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Chi gira a sinistra senza guardare tagliando la strada a un altro veicolo è sempre responsabile in caso di incidente. Anche se – nel caso specifico di una moto – il centauro non indossava il casco.

A ribadire questo principio la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14277/19 del 2 aprile 2019, con la quale ha definitivamente confermato la condanna per omicidio colposo di una automobilista per aver provocato il decesso di un motociclista.

 

Automobilista condannata in primo e secondo grado per omicidio colposo

La donna era già stata giudicata colpevole in primo grado, sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Napoli il 17 maggio 2017: era stato infatti accertato che l’imputata, mentre era alla guida di una Fiat Uno, giunta all’altezza di una intersezione, aveva intrapreso una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una traversa privata, proprio nel mentre sopraggiungeva da dietro il motociclo condotto dalla vittima in fase di sorpasso a sinistra, che andava così a urtare violentemente prima contro la vettura e poi contro un muretto, riportando lesioni purtroppo letali.

L’automobilista, tuttavia, ha presentato ricorso per Cassazione lamentando una sedie di violazioni di legge e di vizi di motivazione.

Secondo la ricorrente, la Corte territoriale non aveva speso alcun argomento in relazione all’elemento soggettivo della colpa, in punto di prevedibilità ed evitabilità dell’evento.

A suo dire la sentenza si sarebbe fondata solo sulla base dei risultati raggiunti dal consulente del PM, ma sforniti di verifica empirica. Entrambe le sentenze di merito davano atto che il Ctu aveva ipotizzato che l’automobilista non avesse fatto uso del solo specchietto retrovisore esterno, arrivando però ad argomentare che la colpa della donna sarebbe stata quella di non avere visionato entrambi gli specchietti retrovisori.

E, soprattutto, nel ricorso si lamentava il fatto che la sentenza non avrebbe motivato in ordine al nesso di causalità tra l’evento morte e la condotta dell’imputata, alla luce della circostanza che la vittima non indossava il casco.

 

La Suprema Corte respinge le censure

Ma per la Cassazione il ricorso è inammissibile.

Secondo gli Ermellini, oltre a trattarsi di censure di soltanto merito, si tratta comunque di doglianze infondate, avendo la sentenza impugnata “adeguatamente motivato, anche mediante richiamo alla sentenza di primo grado in ordine alla ricostruzione del fatto, alla colpa specifica della automobilista (che non si è avveduta del sopraggiungere da tergo del motociclo, nonostante il suo dovere di verificarne la presenza) ed al nesso di causa, che nel caso è diretto, visto che la moto ha urtato contro la vettura”.

La Suprema Corte ribadisce il concetto già espresso dalla Corte d’Appello partenopea secondo il quale, se l’imputata avesse utilizzato gli specchietti retrovisori – trattandosi peraltro di un tratto di strada rettilineo e considerate le perfette condizioni del tempo – avrebbe senz’altro potuto notare la presenza del motociclo, desistendo o, quanto meno, ritardando la manovra di svolta a sinistra che ha causato l’incidente

 

Irrilevante il fatto che il motociclista non avesse il casco

“Inoltre – conclude la sentenza finale -, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, è appena il caso di rilevare che la circostanza che il motociclista non avesse indossato il casco non assume particolare incidenza rispetto al nesso causale fra la riscontrata condotta colposa e l’evento, non potendosi certo negare, alla luce dei fatti accertati, l’apporto concausale del comportamento antidoveroso dell’imputata”.

I giudici del Palazzaccio rammentano che, in tema di circolazione stradale, il conducente del veicolo che esegua una svolta a sinistra ha sempre l’obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, non soltanto prima di compierla, ma anche durante la sua esecuzione.

Non ravvisando pertanto “assenza di colpa” da parte della ricorrente nella determinazione del tragico sinistro, gli Ermellini ne hanno confermato la condanna.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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