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Non può addurre a propria discolpa la imprevedibilità del comportamento della vittima il conducente di un veicolo che investe, e per di più sulle strisce pedonali, un pedone in prossimità di una fermata dell’autobus che ha appena accostato, per il semplice fatto che è ampiamente prevedibile che da un bus fermo scendano dei passeggeri e attraversino la strada.

A richiamare chi guida alla massima attenzione da tenere in siti sensibili, come appunto le fermate dei mezzi pubblici, la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n. 45588/21 depositata il 13 dicembre 2021.

 

Conducente di un furgone condannato per omicidio stradale

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 2019, riformando la pronuncia di primo grado del tribunale di Brescia del 2017 solo limitatamente al trattamento sanzionatorio, aveva confermato la condanna di un automobilista per il reato di omicidio stradale perché, “in concorso di fattori colposi indipendenti, per colpa generica nonché per violazione degli artt. 140 e 191 del Codice della Strada”, aveva investito e ucciso un pedone.

L’imputato, nel gennaio del 2016, procedendo alla guida di un furgone in via Malta, a Brescia, “omettendo di moderare adeguatamente la velocità in considerazione della presenza di un attraversamento pedonale e di una fermata di autobus con presenza sul ciglio della strada di pedoni in procinto di attraversarla”, prosegue la sentenza, aveva travolto una donna che aveva iniziato ad attraversare la strada sulle strisce pedonali da destra verso sinistra, cagionandole lesioni personali gravissime che ne avevano determinato il decesso.

L’imputato sostiene la imprevedibilità della condotta della vittima

Il conducente del veicolo ha proposto ricorso per Cassazione contestando il giudizio di colpevolezza e spiegando che era in procinto di superare l’autobus fermo allorché dal lato destro della carreggiata, totalmente coperta dall’autobus in sosta, la vittima avrebbe deciso repentinamente di attraversare la strada, correndo sulle strisce pedonali poste davanti alla fermata. Il ricorrente sosteneva che non vi era stata alcuna violazione di regole di diligenza, tanto che nessuna sanzione amministrativa gli era stata elevata, lamentando il fatto che la Corte territoriale avesse invece ritenuto che la condotta della persona offesa non fosse imprevedibile e che l’automobilista avrebbe dovuto moderare ancora di più la velocità che, come era emerso dalla consulenza tecnica delle difesa, era già ridotta rispetto ai limiti imposti in quel tratto di strada.

I giudici di merito avrebbero poi trascurato di affrontare il tema dell’imprevedibilità della condotta di un pedone che attraversa la strada, giungendo dalla parte in cui la visuale degli automobilisti è ostruita dal mezzo pubblico, comparendo in questo modo all’improvviso dinanzi all’automobilista.

 

Richiesta la massima prudenza presso le strisce pedonali

Per la Suprema Corte, tuttavia, questi motivi sono infondati. “Correttamente i giudici dei due gradi di merito hanno escluso che la condotta della vittima potesse ritenersi così imprevedibile da rendere inesigibile una condotta alternativa da parte dell’automobilista” spiegano gli Ermellini. Essendo infatti pacifica la presenza di un attraversamento pedonale, “i giudici di merito – prosegue la sentenza – hanno correttamente ritenuto sussistente il comportamento imprudente dell’automobilista, in linea con il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità a mente del quale il conducente di un veicolo è tenuto a osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate”.

Una generale regola dei prudenza correlata al diritto di precedenza riconosciuto al pedone che, aggiungono i giudici del Palazzaccio, “la Corte di Cassazione ritiene applicabile a tutela dell’incolumità dei pedoni anche nel caso in cui l’attraversamento avvenga nelle vicinanze delle strisce”.

Il principio di colpevolezza

L’applicazione del principio di colpevolezza, ammette la Suprema Corte, “esclude, è vero, qualsivoglia automatico addebito di responsabilità a carico di chi è imputato per un reato colposo, imponendo che la verifica in concreto della violazione da parte di tale soggetto di regole cautelari (generiche o specifiche) sia causalmente correlata all’evento dannoso che la regola cautelare mirava a prevenire”, la cosiddetta “concretizzazione” del rischio: infatti, prosegue la Cassazione, “l’individualizzazione della responsabilità penale impone di verificare non solo se la condotta abbia concorso a determinare l’evento (ciò che si risolve nell’accertamento della sussistenza del nesso causale) e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare (ciò che si risolve nell’accertamento dell’elemento oggettivo della colpa), ma anche se l’autore della stessa potesse prevedere ex ante quello specifico sviluppo causale e attivarsi per evitarlo”.

 

Prevedibile che su un passaggio pedonale vicino a una fermata del bus un pedone attraversi

E’ altrettanto vero però, ribadiscono i giudici del Palazzaccio, che “nelle conformi sentenze dei due gradi di merito il tema della prevedibilità della condotta del pedone è stato adeguatamente sviluppato correlando, con motivazione ineccepibile, la condotta del pedone investito alle pacifiche circostanze della presenza di un autobus fermo per permettere la discesa dei passeggeri e della presenza di un attraversamento pedonale esistente davanti alla fermata del mezzo pubblico”.

Per completezza di informazione, la Cassazione ha rigettato anche il motivo di ricorso relativo ad un presunto errore di calcolo della pena, rideterminata “correttamente” dalla Corte territoriale in dieci mesi e venti giorni, partendo da una pena base di due anni di reclusione, “congruamente individuata nella disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 589 comma 1, cod. pen” (ossia entro la forbice edittale da sei mesi a cinque anni di reclusione), poi ridotta ex art. 62 bis cod. pen. ad un anno e quattro mesi e ulteriormente ridotta per il rito abbreviato.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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