, i conducenti dovranno essere assicurati per la responsabilità civile e il casco, attualmente obbligatorio solo per i minorenni, lo diventerà per tutti. In più, divieto assoluto di circolazione contromano (ora consentito nelle strade con doppio senso ciclabile) e circolazione solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h. Per quanto riguarda i monopattini in sharing, il gestore del servizio dovrà installare sistemi automatici che ne impediscano il funzionamento al di fuori delle aree della città in cui ne è consentita la circolazione.

Biciclette

Il testo interviene su molte norme che disciplinano la circolazione delle biciclette. Tra le altre cose, si specifica che i veicoli a motore dovranno sorpassare le biciclette con “adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità reciproca e dell’ingombro del veicolo a motore, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri“. Le corsie ciclabili saranno disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Scompare la possibilità di istituire, alle intersezioni semaforizzate, la cosiddetta casa avanzata, ossia la linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli, che sarà sostituita da una specifica zona di attestamento ciclabile.

Neopatentati

Salirà da uno a tre anni il divieto di guida degli autoveicoli detti – a torto – “potenti” per i titolari di patente B, ma si semplifica lo schema attuale e si prevedono limiti più alti: 75 kW/t di potenza specifica massima (adesso sono 55 per le auto con motore termico e 65 per Bev e Phev) e 105 kW di potenza massima (ora sono 70). La novità si applicherà solo alle patenti conseguite dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice.

Foglio rosa

Il foglio rosa, attualmente rilasciato al superamento dell’esame di teoria, sarà consegnato solo dopo aver effettuato, in autoscuola, un numero minimo di esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna che sarà stabilito con un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In pratica, dopo il superamento dell’esame di guida bisognerà iscriversi a un’autoscuola, effettuare le esercitazioni che saranno previste e solo con la certificazione dell’autoscuola stessa si potrà ottenere il foglio rosa per esercitarsi autonomamente.

Guida in stato di ebbrezza

Chi è già stato condannato per guida in stato di ebbrezza, ossia con tasso alcolemico nel sangue superiore a 0,8 grammi per litro, non potrà guidare nemmeno con tasso alcolemico sopra lo 0 e fino a 0,5 g/l, situazione che attualmente non è punita (è prevista una multa di 168 euro solo per i neopatentati, per chi ha meno di 21 anni e per i conducenti professionali). Il divieto varrà per due anni se il reato è “lieve” (0,8-1,5 g/l) o per tre anni se grave (sopra 1,5 g/l). In pratica, si potrà guidare, sul territorio nazionale, solo se, dopo la revisione della patente, sul veicolo sarà installato (a proprie spese) il cosiddetto alcolock, un dispositivo non manomettibile che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero. Un successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ne definirà caratteristiche e modalità di installazione. Per chi è soggetto alla tolleranza zero, le pene per la guida in stato di ebbrezza sono aumentate di un terzo.

Guida sotto l’effetto di stupefacenti

Quando gli agenti di polizia avranno fondato motivo di ritenere che un conducente sia in stato di alterazione conseguente all’uso di stupefacenti potranno effettuare, direttamente sul luogo del controllo, un prelievo di saliva, con modalità che saranno fissate da apposite direttive del Ministero dell’Interno. Nel caso in cui non sia possibile prelevare la saliva, gli agenti di polizia potranno accompagnare il conducente in strutture sanitarie fisse o mobili, pubbliche o accreditate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici. Gli agenti che hanno sottoposto il conducente agli accertamenti preliminari con esito positivo, ma non hanno ancora l’esito degli esami effettuati da laboratori accreditati, potranno comunque ritirare la patente. Nel caso in cui il conducente risulti positivo al test è prevista la revoca della patente e, in ogni caso, il titolare non potrà conseguire una nuova patente prima di tre anni decorrenti dalla data di revoca.

Sospensione breve e automatica della patente

Alcune gravi violazioni delle norme di circolazione che non prevedono sospensione della patente – o la prevedono solo alla seconda violazione in un biennio – saranno punite con la cosiddetta sospensione breve. Si tratta di un provvedimento automatico (non servirà, cioè, uno specifico provvedimento del prefetto) che si applicherà già alla prima violazione ma solo se il conducente ha meno di 20 punti sulla patente sulla base del seguente schema: sette giorni di sospensione se si hanno dai 10 ai 19 punti, 15 giorni di sospensione da uno a nove punti. La durata della sospensione raddoppierà a 14 e 30 giorni nel caso in cui il conducente sia responsabile di un incidente stradale. Le principali violazioni punite con la sospensione breve sono: mancato uso della cintura di sicurezza o dei seggiolini per bambini o dei dispositivi anti-abbandono; uso del telefono durante la guida, mancato utilizzo del casco; mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso; mancato rispetto del semaforo; circolazione contromano; mancata precedenza; sorpasso a destra; inversione del senso di marcia in intersezioni, curve o dossi.

Più violazioni della velocità

Nel caso in cui lo stesso veicolo commetta più violazioni dei limiti di velocità in un tratto stradale di competenza dello stesso ente e in un periodo di tempo di un’ora dalla prima violazione, si prevede il pagamento di una sola sanzione: quella più grave aumentata di un terzo, se più favorevole.

Velocità nei centri abitati

Si introduce una sanzione specifica in caso di violazione dei limiti di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h all’interno di un centro abitato per almeno due volte nell’arco di un anno: multa di 220 euro e sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Accertamento automatico di più violazioni contemporaneamente

I dispositivi per il rilevamento automatico delle violazioni ne potranno accertarne contemporaneamente due o anche più (se approvati od omologati), per esempio velocità e semaforo rosso.

Violazioni pericolose, ammesso l’uso delle telecamere

Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, le forze di polizia potranno accertare alcune violazioni particolarmente pericolose (divieto di circolazione di determinati veicoli, inversione del senso di marcia, circolazione su corsie non consentite, impropria occupazione delle corsie di accelerazione o decelerazione, mancato uso delle luci di posizione durante la sosta o la fermata, violazione delle norme sull’esazione del pedaggio) usando le normali telecamere e la relativa documentazione fotografica o filmata.

Circolazione senza assicurazione

Oltre alle apparecchiature per il controllo della velocità e alle telecamere delle Ztl, la mancata copertura assicurativa potrà essere accertata anche ricorrendo alla documentazione (fotografie e filmati) proveniente da apparecchiature per il rilevamento delle violazioni semaforiche. Sull’obbligo della Rc-Auto, il testo responsabilizza il proprietario del veicolo affidandogli “l’onere di verificare che il veicolo non sia posto in circolazione senza la copertura dell’assicurazione“.

Cartelle esattoriali

Arriverà un tetto alle maggiorazioni “monstre in caso di multe non pagate e successivamente iscritte a ruolo. La maggiorazione di un decimo per ogni semestre applicata alla metà del massimo della sanzione edittale (circa il doppio della sanzione non pagata) prevista da una legge del 1981 non potrà superare i tre quinti – ossia il 60% – dell’importo della sanzione. Adesso, invece, può arrivare al 100% (un decimo per ogni semestre nel limite di cinque anni).

Ztl

In caso di più violazioni senza contestazione immediata delle norme che disciplinano la circolazione nella stessa zona a traffico limitato o nella stessa area pedonale urbana, si applicherà una sola sanzione per ciascun giorno di calendario. E non sarà sanzionato all’uscita l’utente che ha fatto ingresso nella zona a traffico limitato nel momento in cui non era in vigore il divieto. Inoltre, è prevista una tolleranza del 10% laddove si prevede un tempo massimo di permanenza.

Ztl territoriali (Ztlt)

Per esigenze di tutela di zone Unesco, i proprietari e i gestori delle strade (ma non delle autostrade e delle extraurbane principali) potranno istituire, con parere favorevole del prefetto, zone a traffico limitato territoriali fino a un massimo di 5 mesi all’anno. Il controllo della circolazione nelle Ztlt potrà essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico degli accessi. Si specifica che gli autorizzati a circolare nelle Ztlt non dovranno in nessun caso pagare l’accesso.

Circolazione dei veicoli d’interesse storico

Il Mit fisserà con un apposito decreto le modalità di accesso agevolate dei veicoli di interesse storico e collezionistico alle aree soggette alle limitazioni della circolazione per motivi di qualità dell’aria nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna.

Sosta in città

Le tariffe della sosta su strada e le caratteristiche di controllo della durata della sosta saranno stabilite con decreto del Ministero delle Infrastrutture d’intesa con la Conferenza unificata. In presenza di strisce blu, la quota di strisce bianche sarà determinata dal comune “con motivata determinazione”.

Superamento dei limiti temporali della sosta

Cambierà la multa per superamento del limite previsto per la sosta a pagamento. Se la violazione si protrarrà nel tempo, la sanzione si calcolerà moltiplicando l’importo della sosta per il numero intero di periodi di tempo massimo consentito tra l’inizio della violazione e il momento dell’accertamento e comunque fino a un importo massimo pari al quadruplo dell’importo della sosta.

Sosta alla fermata dei mezzi pubblici e nelle corsie preferenziali

Salirà da 87 a 165 euro la multa per chi sosterà nelle intersezioni nei centri abitati, alla fermata dei mezzi pubblici e nelle corsie riservate ai mezzi pubblici.

Sosta negli stalli per disabili

Salirà da 165 a 330 euro la multa per chi sosta con un’auto in uno stallo riservato alle persone con disabilità. Se la sosta avviene con un ciclomotore o un motociclo, la multa passerà da 80 a 165 euro.ì

Sosta dei disabili

Si specifica che i disabili potranno sempre sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento indipendentemente dal fatto che gli stalli riservati siano occupati, come invece accade adesso.

Attraversamenti pedonali semaforizzati

Si specifica meglio che gli attraversamenti pedonali semaforizzati potranno essere dotati di segnalazioni acustiche di indicazione dello stato di accensione delle luci, come già accade in molte situazioni. Si aggiunge che potranno essere dotati di guide tattili a pavimento idonee all’individuazione dei pali di sostegno dei semafori.

Moto in autostrada

Le norme attualmente in vigore vietano la circolazione in autostrada di motocicli di cilindrata inferiore a 150 cm3 se hanno il motore termico e di potenza inferiore a 11 kW se hanno il motore elettrico. La modifica abbasserà la cilindrata a 120 cm3 e la potenza a 6 kW, ma solo se i motocicli sono guidati da maggiorenni.

Richiami delle Case

Al Codice della strada sarà aggiunto uno specifico articolo sulle campagne di richiamo delle Case auto di veicoli che presentino “un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone“, prevedendo “l’immediata adozione di adeguate misure correttive e di informazione” finalizzate a “garantire che il veicolo non presenti più il rischio“. La circolazione con un veicolo soggetto a richiamo prevedrà la stessa multa per circolazione con veicolo non revisionato, ossia di 173 euro e la sospensione della circolazione del veicolo.

Corsi di sicurezza stradale

La partecipazione a corsi di educazione stradale organizzati dalle scuole superiori e dalle autoscuole determinerà l’attribuzione, al momento del rilascio delle patenti AM, A1, A2, B1, B, BE, C1, C1E, di due punti “omaggio”.

Abbandono degli animali domestici

Il disegno di legge introduce una specifica aggravantel’aumento di un terzo della pena – al reato di abbandono di animali domestici previsto dal Codice penale nel caso in cui il fatto avvenga su una strada o su una sua pertinenza. Con l’aggiunta della sospensione della patente da sei mesi a un anno nel caso in cui il reato sia commesso mediante l’uso di veicoli. L’abbandono di animali domestici rientrerà anche nel perimetro della legge sull’omicidio stradale e sulle lesioni stradali gravi e gravissime nel caso in cui l’incidente che ha determinato la morte o le lesioni sia provocato da animali domestici abbandonati su strada o nelle relative pertinenze.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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