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Si può essere risarciti anche se, a causa di un demansionamento subito da parte del proprio datore di lavoro, si sia sviluppata una forma di nevrosi d’ansia.

Con la rilevante sentenza n. 29515/22 depositata l’11 ottobre 2022 la Cassazione ha dato ragione a un lavoratore, ribadendo il concetto che la malattia professionale è indennizzabile anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall’organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione: “la tutela assicurativa – rammentano gli Ermellini – è da rapportare al lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto a quello reso presso le macchine”.

 

Indennizzo rifiutato a un lavoratore per la nevrosi sviluppata causa demansionamento

Il lavoratore, dinanzi al rifiuto della domanda da parte dell’Inail, aveva avviato una causa civile per vedersi riconoscere l’indennizzo per la nevrosi d’ansia diagnosticatagli come derivante da un demansionamento subito al lavoro. In primo grado il giudice aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Napoli, con decisione del 2016, in riforma della sentenza di prime cure, gliel’aveva invece negata, accogliendo il gravame dell’istituto. Secondo i giudici di secondo grado, non poteva ravvisarsi in capo al lavoratore una malattia professionale indennizzabile poiché, in base all’art. 3 d.P.R. n.1124/65, la copertura assicurativa avrebbe operato solo per le tecnopatie conseguenti alle lavorazioni indicate nell’art. 1 e non per quelle dipese da modalità organizzative del rapporto di lavoro.

Il danneggiato ha quindi proposto ricorso per Cassazione sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe errato nel richiedere il nesso di causalità tra la malattia e una specifica lavorazione, in quanto sarebbe ammesso l’indennizzo anche per malattie non tabellate, purché sia dimostrata la loro origine professionale. Inoltre, il ricorrente ha censurato il fatto che la Corte d’appello non avesse considerato come, dalle prove testimoniali assunte in primo grado, dai certificati medici prodotti e dalla consulenza tecnica d’ufficio, fosse stato ampiamente dimostrato che la nevrosi d’ansia di cui soffriva era stata contratta a causa del demansionamento patito.

La Cassazione gli ha dato ragione piena definendo “manifestamente fondato” il primo motivo di doglianza. “Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata questa Corte ha affermato che la malattia professionale è indennizzabile ai sensi dell’art.13 d. Igs. n.38/00 anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall’organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione” riaffermano con forza gli Ermellini, citando gli esempi del riconoscimento dell’indennizzo a un lavoratore che aveva contratto malattia professionale dovuta allo stress subito per le eccessive ore di lavoro straordinario chieste dal datore o, ancora, al lavoratore affetto da patologia psichica dovuta alle vessazioni subite dal proprio titolare.

 

Va indennizzata anche la patologia derivante dall’organizzazione e dalle modalità del lavoro

“Ciò che importa – proseguono i giudici del Palazzaccio – è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell’esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro, seppur non sia specifica conseguenza dalla prestazione lavorativa. Rientra nel rischio assicurato dall’art.1, richiamato poi dall’art.3 d.P.R. n.1124/65, non solo il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il rischio collegato con la prestazione lavorativa. Come affermato da questa Corte a sezioni unite (n.3476/94), la tutela assicurativa è da rapportare al lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto a quello reso presso le macchine.

Ne consegue che, l’assicurazione è obbligatoria “per tutte le malattie, anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al d.P.R. n.1124/65 e da quelle causate da una lavorazione specifica o da un agente patogeno indicato nelle tabelle, purché si tratti di malattie delle quali sia provata la causa di lavoro”. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla stessa Corte d’Appello partenopea per gli ulteriori accertamenti di merito.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Infortuni sul Lavoro

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