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Legge sull’omicidio stradale

Incidente avvenuto prima della legge e decesso dopo la legge: come agiranno le Sezioni Unite?

In caso di omicidio stradale, saranno le Sezioni Unite a stabilire se va applicata la pena in vigore al momento della condotta o dell’evento (ovvero della morte, nello specifico, del pedone investito). E’ quanto ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con l’ordinanza del 14 maggio 2018, n. 21286. I giudici hanno affrontato la problematica che attiene alla individuazione della legge sull’omicidio stradale applicabile nei casi in cui, tra la condotta e l’evento, intercorra un arco temporale durante il quale entri in vigore una norma penale che sanziona il medesimo reato in termini più sfavorevoli all’imputato rispetto alla norma previgente.

Il caso vedeva un investimento di un pedone avvenuto prima dell’introduzione delle norme sull’omicidio stradale (art. 589-bis c.p., introdotto dalla L. 41/2016), divenute operative solo al momento della morte dell’uomo. Al ricorrente era stata applicata la pena prevista dalla nuova normativa, certamente più sfavorevole di quella in vigore al momento della condotta incriminata.

Secondo un certo orientamento giurisprudenziale, in tema di trattamento sanzionatorio, deve aversi riguardo a quello vigente al momento della consumazione del reato, ovvero al momento dell’evento lesivo; ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all’art 2 c.p., il tempus commissi delicti va collocato al momento della consumazione del reato, ovvero al momento dell’evento lesivo (Cass. pen., Sez. Iv, 17 aprile 2015, n. 22379). Nello stesso senso è anche Cass. pen., Sez. V, 13 marzo 2014, n. 19008, secondo cui, in tema di successione di leggi penali nel tempo, il concorrente che abbia realizzato un contributo causale interamente esauritosi prima della introduzione di una nuova norma incriminatrice o meramente sanzionatoria è soggetto alla disciplina sopravvenuta, anche se più sfavorevole, quando il reato è pervenuto a consumazione dopo l’entrata in vigore di quest’ultima.

Sul piano diametralmente opposto si colloca altra giurisprudenza la quale ritiene che nel caso di successione di leggi penali che regolano la stessa materia, la legge da applicare sia quella vigente al momento dell’esecuzione dell’attività del reo e non già quella del momento in cui si è verificato l’evento che determina la consumazione del reato.

Da ciò la decisione di rimettere la questione alle Sezioni Unite (in foto), ricordando i principi fondamentali dell’ordinamento come quello di uguaglianza e di legalità della pena, nonché i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, come l’art. 7 Cedu sulla accessibilità della norma penale per il destinatario, sia sotto il profilo del precetto che della sanzione e sulla prevedibilità delle conseguenze della propria condotta in caso di violazione di precetti penali.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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