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Se un’auto parcheggiata illecitamente vicino a una curva concausa un incidente, o se una moto in sosta frana addotto a un passante, l’assicurazione interviene o no a risarcire il danneggiato? A fare chiarezza su una questione molto dibattuta è intervenuta una recente ordinanza della Cassazione, la n. 30075/2017 depositata il 14 dicembre.

Il caso in questione riguarda proprio la caduta di una motocicletta, regolarmente parcheggiata, a causa del cedimento del cavalletto. Un giovane, mentre chiacchierava con gli amici, si è appoggiato inavvertitamente al manubrio di una grossa moto parcheggiata dietro di lui. Lo squilibrio ha fatto cadere il mezzo addosso al malcapitato che, per via del peso, ha riportato una brutta lesione alla gamba e per questo ha chiesto il risarcimento all’assicurazione del proprietario della moto. A detta della Cassazione però non ne aveva diritto.

La Suprema Corte ribadisce che la polizza obbligatoria sulla responsabilità civile garantisce il proprietario del mezzo, gli eventuali passeggeri e tutti gli altri utenti della strada (ivi compresi i passanti) dai danni conseguenti alla «circolazione» di auto e moto. Nel concetto di «circolazione» rientrano tanto le situazioni in cui il veicolo sia in marcia quanto quelle in cui sia «in sosta», purché si trovi su strada pubblica o su area ad essa pertinente (ad esempio il parcheggio di un rifornimento di benzina), o comunque in un luogo deputato allo svolgimento del traffico dei mezzi. In pratica, la sosta viene equiparata alla circolazione.

Grazie a questa “estensione di garanzia”, tutti i danni procurati da un’auto mal parcheggiata o dal cedimento del cavalletto di una moto lasciata al lato del marciapiede vengono di norma risarciti. Tuttavia, affinché l’assicurazione possa risarcire, è necessario che il danno sia conseguenza della circolazione o della sosta stessa e non di una condotta colpevole del danneggiato. Pertanto, se la caduta della moto dal cavalletto quando questa non era circolante è stata causata solo alla condotta distratta del danneggiato, che si è appoggiato sul mezzo facendolo ribaltare, questi non potrà mai chiedere il risarcimento: in quest’ultimo caso, non si applicano né le norme in materia di circolazione, né quelle sulla garanzia dell’assicurazione obbligatoria.

Diverso è il discorso se la caduta della moto è imputabile a un difetto di manutenzione del mezzo, del cavalletto o a un parcheggio maldestro effettuato dal proprietario. In questo caso, il passante danneggiato avrà diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione e quest’ultima non potrà trincerarsi dietro il fatto che il veicolo fosse fermo. Infatti, affinché un veicolo si possa considerare circolante, risulta del tutto indifferente che lo stesso sia in marcia oppure in sosta su un’area pubblica o aperta al pubblico. In base al codice civile, in tema di circolazione dei veicoli e conseguenti responsabilità, l’assicurazione obbligatoria non copre solo le conseguenze della circolazione in senso stretto, connotata dal carattere della dinamicità, ma anche della sosta, avente di per sé natura statica, quando questa possa interferire con la circolazione di altri veicoli o delle persone, creando un potenziale pericolo per l’incolumità di terzi. In tal caso il proprietario o il conducente sono responsabili per gli eventuali pregiudizi ad essi arrecati, ma al posto loro paga l’assicurazione obbligatoria.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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