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Anche se la visibilità è limitata da un ostacolo, la colpa per aver investito un pedone sulle strisce pedonali ricade sul conducente dell’automobile.

A ribadire il concetto è la Cassazione con la sentenza n° 15788 depositata in Cancelleria il 14 aprile 2023, che ha rigettato il ricorso presentato dalla controparte, riaffermando ragione piena alla parte lesa.

Un’auto in sosta irregolare sulle strisce non costituisce un’attenuante: il caso

La sentenza prende le mosse da un reato di omissione di precedenza di un’automobile nei confronti di un pedone che stava attraversando la strada, con il suo velocipede condotto a mano, sulle strisce pedonali. Contestualmente era presente un’altra vettura, che sostava irregolarmente proprio nei pressi dell’attraversamento. Il ricorso verteva di fatto sull’attenuante creatasi per quest’ultimo veicolo, che avrebbe impedito al conducente piena visibilità e che sarebbe quindi stato parte in causa determinante nella collisione. La Corte d’Appello di Firenze, però, ha dichiarato che “la presenza di autovetture parcheggiate in modo irregolare in prossimità dell’attraversamento non costituiva una giustificazione tale da escludere la responsabilità dell’imputato“.

A maggior ragione, anzi, gli ostacoli rappresentavano pretesto per una maggior prudenza e attenzione, nonostante la velocità moderata con cui viaggiava il conducente dell’auto imputata (tant’è che il pedone si sarebbe avveduto per tempo del veicolo che procedeva, “fiducioso” della sua imminente fermata). “Così come la persona offesa aveva dichiarato di aver visto la Panda (auto che ha investito il pedone, ndr) che procedeva a velocità moderata ed era ancora “lontana” – cioè a diverse decine di metri di distanza dalle strisce pedonali, su una strada rettilinea che permetteva il reciproco avvistamento – anche il conducente avrebbe dovuto percepire, nello stesso momento, la presenza del pedone – scrive la Suprema corte – Sulla base di tali dati di fatto, evidenziavano i giudici di appello che la circostanza che la visibilità della parte iniziale dell’attraversamento pedonale potesse essere ostacolata da una o due vetture in sosta, parallele al margine destro della strada, rendeva doverosa, per i conducenti delle auto che sopraggiungevano, una particolare attenzione e prudenza, proprio perché lo spazio di avvistamento dei pedoni che impegnavano le strisce pedonali veniva ad essere in una certa misura ridotto. Il conducente, valutando quella condizione di potenziale pericolo, avrebbe dovuto ridurre ulteriormente la sua velocità, sia pure già non elevata, e prestare la dovuta attenzione, condotta che gli avrebbe permesso di arrestare tempestivamente l’autovettura, concedendo al pedone la dovuta precedenza così da evitare l’investimento“.

 

La velocità non è indicativa: quando un pedone è in fase di attraversamento vige sempre l’obbligo di precedenza

Nemmeno l’attenuante ex art. 590-bis comma 7 c.p, quindi, è valsa una parziale rivisitazione della prima sentenza, che già imputava piena responsabilità al conducente. Sebbene “La Corte d’appello abbia ritenuto che fosse provata la presenza di auto in sosta irregolare in prossimità delle strisce pedonali ove è avvenuto il sinistro” – come si legge nella sentenza – “appare del tutto apodittica l’affermazione secondo cui l’imputato, a fronte della presenza di detti veicoli, non avrebbe prestato la dovuta attenzione“.

Il tutto, inoltre, esula dal tema della velocità, che, seppur limitata, non è stata sufficiente per evitare la collisione. Il giudice d’appello, sosteneva e lamentava l’automobilista, aveva omesso di indicare “quale fosse la velocità adeguata ragionevolmente in grado di evitare l’investimento, ma i giudici del Palazzaccio concordano con la valutazione del giudice di merito secondo il quale la situazione richiedeva in generale “una condotta di maggior prudenza” anche sotto il profilo della velocità”.

 

La Corte respinge il ricorso: la condotta è colposa e il sinistro era evitabile

Sono queste le ragioni che hanno portato al rigetto totale del ricorso da parte degli Ermellini, ritenendo che la Corte d’Appello di Firenze si fosse già “pronunciata con motivazione esaustiva e corretta“. La decisione finale ribadisce le motivazioni sopracitate, che tengono conto anche delle auto in sosta irregolare.

“La Corte territoriale ha spiegato diffusamente le ragioni per le quali, all’esito degli accertamenti in fatto e di una ricostruzione logica ineccepibile, l’evento sarebbe stato evitato se l’imputato avesse prestato la doverosa attenzione al pedone che stava compiendo l’attraversamento ed avesse adeguato il suo comportamento di guida allo stato dei luoghi: proprio la presenza di auto in sosta irregolare in prossimità delle strisce pedonali avrebbe dovuto indurre il conducente ad una estrema prudenza, che gli avrebbe permesso di avvistare tempestivamente il pedone, così come il pedone aveva avvistato l’auto che sopraggiungeva, confidando nel suo arresto, in conformità alla specifica regola del codice della strada. La ritenuta colpa a carico del non si pone in contrasto logico-giuridico con il riconoscimento dell’attenuante dell’art. 590 bis, comma 7, cod. pen.” ribadisce la Cassazione.

Nessuna attenuante: responsabilità del tutto a carico dell’imputato

Non ci sono ostacoli che tengono, dunque. Nei pressi di un attraversamento pedonale l’obbligo per le auto è quello di mantenere sempre la massima prudenza ai fini di garantire l’obbligo di precedenza ai pedoni, come da norme di legge.

La Suprema Corte pertanto, “dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende“, come si legge nella parte conclusiva della sentenza, a totale riconferma della precedente decisione della Corte d’Appello di Firenze datata 7 ottobre 2021.

Scritto da:

Dott. Andrea Biasiolo

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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