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La lettera di messa in mora inviata per conoscenza alla compagnia del veicolo danneggiante è valida ai fini dell’introduzione del giudizio ex art. 144 D.lgs. 209/2005 in combinato disposto con l’art. 145 D.lgs. 209/2005. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, III Sezione civile, con la recente sentenza del 5 ottobre 2018, n. 24548.

La Suprema Corte è tornata sulla questione, relativamente al risarcimento a seguito di sinistro stradale tra due veicoli e all’azione diretta del danneggiato in regime del cosiddetto “indennizzo diretto”. La decisione ha cassato una sentenza del Tribunale di Torino, con rinvio, statuendo che la messa in mora inviata anche solo “per conoscenza” alla compagnia del veicolo danneggiante è condizione sufficiente ad intraprendere azione nei confronti della stessa.

I fatti. Un danneggiato in un sinistro stradale da un altro automobilista aveva ceduto il proprio credito a una società la quale ha inviato messa in mora alla compagnia assicuratrice del veicolo attoreo e per conoscenza alla compagnia assicuratrice del veicolo presunto danneggiante. Trascorso il termine moratorio, la società ha quindi citato in giudizio l’automobilista che aveva provocato il sinistro e la sua compagnia, assicuratrice appunto del veicolo di controparte, innanzi al Giudice di Pace di Torino. Nel giudizio si è costituita per conto della società assicuratrice di controparte la società assicuratrice che assicurava il veicolo attoreo.

Sia il giudizio di primo grado sia in appello la domanda della società cessionaria del credito è stata respinta in quanto, pur citando la compagnia assicuratrice di controparte, non aveva provveduto alla sua regolare messa in mora avendo inviato la stessa solo per conoscenza. Promosso il ricorso in Cassazione, la stessa lo ha accolto cassando la sentenza di appello e rinviando la causa al Tribunale di Torino in persona di diverso magistrato.

La Suprema Corte, rifacendosi alla lettura costituzionalmente orientata degli artt. 144 – 145 e 149 del Codice delle Assicurazioni, ha stabilito “che una lettera inviata “per conoscenza” è sufficiente a mettere in moto il meccanismo che poi consente al danneggiato di intraprendere l’azione giudiziaria contro l’una o l’altra impresa di assicurazione. I due commi dell’art. 145 D.lgs. 209/2005 rendono chiaro il disegno del legislatore: chi opta per il risarcimento diretto in sede stragiudiziale, deve informare anche l’impresa debitrice con la lettera raccomandata; ma se, rivelatasi infruttuosa la trattativa, la vittima decide di convenire in giudizio l’assicuratore del responsabile, quella lettera che gli era stata inviata per conoscenza sarà sufficiente a rendere proponibile la domanda.”

La Corte precisa che l’art. 149 comma 2 cit. chiarisce che nella procedura di risarcimento diretto l’assicuratore del danneggiato liquida i danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime; quindi l’accollo procede ex lege e laddove vi sia stata anche la sola raccomandata per conoscenza la stessa impresa di assicurazione del danneggiante è stata messa a conoscenza della procedura e pertanto la sola raccomandata per conoscenza è condizione di procedibilità nei suoi confronti. La Suprema Corte, cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha statuito quindi il seguente principio: “Nell’assicurazione per la responsabilità civile degli autoveicoli, ove il danneggiato abbia inviato la richiesta di risarcimento dei danni alla propria impresa di assicurazione, secondo il modello dell’art. 149 del D.lg. N. 209 del 2005, e per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, qualora la fase stragiudiziale non si concluda con un esito positivo, il danneggiato può proporre la domanda giudiziale anche nei confronti dell’impresa assicuratrice dell’altro veicolo coinvolto”.

Tale conclusione aggiunge, laddove ce ne fosse stato ulteriore bisogno, che il regime di indennizzo diretto è una facoltà introdotta per rendere snello e veloce il procedimento di risarcimento dei danni da circolazione stradale ma non è l’unico e granitico mezzo per la risoluzione delle controversie nascenti da tali vertenze.

Resta in piedi, comunque, la vecchia procedura prevista dalla Legge 990/69 anche per la lettura costituzionalmente orientata dei dettati di cui agli artt. 144 – 145 – 149 del D.lgs. 209/2005. I rapporti intercorrenti tra le compagnie non possono diventare di per sé diritto vivente o regole cogenti, e pertanto anche clausole inserite nei contratti di assicurazione di responsabilità civile auto che vincolano gli assicurati ad intraprendere richieste di risarcimento in spregio alle norme del Codice delle Assicurazioni devono considerarsi vessatorie non potendo escludere i rimedi posti dalle norme generali.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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