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La vettura si ferma, gli occupanti scendono e uno dei passeggeri, inavvertitamente, chiude la mano di un altro dei trasportati nello sportello, causandogli conseguenze fisiche tutt’altro che lievi.

Di questa topologia di incidente per niente rara, per quanto sui generis, e delle sue modalità risarcitorie, si è occupata, con la sentenza n. 29538/23 depositata il 24 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, concludendo che il risarcimento non si può richiedere alla compagnia assicurativa per la Rc-Auto della vettura.

Mano chiusa nello sportello dell’auto, passeggero cita per danni conducente e assicurazione

Il danneggiato aveva per l’appunto esperito azione diretta verso l’assicurazione del vettore per essere risarcito. Ma di fronte al suo diniego, l’aveva citata in giudizio, unitamente alla conducente del mezzo.

Tuttavia, il giudice di Pace di Salerno, istruita la causa mediante l’assunzione di prove testimoniali e l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio medico-legale, con decisione del 2017, aveva rigettato la domanda ritenendo che non vi fosse prova di nesso causale tra la condotta del guidatore e il danno. E il verdetto era stato confermato, con sentenza del 2019, dal Tribunale della stessa Città quale giudice di secondo grado, che aveva respinto il gravame esperito dal malcapitato passeggero. 

Il quale, a questo punto, ha proposto ricorso anche per Cassazione lamentando innanzitutto il fatto che i giudici territoriali, in violazione o falsa applicazione, a suo dire, degli artt. 2054 del cod. civ. e 141 del Codice delle assicurazioni private, avessero escluso la responsabilità del conducente nella verificazione del sinistro evocando il “caso fortuito“.

Esclusa la responsabilità del guidatore

Secondo il ricorrente, il citato art. 141 accorderebbe sempre al terzo trasportato, danneggiato in un sinistro stradale, azione risarcitoria diretta nei confronti dell’assicuratore del veicolo trasportante, il cosiddetto “vettore”.

Uno strumento di tutela che, peraltro, per citare il suo ricorso, “si pone come facoltativo e non obbligatorio, essendo, così, destinato a concorrere con l’azione risarcitoria generale di cui all’art. 2054 cod. civ., la cui articolata disciplina è contraddistinta da un “filoche collega tutte le diverse ipotesi da essa contemplate, ovvero la pericolosità dei due elementi che contraddistinguono ognuna di esse: la circolazione stradale e il veicolo”.

 

Secondo il danneggiato, l’infortunio patito rientrerebbe nella circolazione stradale

In sostanza, quindi, secondo la tesi del ricorrente, la disciplina di cui all’art. 2054 cod. civ. sarebbe un’applicazione di quella dettata dall’art. 2050 cod. civ. per le attività pericolose, tanto che per il superamento della presunzione di responsabilità (che connota la fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 2054 cod. civ., al pari di quella di cui all’art. 2050 cod. civ.), si richiede la prova, da parte del presunto responsabile, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Venendo poi nello specifico alle operazioni di movimentazione degli sportelli di un veicolo, benché ascrivibili a colpa di altro terzo trasportato, la responsabilità di quest’ultimo ex art. 2043 cod. civ. potrebbe quindi concorrere – ai sensi dell’art. 2055 cod. civ. – con quella del conducente/trasportante ex art. 2054 cod. civ., al quale si fa carico un completo controllo del mezzo anche nella fase di arresto o sosta.

Pertanto, nel caso in questione, il fatto colposo del terzo trasportato – da identificarsi nel contegno dell’altro passeggero che, scendendo dall’auto, aveva chiuso lo sportelo provocando la lesione al ricorrente, non costituirebbe, per quest’ultimo, “causa interruttiva del nesso causale tra “circolazione stradale” ed evento lesivo benché concorra ex art. 2055 cod. civ. con la responsabilità presunta del proprietario/conducente”.

Contestata anche l’evocazione del “caso fortuito”

Secondo il danneggiato, infine, l’unico limite alla presunzione di responsabilità, posto dagli artt. 141 cod. assicurazioni e 2054 cod. civ., è quello del caso fortuito, da intendersi come unica causa dell’evento lesivo, dovendo, quindi, identificarsi “in un evento straordinario imprevedibile“.

Ne deriva, quindi, che il Tribunale di Salerno, non avrebbe potuto ritenere, se non “con una decisione oltremodo censurabile“, che, conclude il ricorso, “l’azione posta in essere fosse equiparabile alla verificazione del cosiddetto caso fortuito, quale unica causa determinante del sinistro“, perché tale azione era priva dei “connotati di eccezionalità e imprevedibilità” di cui si diceva.

L’erroneità della sentenza impugnata sarebbe consistita, dunque, anche nel far coincidere il concetto di “caso fortuito” con la nozione di “fatto del terzo“, mentre il primo “è sempre limitato a fattori esterni, imprevedibili ed eccezionali di tipo naturalistico“.

 

La Cassazione rigetta le doglianze, il “caso fortuito” può dipendere anche da fattori umani

Ma la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso obiettando che “è errato l’assunto del ricorrente secondo cui il caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del conducente – e della sua compagnia assicuratrice, evocata in giudizio ex art. 141 cod. assicurazioni – per danni subiti dal terzo trasportato non potrebbe consistere nel “fatto del terzo(diverso dalla vittima del sinistro), ovvero in una condotta umana, dovendo consistere in un evento di tipo naturalistico, essendo il caso fortuito “sempre limitato a fattori esterni, imprevedibili ed eccezionali di tipo naturalistico”.

“La giurisprudenza di questa Corte, difatti, proprio con riferimento ad azioni esercitate a norma dell’art. 141 cod. assicurazioni, ha dato rilievo, quale causa esonerativa della responsabilità, e “sub specie” di “caso fortuito”, alla incidenza di fattori non solo naturali, ma anche umani”.

E l’azione diretta verso l’assicurazione del vettore presuppone un altro veicolo coinvolto

E in ogni caso, alla luce della nel frattempo intervenuta sentenza delle Sezioni Unite del 30 novembre 2022, numero 35318, che ha chiarito la controversa questione, la Suprema Coerte ribadisce che “deve escludersi che il presente sinistro potesse rientrare tra quelli peri quali è prevista l’azione “diretta” ex art. 141 cod. assicurazioni, essendosi affermato da parte di questa Corte, appunto nella sua massima sede nomofilattica che la tutela rafforzata così riconosciuta al terzo trasportato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile“. E nell’ipotesi in oggetto il sinistro non aveva chiaramente visto coinvolto alcun altro mezzo.

Per cercare di ottenere un risarcimento in questi casi, dunque, l’unica strada percorribile è quella di agire, ovviamente al di fuori della Rc-Auto, per lesioni colpose direttamente nei confronti del responsabile del danno, nella fattispecie l’altro passeggero che ha chiuso la mano del danneggiato nella portiera della macchina.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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