Se un utente della strada mentre è alla guida di un veicolo viene colto da un improvviso malore, è chiaro che non lo si può ritenere anche solo colposamente responsabile dell’eventuale incidente che abbia provocato e in queste circostanze, peraltro, le compagnie di assicurazione chiamano in causa il cosiddetto “caso fortuito” e non risarciscono i danni.
Non si può tuttavia “abusare” di questa giustificazione, vale a dire che il presunto malore non solo va provato, ma chi ne è stato colpito deve anche dimostrare che si è trattato di un fenomeno del tutto imprevedibile e di non aver avuto precedenti avvisaglie, viceversa sarebbe comunque responsabile di essersi messo al volante sapendo di trovarsi in condizioni psico-fisiche non ottimali, e quindi di poter mettere a repentaglio la vita altrui, oltre che propria.
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La causa per un incidente intentata dal conducente di un furgone
Interessante, al riguardo, la sentenza 827/21 del Tribunale di Ravenna pubblicata l’8 novembre 2021, in merito ad una causa intentata dal conducente di un furgone nei confronti di un automobilista e dalla compagnia di assicurazione della Fiat punto di quest’ultimo per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi a Ravenna nell’ottobre del 2016.
L’uomo stava percorrendo viale Europa sul suo furgone con direzione centro città-Porto Fuori quando, dall’opposta direzione di marcia, la Punto aveva invaso completamente la sua corsia di pertinenza urtando con violenza frontalmente contro il suo furgone e procurandogli ingenti danni materiali, quantificati in oltre 30mila euro, ma anche lesioni fisiche per quanto di modesta entità. La compagnia assicurativa della vettura lo aveva risarcito solo in misura molto parziale, di qui la citazione n giudizio.
La compagnia di controparte si appella al caso fortuito per il malore subito dal suo assicurato
Quest’ultima, tuttavia, costituitasi, ha contestato la responsabilità asserendo che il proprietario-conducente aveva avuto un malore improvviso tale da fargli perdere completamente coscienza e le funzioni che permettono il controllo e la percezione della realtà circostante. E l’assicurazione ha quindi addotto il “caso fortuito” costituito dal “malore improvviso” per escludere la responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro e quindi per non risarcire la controparte.
E in effetti il giudice, dalla documentazione e della dichiarazioni rese, ha accertato che il conducente della Punto, di ritorno da una seduta di acquagym alle Terme, era stato preso da un improvviso malore che ne aveva determinato un’istantanea perdita di coscienza: dalle testimonianze, tra cui quella dello stesso conducente del furgone, l’automobilista era stato chiaramente visto accasciato sul finestrino prima degli scontri provocati (aveva centrato anche un’altra vettura oltre al furgone). Né aveva posto in essere alcuna manovra di emergenza di frenata o di sterzata dopo il primo urto: dunque, l’auto era del tutto priva di controllo e il conducente doveva essere privo di coscienza.
Bisogna tuttavia provare che di non aver avuto avvisaglie del malore in auto
Il giudice tuttavia chiarisce nella sua sentenza che anche laddove il malore improvviso sia provato, esso integra il caso fortuito ed esclude la responsabilità del conducente “solo laddove lo stesso non sia ricollegabile a preesistenti disturbi o patologie psico-fisiche che fossero già note al conducente”. E l’onere di fornire la prova dell’estraneità della causa del malore dalla sfera di conoscenza o di conoscibilità del conducente stesso incombe a carico di quest’ultimo, che nel specifico non l’aveva fornita, anzi.
Durante il suo interrogatorio reso alle forze dell’ordine, egli aveva ammesso che quel giorno si era sentito “improvvisamente” molto debole dopo aver svolto l’attività ginnica in piscina alle terme. “Ne deriva, conclude il tribunale, che lo stesso, coscientemente e colposamente, si sia messo alla guida della sua auto ed abbia proseguito il tragitto dalle Terme sino a viale Europa nonostante si sentisse affaticato ed accaldato per avere svolto attività sportiva nella piscina termale accettando, in tal modo, il rischio di un prevedibile malore o svenimento improvviso”.
Per questa ragione, la responsabilità della causazione del sinistro è stata riconosciuta in via esclusiva in capo al conducente della Fiat Punto, la cui compagnia di assicurazione è stata condannata a risarcire completamente il conducente del furgone.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
Blog Incidenti da Circolazione StradaleCondividi
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