Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Non è esclusivamente il proprietario a poter chiedere il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo danneggiato in un incidente stradale: è titolato a farlo anche chi, avendolo in dotazione, risponda nei confronti del proprietario dei danni e abbia provveduto a sue spese ad aggiustarlo.

Ergo, l’esibizione del certificato di proprietà per giustificare la richiesta risarcitoria non è una conditio sine qua non. A precisare bene questo principio la Cassazione, nell’ordinanza n. 21779/21 depositata il 29 luglio su un caso di invocata responsabilità della pubblica amministrazione.

 

Il proprietario di un’auto guidata dal figlio danneggiata in una buca chiede i danni al Comune

Il proprietario di un’auto aveva citato in causa il Comune di Benevento per essere risarcito dei pesanti danni subiti dal mezzo che, mentre era condotto dal figlio, era finito in una buca del manto stradale. Di fatto, tuttavia, non si è mai entrati nel merito della questione in quanto il giudice di Pace di Benevento aveva accolto l’eccezione sollevata dall’Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, secondo la quale non sarebbe stata provata la proprietà del veicolo da parte del richiedente perché negli atti non era stato prodotto il certificato di proprietà.

Istanza respinta perché non è stato allegato il certificato di proprietà

Decisione confermata anche dal Tribunale cittadino, a cui il danneggiato aveva invano appellato la sentenza di primo grado. I giudici, oltre a confermare la mancanza del certificato di proprietà, avevano escluso che potesse costituire prova indiziaria della titolarità della vettura il verbale dei carabinieri che aveva raccolto la dichiarazione del figlio e verificata la copertura assicurativa.

Il ricorso per Cassazione

Il proprietario del veicolo ha quindi proposito ricorso anche per Cassazione denunciando violazione dell’articolo 2697 c.c., e obiettando che, anche a prescindere dal certificato di proprietà, la prova della titolarità della vettura si sarebbe potuta desumere anche da altri elementi emersi dal procedimento, ed in particolare dalla dichiarazione resa dal figlio ai carabinieri e dal riscontro da parte di questi ultimi della copertura assicurativa. Inoltre, egli asseriva che il risarcimento poteva essere preteso non solo dal proprietario ma da chiunque ne avesse la disponibilità e avesse provveduto alla riparazione, e quest’ultima forma di relazione con il bene era  stata ampiamente dimostrata.

Per la Suprema Corte il motivo è fondato. “Legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo” precisano gli Ermellini.

 

Per chiedere i danni al veicolo basta anche averne la sola disponibilità

I giudici del Palazzaccio ricordano poi che in atti vi era la fattura della carrozzeria intestata al ricorrente, il libretto di circolazione, l’indizio costituito dalla copertura assicurativa a nome del ricorrente: tutti elementi che provavano, se non la proprietà della vettura da parte di quest’ultimo, perlomeno la sua disponibilità e la circostanza che a riparare il danno era stato proprio il ricorrente.

Il Tribunale invece – conclude la Cassazione – ha inteso porre a base della legittimazione della domanda di risarcimento solo il titolo di proprietà e non un titolo di godimento del bene comunque rilevante, dimostrabile per presunzioni, violando dunque la regola posta da questa Corte e sopra richiamata”.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassato, con rinvio al tribunale di Benevento, in diversa composizione, per la decisione sul merito della domanda risarcitoria.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content