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Sirene spiegate e lampeggianti azionati non possono comunque giustificare il passaggio azzardato del mezzo di soccorso e il suo conducente non è esente da responsabilità se causa un incidente.

Lo ha chiarito la Cassazione, con l’interessante sentenza n. 28178/21 depositata il 21 luglio 2021, condannando definitivamente un vigile del fuoco alla giuda di un’autopompa impegnato durante il suo servizio in un intervento urgente.

 

Un pompiere impegnato in un intervento di soccorso investe con un’autopompa un pedone

L’11 dicembre 2013, a Modena, il pompiere, giunto in prossimità di un incrocio, e percorrendo, con i dispositivi visivi e acustici di emergenza in funzione, la corsia di sinistra, onde evitare i veicoli fermi su quella di destra, aveva investito un pedone, una giovane donna, che con il “suo” semaforo con la luce verde, stava regolarmente attraversando la strada da destra verso sinistra, transitando dinanzi all’autobus fermo sulla corsia di destra e, quindi, sbucando improvvisamente davanti al mezzo di soccorso. In seguito all’investimento la malcapitata aveva riportato gravi lesioni.

Il giudice di primo grado aveva assolto l’imputato perché il fatto a suo dire non costituiva reato, escludendo profili di colpa, sia specifica, sia generica, stante la velocità tenuta, rispettosa del limite vigente, l’affidamento riposto sul rispetto, da parte dei veicoli fermi, dell’obbligo ex art. 177 cod. strada di concedergli la precedenza – e obbligo che invece sarebbe stato volato dal pedone che stava ascoltando la musica con le cuffie e che quindi non aveva sentito le sirene – e la visuale ostruita dall’autobus fermo. Nella decisione avevano pesato anche i calcoli del consulente tecnico della difesa, secondo cui l’impatto non avrebbe potuto essere evitato neppure alla velocità di 20km/h, non esigibile da un mezzo di soccorso.

La Corte di Appello di Bologna, invece, in accoglimento dell’appello della parte pubblica ed in totale riforma della sentenza assolutoria di primo grado, aveva condannato, concesse le  attenuanti generiche, il vigile del fuoco alla pena di 1.400 euro per il reato di lesioni colpose stradali gravi, imputandogli la violazione dell’art. 140 del codice della strada. Secondo il giudice di seconde cure, il conducente di un mezzo di soccorso, anche laddove sia impegnato in un servizio urgente, non può comunque creare situazioni di pericolo e deve, pertanto, tenere conto delle particolari situazioni della strada o del traffico o di altre particolari circostanze: nel caso di specie, proprio in considerazione della ridotta visuale, impedita dall’autobus fermo sulla destra, prima di immettersi nell’incrocio,  il conducente dell’autopompa avrebbe dovuto verificare l’assenza di pedoni che avevano la luce semaforica verde e che potevano non avere percepito il transito del mezzo di soccorso, essendo, peraltro, del tutto prevedibile che in un giorno feriale, e alle 13, l’incrocio potesse essere frequentato d numerosi pedoni.

L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione obiettando che non gli si poteva riconoscere alcuna colpa, in quanto egli poteva fare affidamento sulla percezione, da parte degli altri utenti della strada, del suo sopraggiungere, annunciato dalle sirene, non rientrando nella prevedibilità di un uomo coscienzioso il transito di persone distratte, come la persona offesa che ascoltava, con cuffie auricolari, musica ad altissimo volume. I

Per la Suprema Corte, tuttaVia, il ricorso è infondato. La Cassazione ha fatto notare che la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito era la medesima: il mezzo di soccorso era transitato a Modena sulla corsia di sinistra di via Gardini, all’incrocio con via Barozzi, con il semaforo rosso, ad una velocità di circa 43km/h, investendo il pedone, che attraversava la strada, da destra verso sinistra, al passaggio pedonale e con la luce semaforica verde, e che, a causa delle cuffie auricolari e della musica ad alto volume, non aveva percepito la sirena. E ad avviso di entrambi i giudici di merito, la presenza di un autobus fermo sulla corsia dì destra aveva ridotto notevolmente la visuale dell’imputato.

 

L’art. 177 comma 2 del Codice della strada sui mezzi di soccorso

Il diverso giudizio di responsabilità è dipeso, pertanto, dall’interpretazione ed applicazione dell’art. 177, comma 2, cod. strada, ai sensi del quale i conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

Le norme di comune prudenza e diligenza 

Invero, come recita testualmente la disposizione in esame, e come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di circolazione stradale, il conducente di mezzi di soccorso, pur essendo autorizzato – quando usa congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu – a violare le norme sulla circolazione stradale, è comunque tenuto ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza” spiega la Cassazione adducendo l’esempio del conducente di un’ambulanza condannato per omicidio colposo aggravato, il quale, provenendo da un’area di parcheggio, non aveva rispettato l’obbligo di dare la precedenza al veicolo che circolava sulla strada di immissione.

I conducenti di veicoli in servizio di polizia e di soccorso hanno la facoltà di derogare alle normali prescrizioni di circolazione – proseguono i giudici del Palazzaccio – ma devono ugualmente osservare le norme di prudenza e di cautela al fine di evitare l’instaurazione di condizioni di rischio per gli utenti della strada, e ciò in maggiore misura proprio nel momento in cui usufruiscono di tali deroghe in presenza di altri mezzi che, invece, si adeguano alla segnaletica: pur potendo tenere una velocità superiore al consentito, allorché giungano in prossimità di un incrocio percorso da altri veicoli con diritto di precedenza, devono verificare, prima di immettersi nell’incrocio medesimo, che i conducenti abbiano avvertito la situazione di pericolo e abbiano posto in essere le opportune manovre per concedere la precedenza al veicolo favorito”.

 

Nello specifico, le regole di comune prudenza avrebbero richiesto più attenzione

Dunque, secondo gli Ermellini il giudice di appello ha correttamente interpretato ed applicato l’art. 177, comma 2, cod. strada, ritenendo che, nel caso di specie, “alla luce delle condizioni della strada e del traffico ed in particolare della presenza dell’incrocio con passaggio pedonale, della luce semaforica rossa per il mezzo di soccorso e verde per i pedoni, dell’ingombro dell’autobus fermo sulla corsia adiacente, che riduceva la visuale ed impediva di verificare il transito di eventuali pedoni, dell’ora di punta e del giorno feriale, che rendevano altamente prevedibile il passaggio di passanti, la regola della comune prudenza avrebbe imposto, nonostante l’intervento di soccorso in atto, di verificare che nessun pedone avesse iniziato o proseguito l’attraversamento e conseguentemente di rallentare ed anche arrestare il mezzo (proprio in considerazione della ridotta visibilità)”.

Il principio di affidamento e la responsabilità anche per la prevedibile imprudenza altrui

Al contrario, per la Cassazione il giudice di primo grado ha erroneamente interpretato ed applicato l’articolo in questione, “ritenendo che il comma 3 di tale disposizione escluda l’imprudenza del conducente del mezzo di soccorso che faccia affidamento sul rispetto, da parte degli altri utenti della strada, dell’obbligo di lasciargli libero il passo, atteso che anche per essi vale la regola generale secondo cui il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità”.

E nell’ambito della circolazione stradale, rientra nella normale prevedibilità la presenza di utenti imprudenti e, a maggior ragione, distratti sottolinea la Suprema Corte.

A ciò si aggiunga che il giudice di primo grado – conclude la sentenza – è incorso nell’ulteriore errore di non valutare la presenza dell’ingombro, costituito dall’autobus fermo sulla corsia adiacente, come una circostanza, che, proprio in quanto riduttiva della visuale, imponeva una maggiore prudenza”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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