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Le tabelle milanesi rimangono il parametro di riferimento per la liquidazione del danno biologico, ma non vanno bene per il danno parentale, che va liquidato con il sistema a punti, come quello delle tabelle romane. Il danneggiato, inoltre, ha solo l’onere di chiedere l’applicazione del sistema tabellare, spetta poi al giudice liquidare il danno secondo la tabella conforme a diritto.

Altra ordinanza significativa, la n. 20292/22 depositata il 23 giugno 2022, della Cassazione in tema di danno non patrimoniale.

La causa dei familiari di un minore morto in un incidente per essere risarciti

La vicenda. I genitori di un minore deceduto tragicamente in un incidente stradale avevano citato in giudizio il conducente, il proprietario e la compagnia di assicurazione del veicolo investitore, Direct Line, chiedendo il risarcimento dei danni. Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, liquidando per il danno da perdita del rapporto parentale 200mila euro per ciascun genitore e 75mila per ciascuna delle sorelle, nonché per il danno biologico 162.685,74 euro per la mamma e altrettanti per il papà e 45.334,35 per ognuna delle sorelle.

I familiari del ragazzo avevano quindi appellato la sentenza sul quantum e la Corte d’Appello di Roma, con pronunciamento del 2019, aveva in parte accolto il gravame, condannando le controparti in solido al pagamento della somma di 455.618,61 al padre, di 446.593,02 alla madre, di 148.173,68 a una delle sorelle e di 149.098,90 all’altra.

La corte territoriale aveva osservato che era inammissibile il motivo vertente sull’applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, non risultando le stesse allegate dagli appellanti e, quanto alla dedotta erronea applicazione con riferimento ai criteri fattuali presi in esame dalle tabelle, che la liquidazione operata dal Tribunale era legata ai valori tabellari che prevedevano (all’epoca) delle somme omnicomprensive per ogni danneggiato in relazione allo specifico rapporto parentale, a prescindere dall’età dei singoli.

I giudici avevano poi aggiunto che andava tenuta ferma l’applicazione delle tabelle romane e che l’errore del Tribunale nella quantificazione del danno andava corretto maggiorando gli importi liquidati di rivalutazione ed interessi legali dalla data dell’evento alla data della sentenza, oltre gli interessi da quest’ultima al saldo. E infine, circa la dedotta mancanza di personalizzazione del danno biologico, la Corte d’Appello meneghina aveva sostenuto che i familiari della vittima, omettendo di adempiere alla prescrizione dell’art. 342 cod. proc. civ., non avevano allegato cosa fosse rimasto privo di ristoro per effetto della liquidazione già operata.

I congiunti del minore hanno allora proposto ricorso anche per Cassazione, sulla base di due motivi, osservando in primis che il giudice di appello non si era avveduto del deposito in atti delle tabelle milanesi e che, comunque, queste erano facilmente accessibili sulle riviste specializzate o i siti web, aggiungendo che le tabelle romane hanno adottato un sistema a punti, sicché era errato affermare che tali tabelle prevedano somme “omnicomprensive…a prescindere dall’età dei singoli”.

Con il secondo motivo, poi, i ricorrenti hanno lamentato il fatto che la Corte territoriale, facendo erroneamente applicazione delle tabelle romane, aveva omesso di adottare il criterio uniforme delle tabelle milanesi, sulla base delle quali, utilizzando i parametri vigenti all’epoca della decisione, si sarebbe dovuto pervenire ad una quantificazione diversa da quella operata dal giudice di merito sia per il danno da perdita parentale che per il danno biologico, risultandone importi superiori, rispetto a quelli liquidati, specificatamente indicati in motivo.

Ebbene, per la Suprema Corte i motivi sono fondati per quanto di ragione e il ricorso è stato accolto. Gli Ermellini ricordano preliminarmente che “la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti, oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l’uno e l’altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili – in virtù del principio della “onnicomprensività” della liquidazione – di liquidazione unitaria”.

E qui, al riguardo del primo motivo, la Cassazione intende dare continuità al principio di diritto enunciato dalla stessa Suprema Corte con la sentenza n. 33005/21: “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto”.

 

Il danno parentale va liquidato con una tabella basata sul sistema a punti, come quella di Roma

Non solo. I giudici del Palazzaccio, quanto alla liquidazione del danno parentale, vogliono ribadire anche il principio di diritto sancito dalla sentenza della Cassazione n. 19579/21, la quale ha affermato che “al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.

Non vanno bene dunque le tabelle milanesi, che restano conformi a diritto per tutto il resto

In tal senso, le tabelle milanesi, ripete la Suprema Corte, “non rispondono ai requisiti indicati in punto di perdita di rapporto parentale, come rilevato dalla stessa Cass. n. 10579 del 2021”. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata e il giudice del rinvio, avverte la Cassazione, dovrà liquidare il danno non patrimoniale “sulla base di tabella, conformemente alla domanda della parte danneggiata, ma facendo applicazione non delle tabelle milanesi, le quali restano conformi a diritto salvo che per la liquidazione del danno da perdita di rapporto parentale, bensì di altre tabelle che rispondano ai requisiti sopra indicati”.

E per quanto nel ricorso fosse invocata proprio la “miglior” applicazione delle tabelle milanesi, ciò che rileva, ribadisce la Suprema Corte, è che “onere della parte è proporre l’istanza di liquidazione del danno patrimoniale mediante le tabelle, mentre spetta poi al giudice, in sede di qualificazione giuridica, applicare la liquidazione tabellare conforme a diritto”.

 

Le tabelle di Milano sono il riferimento per il danno biologico

E qui i giudici del Palazzaccio confermano che “per la liquidazione del danno biologico il giudice di merito deve fare applicazione della tabella elaborata dal Tribunale di Milano. Secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle tabelle milanesi sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti: ne consegue l’incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri tratti dalle tabelle di Milano consenta di pervenire”.

La Cassazione in conclusione enuncia quindi i rilevanti principi di diritto: “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto”.

“Al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.

Per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, salvo che l’eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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