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Contrariamente a quanto in molti continuano a ritenere, non si è esenti da colpe se si investe un pedone al di fuori delle strisce pedonali o se questi abbia attraversato all’improvviso la strada.

Né vale addurre come scusante la luce accecante del sole. A riaffermare con forza questi concetti la Corte di Cassazione che, con la sentenza 27876/19 depositata il 25 giugno 2019, ha ribaltato il pronunciamento del giudice di merito.

 

Un caso di investimento di due pedoni

All’esito del processo nei confronti dell’automobilista, che era imputata del reato di lesioni colpose gravi nei confronti di due pedoni che aveva investito, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale,  il 30 ottobre 2014, il giudice di pace di Enna, nel settembre del 2018, aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti della donna: per l’illecito nei confronti di uno dei due danneggiati, il reato era risultato estinto per intervenuta remissione di querela, mentre per quello contestato nei confronti dell’altro pedone, era stata invece assolta perché “il fatto non sussiste”.

Secondo l’accusa, l’automobilista, per colpa sia generica sia specifica (in particolare, per violazione dell’art. 140 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per non avere mantenuto una velocità adeguata alle caratteristiche e alle condizioni della strada), aveva urtato violentemente i due uomini che stavano attraversando la strada, provocando a entrambi lesioni giudicate guaribili in più di quaranta giorni.

Ma il giudice di pace, come detto, ha ritenuto che il reato non sussistesse in quanto, dalla querela presentata dalle persone offese – nella quale pure si addebitava all’imputata di essere giunta ad alta velocità, sicuramente non consentita, in un tratto di strada all’interno di un centro abitato e in prossimità di un plesso scolastico – aveva desunto che i pedoni avessero imprudentemente iniziato l’attraversamento quando già stava sopraggiungendo la vettura, “confidando nella decelerazione della stessa”, come avevano ammesso essi stessi, violando l’art. 190, comma 2, del d. Igs. n. 285 del 1992.

Inoltre i due avevano, non meno imprudentemente, omesso di servirsi delle strisce pedonali pur presenti in zona, come accertato dalla Polizia Municipale, precisamente a circa 30-35 metri, da una parte, e a circa 65-70 metri, dall’altra, così violando anche l’art. 190, comma 5, del d. Igs, n. 285 del 1992, come risulta dal verbale della polizia locale, che non aveva peraltro ritenuto di elevare contravvenzioni alla donna.

Tenendo anche conto che gli agenti intervenuti sul posto avevano riferito di problemi di abbagliamento solare con riferimento al senso di marcia dell’auto, che l’imputata aveva asserito di star procedendo piano a causa del traffico intenso, del fatto che i due pedoni erano “sbucati” irregolarmente dallo spazio tra due autovetture alla destra nel senso di marcia della conducente e che l’automobile aveva riportato lievissimi danni, il giudice di pace aveva dunque ritenuto di adottare pronunzia liberatoria.

 

L’attraversamento improvviso del pedone è un rischio prevedibile

Il pedone che non aveva ritirato la querela ha quindi proposto ricorso per Cassazione contro questa sentenza, obiettando che nell’immediatezza dell’incidente l’imputata, parlando con alcuni astanti, avrebbe ammesso la propria distrazione e di non avere visto i pedoni a causa dell’abbagliamento del sole.

Ma il ricorrente ha battuto soprattutto sul fatto che la sentenza impugnata sarebbe stata in netto contrasto con due principi affermati dalla stessa Cassazione, laddove ha ritenuto che l’attraversamento improvviso del pedone, anche al di fuori delle strisce pedonali, è un rischio tipico e prevedibile della circolazione stradale, e che l’abbagliamento improvviso da sole non esclude automaticamente la responsabilità del conducente, non costituendo caso fortuito, ma al contrario impone di adottare tutte le cautele al fine di non creare ostacolo alla circolazione o l’insorgere di altri pericoli, in attesa di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità: l’automobilista avrebbe dovuto procedere a passo d’uomo.

In conclusione il pedone ha ammesso che il suo comportamento poteva essere stato causa concorrente del sinistro, ma ha altresì sottolineato come il suo attraversamento non potesse essere considerato improvviso ed imprevedibile così da escludere, come invece aveva ritenuto di fare il giudice, ogni risarcimento.

 

L’abbagliamento da raggi solari non integra il caso fortuito

Ebbene, per La Suprema Corte il ricorso è fondato e come tale è stato accolto.

Gli Ermellini confermano come il giudice di pace, nel ritenere imprevedibile la condotta di attraversamento improvviso dei pedoni in un punto in zona urbana compreso tra due strisce pedonali, e nell’aver attribuito rilievo all’accecamento da colpo di sole, abbia deciso in contrasto con numerosi, risalenti principi di diritto, da cui “non vi è ragione di discostarsi”.

Principi che i giudici del Palazzaccio rammentano con l’occasione, citando stralci di diverse sentenze.

Sull’attraversamento dei pedoni: «Poiché l’esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del “neminem laedere”, ove un pedone attraversi la carreggiata fuori delle apposite strisce, il conducente del veicolo è tenuto a rallentare la velocità e, addirittura, a interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore.

Se ciò non faccia, la responsabilità per l’eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al comportamento del pedone possa, secondo le condizioni del caso, attribuirsi una efficienza causale concorsuale in base all’apprezzamento motivato del giudice di merito».

E, ancora: «In caso di incidente stradale con investimento di pedone la repentinità dell’attraversamento da parte di questo non è sufficiente ad escludere la responsabilità del conducente che non abbia in precedenza osservato una condotta esente da colpa».

Quanto, poi, al sole: «In tema di circolazione stradale, l’abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone.

In una tale situazione (di abbagliamento) il conducente è tenuto a interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l’insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità”. Dunque, sentenza cassata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Enna.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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