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Non si può in alcun modo mettere in discussione il risarcimento che va dovuto a una donna a cui è nata una bambina con la sindrome di Down dopo che, mentre era incinta, aveva chiesto più volte di effettuare test clinici sul nascituro, test che però il suo ginecologo le aveva rifiutato sconsigliando ogni pratica invasiva sul feto. A ribadirlo la Cassazione, III Sezione civile, con la sentenza n. 19151/18 depositata lo scorso 19 luglio.

La vicenda. Il tribunale di Camerino, con sentenza del 23 febbraio 2005, giudicava il medico e la struttura sanitaria (ASUR Marche) in cui esercitava la professione di ginecologo, solidalmente responsabili per il danno morale, biologico e patrimoniale causato dalla nascita, non desiderata, di una bimba affetta da sindrome di Down, dopo che il medico si era rifiutato di svolgere esami e test prenatali sulla gestante per via del cerchiaggio che le era stato praticato, a causa del quale il medico aveva sconsigliato ogni pratica invasiva sul feto.

Il medico e la struttura sanitaria impugnavano la sentenza, mentre la mamma svolgeva appello incidentale. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza non definitiva n. 703 del 10 /17 luglio 2013, confermava la sentenza sull’an debeatur, impugnata dagli appellanti, sull’assunto che le insistenti richieste della madre, rivolte al medico curante, di effettuare test clinici sul nascituro, rimaste del tutto inascoltate, fossero sufficientemente sintomatiche dell’intento di abortire nel caso in cui fosse stata riscontrata una grave anomalia nel feto, sussistendo all’epoca entrambe le condizioni legittimanti l’interruzione di gravidanza di cui all’art. 4 e all’art. 6 della I. 194/1998. Quanto alla sentenza definitiva, n. 33 del 14 gennaio 2016 sul quantum debeatur, oggetto di appello principale e incidentale, la Corte d’appello di Ancona riformava invece la decisione del Tribunale di Camerino e accertava in misura minore il danno biologico e patrimoniale conseguente alla omessa effettuazione di test diagnostici richiesti durante la gravidanza al proprio medico curante.

La sentenza d’appello veniva quindi impugnata dalla donna in Cassazione, e ricorreva anche il medico in via incidentale avverso la sentenza parziale su an e avverso la sentenza definitiva. La parte che qui interessa è, appunto, quella relativa al ricorso incidentale del medico, nella parte ove il motivo di nullità dedotto attiene alla violazione o falsa applicazione dell’ art. 115 cpc e dell’art. 2697 cod.civ., poiché è appunto quella che riguarda il piano della responsabilità del sanitario affermata dai Giudici di merito. Vi si assume, infatti, che nella sentenza parziale 702 /2013 concernente l’an debeatur non sarebbe stato considerato che l’onere di prova dell’intento abortivo, gravante sulla madre, non sarebbe stato assolto.

Ma secondo la Cassazione il motivo è infondato. “Nella decisione impugnata – scrivono infatti gli Ermellini – si rileva che la volontà abortiva è desumibile dalle insistenti richieste della gestante, all’epoca trentaseienne, di effettuare una diagnosi prenatale, rifiutate dal medico curante a causa del c.d. cerchiaggio praticato come terapia antiabortiva, e dalle statistiche sul ricorso a interruzione in caso di feti malformati che mostrano un’alta percentuale di richieste di interruzione della gravidanza in caso di preventiva conoscenza di malformazioni di tal tipo. Sul punto si richiama il principio reso a Sezioni Unite da questa Corte, in base al quale, in tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l’onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà d’interrompere la gravidanza – ricorrendone le condizioni di legge – ove fosse stata tempestivamente informata dell’anomalia fetale; quest’onere può essere assolto tramite praesumptio hominis, in base a inferenze desumibili dagli elementi di prova, quali il ricorso al consulto medico proprio per conoscere lo stato di salute del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante o le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all’opzione abortiva, gravando sul medico la prova contraria, che la donna non si sarebbe determinata all’aborto per qualsivoglia ragione personale (v. SU Cass.25767/2015; Sez. 3, Sentenza n. 24220 del 27/11/2015 ). Pertanto, nel caso in esame non sussiste una violazione degli oneri probatori, soprattutto in relazione all’onere assolto in via presuntiva dalla madre (attraverso la prova di circostanze concrete da cui si può risalire per via induttiva a una volontà in tal senso), atteso che la pronuncia si inscrive proprio in tale ipotesi”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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