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La responsabilità per le cose in custodia prescinde dalla loro “estensione”: avere tante strade da manutentare non può rappresentare una scusante da parte della pubblica amministrazione per un infortunio occorso a un cittadino a causa del manto stradale dissestato. A riaffermare con forza questo principio il giudice Guido Marzella, del Tribunale di Padova, che, con una sentenza del 21 dicembre 2017, ha condannato il Comune padovano di Camposampiero a risarcire un settantacinquenne del posto.

L’infortunio era successo il 21 novembre 2012: l’uomo alle 23 stava rincasando quando, sceso dal marciapiede per attraversare la strada e raggiungere la sua abitazione, è inciampato su un avvallamento del manto stradale (in foto) cadendo sull’asfalto. In seguito alla caduta, il malcapitato ha avuto bisogno di cure mediche e si è recato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, dove gli hanno riscontrato un serio trauma distorsivo alla spalla destra con rottura della cuffia dei rotatori. E’ stato costretto a osservare un lungo periodo di riposo e a sottoporsi a parecchie visite mediche e a costosi cicli di fisioterapia e riabilitazione.

Il danneggiato ha denunciato il fatto al Comune e chiesto i danni ma la compagnia assicurativa dell’Amministrazione ha continuato a rispondere picche, scaricando ogni responsabilità dell’accaduto sul cittadino e costringendolo ad una citazione in causa avanti il Tribunale di Padova.

Tra le argomentazioni addotte in giudizio, il Comune contestava che potesse essergli addebitato alcunché stante, a suo dire, l’inapplicabilità al caso di specie del disposto dell’art. 2051 cc, in considerazione della “particolare estensione del bene posseduto e della concreta impossibilità di approntarne una idonea custodia”.

Ma il dott. Marzella ha respinto con decisione questa tesi. “La Suprema Corte – si legge nella sentenza – ha più volte avuto modo di affermare che la responsabilità per le cose in custodia di cui all’art. 2051 cc opera in relazione alla Pubblica Amministrazione anche per i beni demaniali o patrimoniali, allorquando quello di essi da cui si sia originato l’evento dannoso risulti adibito all’uso generale e diretto della collettività e pur ove si presenti di notevole estensione, rilevando tali caratteristiche del manufatto, in ragione dell’incidenza che abbiano potuto avere sull’espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia ed avuto riguardo alle peculiarità dell’evento, soltanto ai fini dell’individuazione di una eventuale ipotesi di caso fortuito (Cass. 19.11.09 n. 24419, 29.3.07 n. 7763 e 1.10.04 n. 19653)”.

E, ancora, per citare altri passaggi chiave dell’atto: siffatta disciplina risulta applicabile pure in relazione alle strade aperte al pubblico transito, in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, rimanendo configurabile il caso fortuito in relazione a quegli eventi provocati dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (…), e ciò prescinde dalla estensione dell’opera stradale (Cass. 12.4.13 n. 8935 e 18.10.11 n. 21508). (…) La presunzione di responsabilità in esame si presume operante in relazione ai sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in maniera immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo il caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. 20.11.09 n. 24529). Sicché l’Amministrazione resta liberata dalla relativa responsabilità solo ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode (Cass. 12.3.13 n. 6101)”.

Il dottor Marzella ha convenuto che il luogo non era ben illuminato, perché la luce dei lampioni, schermata dalle chiome degli alberi a bordo strada, arrivava solo in parte al suolo, che la presenza dell’insidia non era percepibile dal pedone, anche perché ricoperta da un fitto manto di foglie cadute a terra, che il corrugamento del manto stradale si prolungava lungo tutta l’ampiezza del passaggio (ci si doveva imbattere per forza), e soprattutto che la sconnessione, causata dalle radici degli alberi, doveva risalire a diverso tempo addietro, escludendosi dunque il caso fortuito o l’improvvisa e imprevedibile alterazione dello stato delle cose.

Di qui la sua decisione di condannare il Comune al risarcimento di tuttti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal pedone, oltre alle varie spese di causa.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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