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Il conducente di uno scuolabus deve prestare la massima attenzione quando fa manovra con il pulmino e se nei pressi si trovano dei bambini, tanto più in tenera età, deve precauzionalmente fermarsi e attendere che si siano allontanati, perché è ampiamente prevedibile che la condotta di un bimbo di appena tre anni possa essere “anomala”.

A ribadire con forza questo principio a massima tutela dei pedoni di minore età la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 3030/21 del 9 febbraio 2021, ha dato ragione a una coppia di genitori che si erano visti accogliere solo a metà la loro richiesta risarcitoria dai giudici di merito, per una tipologia di incidente che nello specifico non aveva per fortuna avuto conseguenze gravissime ma che purtroppo ha già visto consumarsi immani tragedie.

 

I genitori di un piccolo di tre anni citano in causa l’autista dello scuolabus che l’ha investito

I genitori del bambino avevano citato in giudizio il conducente di uno scuolabus, la società proprietaria del mezzo, Atvo Spa, e la compagnia assicuratrice, Fondiaria Sai, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti dal figlio che era stato investito dal pulmino: un incidente, accaduto nel Veneziano, che il padre e la madre del piccolo attribuivano all’esclusiva responsabilità dell’autista, per non aver prestato la dovuta attenzione durante le manovre,  mentre quest’ultimo e gli altri soggetti chiamati in causa sostenevano che vi fosse un concorso di colpa anche da parte del  pedone investito e dei suoi genitori per “culpa in vigilando“.

Con sentenza del 2013 il Tribunale di Venezia aveva riconosciuto un concorso di pari responsabilità tra il conducente del veicolo e il pedone, accogliendo la domande risarcitoria dei suoi genitori solo nella misura del 50 per cento e condannando la controparte al risarcimento di 13.380 euro e alla refusione di metà delle spese di giudizio.

Il padre e la madre del bambino avevano pertanto appellato la sentenza chiedendo un accertamento di responsabilità dell’80%, in luogo del del 50%, in capo al conducente del veicolo, ma la Corte d’appello di Venezia, con pronunciamento del 2018, aveva condiviso la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale così come effettuata dal Tribunale, confermando un pari grado di responsabilità tra l’autista e il bambino: per i giudici territoriali, una condotta prudente e avveduta (anche) da parte di quest’ultimo avrebbe scongiurato l’evento, data l’attenzione riposta dal conducente dello scuolabus nel compiere la manovra.

I genitori tuttavia non si sono dati per vinti e hanno proposto ricorso anche per Cassazione. Secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello lagunare avrebbe erroneamente riconosciuto una responsabilità del 50% in capo al pedone, non considerando che, data l’età del bambino, che all’epoca dei fatti aveva appena 3 anni, il conducente, una volta resosi conto della sua presenza nei pressi del veicolo, non avrebbe dovuto procedere con la manovra, alla luce dell’istintiva e naturale imprudenza connaturata ai bambini.

Per la Cassazione il motivo è fondato.  Il principio secondo cui il risarcimento del danno dovuto dal danneggiante debba essere proporzionalmente ridotto in base alla entità dell’apporto causale del soggetto danneggiato, non subisce alcuna deroga nel caso in cui questi sia incapace di intendere e volere. Ciò in quanto il riferimento al “fatto colposo del creditore” di cui all’art. 1227 c.c. non si riferisce a un comportamento colposo quanto piuttosto a un comportamento oggettivamente in contrasto con le regole di condotta, prescindendo dunque dall’imputabilità.

 

Il conducente di un veicolo deve prevenire eventuali scorrettezze dei pedoni, specie se minori

Fatte tali premesse, tuttavia, la Suprema Corte sottolinea anche come il conducente di un veicolo a motore sia tenuto a prevenire anche “eventuali scorrettezze di pedoni, specie quando trattasi di bambini, il cui comportamento è intrinsecamente e ontologicamente imprudente”. E dunque, laddove sia accertata la presenza di bambini sul marciapiede ai lati della traiettoria del mezzo, in caso di investimento, “per vincere la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, l’autista deve dimostrare che il pedone investito non avesse tenuto un comportamento tale da evidenziare un suo intento di attraversamento della strada, seppur di corsa e fuori dalle strisce”.

I giudici del Palazzaccio aggiungono poi altre sentenze su casi simili nelle quali la Cassazione ha ritenuto che “la condotta anomala del pedone non esclude la responsabilità del conducente qualora tale anomalia fosse prevedibile, come deve ritenersi la condotta dei bambini, specie in un caso come quello oggetto del ricorso in cui il pedone danneggiato aveva all’epoca dei fatti tre anni”, e che “il combinato disposto degli artt. 140, comma 1, e 191, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, impone al conducente di uno scuolabus di non riprendere la marcia, dopo aver fatto discendere i passeggeri, sino a quando questi ultimi non si siano portati a debita distanza dal mezzo, ovvero non si trovino in condizioni di non interferenza con le manovre di esso”.

La Corte d’Appello doveva poi valutare l’età del piccolo

Perciò, alla luce di tali considerazioni, il conducente, resosi conto della presenza del minore nei pressi dello scuolabus, “avrebbe dovuto sospendere la manovra fino alla certezza dell’assenza del bambino di tre anni nei pressi del veicolo”. In conclusione, per gli Ermellini la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare la condotta del pedone considerando la sua età: “tale giudizio non è stato compiuto nel momento in cui i giudici di merito affermano che la condotta del minore costituisce condotta obiettivamente anomala in quanto connotata da particolare pericolosità e imprudenza e riveste evidente e rilevante efficienza causale dell’evento“.

La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, “la quale tornerà a valutare la colpa del conducente dello scuolabus applicando il principio di diritto in motivazione e dunque dovrà valutare in che misura essa abbia contribuito a determinarlo, tenuto conto della condotta prevedibilmente anomala del bambino”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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