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Se i danni non patrimoniali patiti in seguito ad un incidente stradale vengono liquidati sulla base di tabelle non più attuali, i danneggiati hanno tutto il diritto di ricorrere perché questa modalità di liquidazione si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo, di cui all’articolo 1226 del codice civile.

A ribadire con forza questo principio la Corte di Cassazione, con l’illuminante sentenza n. 30516/19 depositata il 22 novembre 2019.

Risarcimento danni per incidente stradale mortale

Il caso giudiziario trae origine dal tragico incidente stradale in seguito al quale era deceduta una giovane trasportata su una vettura travolta da un’altra auto.

I familiari della vittima avevano agito in giudizio contro il conducente e il proprietario di quest’ultimo veicolo e la compagnia assicurativa, Milano Assicurazioni spa.

Il Tribunale in primo grado aveva riconosciuto l’esclusiva responsabilità dei convenuti condannandoli, unitamente alla compagnia, al risarcimento dei danni sia iure proprio sia iure hereditatis.

Milano Assicurazioni però aveva proposto appello lamentando una stima eccessiva del risarcimento riconosciuto ai congiunti, e la Corte di Appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto gli importi, ordinando ai danneggiati la restituzione delle somme percepite in eccesso.

 

Il ricorso per Cassazione per l’applicazione delle tabelle non aggiornate

Contro quest’ultima sentenza gli eredi della vittima hanno quindi proposto ricorso per Cassazione, sulla base di cinque motivi. Il nocciolo della questione era relativo alla determinazione del risarcimento. Secondo la Corte di merito, il giudice di primo grado, nell’applicare le tabelle milanesi del 2008 (all’epoca vigenti), che rappresentano il principale punto di riferimento a livello nazionale, aveva riconosciuto importi eccessivi, proprio alla luce di quei parametri.

E aveva inoltre riconosciuto erroneamente un danno biologico e morale terminale che, invece, considerata la breve sopravvivenza della vittima (15 giorni) in stato vegetativo, non andava riconosciuto.

I ricorrenti hanno innanzitutto lamentato il fatto che la corte di appello avesse rifiutato di applicare le tabelle aggiornate dal Tribunale di Milano (in foto), in corso di causa, basando il suo giudizio su quelle non più valide.

Più precisamente, il giudice di primo grado aveva fatto applicazione delle tabelle del 2008, che però in pendenza del giudizio di appello, erano state sostituite con tabelle più aggiornate (quelle del 2014).

I ricorrenti avevano richiesto, allegandole negli atti difensivi, che si facesse allora applicazione di queste ultime, e tuttavia la Corte aveva rivisto il risarcimento alla luce sempre delle tabelle del 2008. Secondo i congiunti della vittima l’aver ricalcolato il risarcimento sulla base di tabelle non più valide perché sostituite, costituiva un vizio di valutazione del danno, censurabile come violazione di legge.

 

La Suprema Corte accoglie il motivo

Per la Cassazione il motivo è assolutamente fondato.

Gli Ermellini ricordano che, secondo un regola fissata dalla stessa Corte suprema, “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all’esito del giudizio di primo grado, l’ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema “tabellare”, la sopravvenuta variazione – nelle more del giudizio di appello – delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano l’applicazione di differenti criteri di liquidazione o una ri-determinazione del valore del “punto-base” in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull’ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall’art. 1226 c.c.”.

Dunque, concludono i giudici del Palazzaccio, la corte d’appello, non avendo tenuto conto dell’aggiornamento delle tabelle, al momento in cui doveva decidere, ed avendo invece fatto riferimento a quelle ormai superate, “non ha correttamente applicato il criterio equitativo nella stima del danno”.

 

Il risarcimento del danno biologico e del danno morale terminale

La Cassazione non ha invece avvolto le doglianze dei ricorrenti secondo i quali la corte d’appello non aveva pienamente riconosciuto il danno cosiddetto terminale (morale e biologico), un tema controverso su cui merita fare chiarezza.

La decisione impugnata aveva osservato che la ragazza deceduta ne sinistro era sì sopravvissuta per 15 giorni, ma in stato di incoscienza, e che dunque non aveva potuto avere percezione della imminente fine o della gravità del suo stato, con la conseguente impossibilità di percepire una sofferenza morale, liquidando invece il danno biologico di quei quindici giorni in via equitativa.

Per i ricorrenti, invece, ai fini della liquidazione del danno biologico e morale terminale non avrebbe avuto rilevanza la lucidità della vittima, quanto piuttosto la sopravvivenza oltre le 24 ore, quest’ultima accertata e pacifica.

Ma questo motivo del ricorso è infondato per la Suprema Corte, che spiega.

Una cosa è il danno biologico terminale, “che è liquidabile iure hereditatis, ove via sia stata una sopravvivenza della vittima oltre le 24 ore, tempo convenzionalmente stimato perché il diritto al risarcimento “entri” nel patrimonio del danneggiato e si possa quindi trasmettere agli eredi, e tale danno si liquida a prescindere dall’incoscienza della vittima, trattandosi di una lesione oggettiva della salute, che rileva in quanto tale anche se non è percepita dal danneggiato ed è un danno che si liquida in termini di invalidità temporanea”.

Altra cosa invece è il danno morale cosiddetto terminale, “che invece presuppone uno stato di coscienza della vittima, proprio perché consiste nella sofferenza dovuta alla consapevolezza della gravità delle lesioni. Nel caso presente, la corte di appello ha dunque correttamente escluso il danno morale terminale, non essendovi prova dello stato cosciente della vittima, che, anzi, risultava in stato vegetativo, ed ha liquidato il danno biologico con il criterio dell’invalidità permanente, sia pur facendo riferimento ad un criterio equitativo anziché a quello tabellare. Cosi che correttamente è stato negato il danno morale terminale, mentre è stato riconosciuto quello biologico terminale, senza che possa tuttavia, quanto a quest’ultimo, avere alcun rilievo il metodo di liquidazione”:

Il ricorso è stato pertanto accolto limitamenti ad alcuni motivi e la sentenza cassata con rinvio al giudice di appello, che dovrà nuovamente stimare il risarcimento tenendo conto delle tabelle aggiornate (2014), anche per quanto riguarda il danno biologico terminale.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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