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Non è sufficiente il comportamento colposo del pedone investito da un veicolo per affermare la sua esclusiva responsabilità.

È sempre necessario che l’investitore “vinca” la presunzione di colpa posta a suo carico dall’articolo 2054, primo comma, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Lo ha chiarito, nell’ordinanza n. 31714/2019 depositata il 4 dicembre 2019, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, che è tornata ad occuparsi di una questione ultimamente molto dibattuta, chiarendo quali siano le circostanze in base alle quali il comportamento colposo del pedone può escludere del tutto o meno la responsabilità dell’investitore.

 

Riconosciuto un concorso di colpa del motociclista che ha investito il pedone

La Suprema Corte ha deliberato in merito al tragico caso di una donna investita da una moto, risultata peraltro priva di assicurazione, e deceduta poche ore dopo per i gravi traumi riportati.

I suoi familiari avevano citato avanti il Tribunale il conducente e il proprietario del motociclo e la compagnia di assicurazione designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che, com’è noto, interviene (o meglio, dovrebbe intervenire) nei casi di mancata copertura assicurativa, chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro nel quale era rimasta coinvolta la propria cara.

Il Tribunale aveva accertato che la responsabilità del sinistro era da ascrivere al pedone per il 70% ed al motociclista per il 30%, quantificando per entrambe le parti i rispettivi risarcimenti (anche quello per i danni al mezzo chiesti in via riconvenzionale dalla controparte).

 

La Corte d’Appello invece attribuisce tutte le colpe al pedone

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva invece accertato la responsabilità esclusiva della vittima nella causazione del sinistro, modificando quindi l’importo del risarcimento in favore del conducente il ciclomotore. La Corte territoriale aveva reputato “imprevedibile” non solo l’avvistamento del pedone in tempo utile per adottare manovre di emergenza, ma anche la stessa presenza del pedone nei luoghi del sinistro: una strada stretta, il margine angusto, l’assenza di marciapiede, etc.

Contro quest’ultima sentenza gli eredi della donna hanno quindi proposto ricorso per cassazione, obiettando che la Corte territoriale non aveva tenuto conto che, sulla base dei rilievi dei carabinieri, dopo l’investimento il pedone era stato trascinato per circa nove metri, circostanza incompatibile con la velocità moderata tenuta, secondo la Corte stessa, dal conducente il ciclomotore.

E hanno quindi ricordato come l’art. 2054 primo comma c.c. esiga, per il superamento della presunzione di responsabilità, che il conducente dimostri di aver compiuto tutto il necessario per evitare il sinistro, prova che non sarebbe stata fornita nello specifico.

 

La Cassazione accoglie il ricorso dei parenti della vittima

Ebbene, il ricorso è stato accolto dalla Cassazione, secondo la quale i giudici di appello non hanno aderito ai principi più volte espressi dalla stessa Suprema Corte in materia.

E cioè che, in caso di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente è esclusa (solo) quando risulti provato che per quest’ultimo non vi era possibilità di prevenire l’evento, situazione che ricorre quando il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.

Ma, aggiungono anche gli Ermellini, non basta che l’investitore dimostri la imprevedibilità del comportamento del pedone, dovendo comunque superare la presunzione provando di aver fatto tutto quanto possibile per evitare il danno.

 

L’investitore deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno

I giudici del Palazzaccio convengono con i ricorrenti laddove hanno osservato come, nel caso in esame, mancasse nella sentenza impugnata l’accertamento positivo in ordine all’effettiva piena correttezza del comportamento del conducente della moto, in particolare la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Al riguardo, infatti, la situazione dei luoghi poteva anche esigere in astratto una velocità ben inferiore ai limiti imposti, anche alla luce della circostanza del trascinamento della vittima, che poteva ben essere indice di una velocità non consona ai luoghi.

A corroborare la decisione finale altre due circostanze rilevanti nella valutazione complessiva del sinistro: l’incidente era avvenuto in una strada urbana, per cui era doveroso ipotizzare la presenza di pedoni e adeguare l’andatura di conseguenza, e poi il conducente di un veicolo è comunque tenuto a mantenere una velocità che gli consenta, anche in rapporto all’illuminazione esistente, nello specifico scarsa, di arrestare il mezzo in tempo utile ad evitare un incidente.

Tutti elementi che andranno considerati e valutati dal giudice del rinvio a cui la Suprema Corte, cassata la sentenza, ha appunto rinviato il caso per la sua definitiva definizione.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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