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Se non c’è stata collisione con il veicolo di controparte potrò mai essere risarcito?”. E’ una delle domande più frequenti che si pongono gli utenti della strada coinvolti in incidenti determinati o comunque con-causati dalla cosiddetta “turbativa” creata da un altro mezzo senza che però vi sia stato contatto.

La risposta alla domanda è ovviamente positiva, un conducente che con una manovra scorretta abbia causato danni a terzi in modo “indiretto” è chiamato a risponderne, ma al danneggiato spetta l’onere di provare e accertare il nesso di causalità tra l’incidente e la condotta di guida del mezzo di controparte: solo in questo caso, in assenza di collisione tra i veicoli, può essere affermata la presunzione di corresponsabilità. A chiarire bene questi aspetti la Cassazione, con la sentenza n. 19282/22 depositata il 15 giugno 2022.

Una causa per un sinistro stradale senza “collisione” tra i veicoli

Il conducente di un motociclo aveva citato in giudizio avanti il giudice di Pace di Teramo un’automobilista e la sua compagnia di assicurazione per essere risarcito dei danni patiti in seguito ad un incidente. Il centauro aveva denunciato il fatto che, mentre stava percorrendo una strada cittadina, la conducente dell’auto, immettendosi in modo imprudente sulla carreggiata da lui percorsa, lo aveva costretto ad una manovra improvvisa per evitare l’impatto, a causa della quale aveva perso il controllo della moto finendo a terra.

Il giudice di pace, tuttavia, istruita la causa con prove per interrogatorio e per testi, aveva rigettato la domanda, decisione confermata nel 2019 anche in secondo grado dal Tribunale di Teramo, che in aggiunta aveva anche condannato il motociclista al pagamento di tutte le spese del giudizio di primo grado, inizialmente compensate.

 

La presunzione di pari responsabilità

Il danneggiato tuttavia non si è dato per vinto e ha proposto ricorso anche per Cassazione lamentando il fatto che i giudici di merito non avrebbero fatto corretta applicazione delle regole sulla prova presuntiva: a suo dire il Tribunale avrebbe dovuto leggere il materiale probatorio a disposizione nel senso che egli aveva perso il controllo della moto a causa della manovra imprudente dell’autovettura. Pertanto, sempre secondo la sua tesi, andava riconosciuto l’apporto causale dell’automobilista nella determinazione dell’incidente. Il Tribunale, inoltre, avrebbe dovuto fare applicazione della presunzione di cui all’art. 2054, secondo comma, cit., pur in assenza di scontro tra i due mezzi, anche a fronte del fatto che, nella ricostruzione del sinistro, il consulente tecnico della sua controparte, in sede di Ctu, avrebbe dichiarato che l’automobilista si sarebbe mossa senza accorgersi che da tergo stava sopraggiungendo la motocicletta.

Per la Suprema Corte, tuttavia, i motivi di doglianza sono inammissibili. La Cassazione rammenta che correttamente il Tribunale aveva premesso che, essendo pacifico che tra i due mezzi non vi era stato alcuno scontro, non poteva essere applicata la presunzione di pari responsabilità dell’art. 2054, secondo comma, cit., aggiungendo anche che, dalle deposizioni dei testimoni, emergeva come l’automobilista fosse intenta a effettuare una manovra da destra a sinistra e che il motociclista era caduto a terra non appena aveva toccato i freni della moto.

Pertanto, mancando ogni elemento in ordine alla velocità dei mezzi coinvolti ed essendo stata immediata la caduta del centauro, questa poteva essere stata causata anche da un semplice sbandamento. Né vi era prova della sussistenza di una qualche colpa a carico della conducente della vettura, poiché nessuna violazione delle norme sulla sicurezza stradale era stata dimostrata.

 

La presunzione di corresponsabilità di regola è applicabile solo laddove vi sia stato un urto

A fronte di tale ricostruzione, precisano gli Ermellini, non è corretto sostenere che la presunzione di pari responsabilità avrebbe dovuto essere ugualmente applicata, perché “l’assenza dello scontro esclude tale possibilità. La presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall’art. 2054, comma secondo, cod. civ., è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto”.

Può essere estesa ma va accertato il nesso di causalità tra scontro e guida dell’altro veicolo

Tuttavia, sottolineano i giudici del Palazzaccio, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli, è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili”, sempre che però “sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro”.

Pertanto la presunzione di pari responsabilità può essere estesa anche in caso di turbativa, purché però venga provata la condotta scorretta della controparte, “ed è evidente – conclude la Cassazione rigettando il ricorso – che l’estensione non è applicabile nel caso di specie”.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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