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Oramai è un punto fermo il nuovo e corretto orientamento della giustizia di legittimità di ritenere come conditio sine qua non per la risarcibilità di un incidente non il luogo dove esso accade, di cui finora veniva richiesto che fosse una strada a uso pubblico, ma l’uso che si fa del veicolo, che deve essere conforme.

Una ulteriore conferma di questa posizione è arrivata dalla ordinanza 12544/22 depositata il 20 aprile 2022 con la quale la Cassazione ha ha stabilito che va risarcito come incidente stradale un sinistro accaduto lungo il greto di un fiume.

La causa per un inconsueto incidente accaduto sul greto di un fiume

Un uomo aveva citato in causa il conducente di un autocarro e la sua compagnia di assicurazione, Groupama, per essere risarcito dei pesanti danni patrimoniali e non causatigli da un assurdo incidente di cui era rimasto incolpevole vittima all’interno di una costruzione a causa dell’urto del veicolo che le era finito contro, provocando il crollo di un solaio.

In appello domanda rigettata perché il sinistro non è avvenuto su strada pubblica

Il Tribunale di Lamezia Terme aveva la domanda riconoscendo un risarcimento di 255.777 euro (oltre accessori) per danni non patrimoniali e di 81.259 euro (oltre accessori) per danni correlati alla perdita della capacità lavorativa specifica. In parziale riforma della decisione di prime cure, tuttavia, la Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza del 2017, aveva rigettato la domanda nei confronti della compagnia assicurativa accogliendo il motivo di gravame proposto da quest’ultima, e cioè che il sinistro era avvenuto “su un fondo agricolo sito nei pressi del greto del fiume, e dunque non su di una strada”,  ragion per cui, secondo l’ormai superata interpretazione, non potevano trovare applicazione né l’art. 2054 c.c. né l’azione diretta nei confronti dell’assicuratrice del veicolo.

 

Il danneggiato ricorre per Cassazione dimostrando che l’area era demaniale e a uso pubblico

Il danneggiato a questo punto ha proposto ricorso per Cassazione denunciando “violazione, falsa ed errata applicazione della I. n. 2248 del 1865 art. 22 all. F, dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 2 del Codice della Strada, dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 144 D. Lgs. 209/2005. Difetto assoluto di motivazione ex art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.”. Il ricorrente, una volta rilevato che il sinistro si era verificato in area demaniale, nel greto del fiume Savuto, il quale, in assenza di recinzioni o dispositivi di chiusura, era aperto alla circolazione pubblica, ha richiamato nel ricorso svariati precedenti di legittimità concernenti la presunzione di demanialità delle aree adiacenti alla strada pubblica che, per l’immediata accessibilità, appaiono “integranti della funzione viaria della rete stradale, in guisa da costituire pertinenza della strada”.

Il danno andava quindi ricondotto alla circolazione stradale

Il ricorrente ha quindi concluso sostenendo con forza che la sicura circostanza che il sito dove si era verificato il sinistro fosse demaniale avrebbe dovuto portare la Corte di Appello di Catanzaro, sulla scia delle richiamate decisioni della Suprema Corte, ad accertare e dichiarare che il luogo in questione fosse destinato ad uso pubblico, “trattandosi di area che per l’immediata accessibilità era parte integrante della funzione viaria della rete stradale, così da costituire una pertinenza della strada stessa”, giacché “la natura demaniale dell’area era di per sé dimostrazione che questa fosse asservita all’utilizzo della generalità dei cittadini e la collettività ne poteva fare autonomamente uso per la circolazione”.

In conclusione, secondo il ricorrente il danno doveva essere ricondotto alla circolazione stradale, con conseguente applicabilità dell’art. 2054 c.c. e legittimazione del danneggiato all’azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile, ai sensi dell’art. 144 D. Lgs. 209/20052. A sostegno della propria tesi il danneggiato citava anche la sentenza C-514/16 del 28 novembre 2017 emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale aveva affermato che l’assicurazione obbligatoria r.c.a. copre i veicoli (nel caso di specie, un trattore agricolo) solo se impiegati principalmente come mezzi di trasporto e che la nozione di circolazione dei veicoli non dipende dalle caratteristiche del terreno sul quale il mezzo è utilizzato.

Il motivo di doglianza proponeva dunque la questione della equiparabilità ad una strada pubblica dell’area demaniale in cui era avvenuto il sinistro e, più in generale, della riconducibilità del sinistro alla circolazione stradale, ai fini della applicabilità della normativa di cui all’art. 2054 c.c. e della disciplina della r.c.a. e – specificamente – ai fini dell’ammissibilità dell’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile.

 

Equiparato alle strade ogni spazio ove il veicolo si può usare conformemente alle sue funzioni

Una questione che tuttavia, fanno notare gli Ermellini, ha già trovato recente soluzione normofilattica con l’ormai famosa sentenza delle Sezioni Unite n. 21983 del 30/07/2021, che ha affermato il principio secondo cui, “ai fini dell’operatività della garanzia per R.C.A., l’art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell’Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale», conclusione che di fatto supera anche il concetto di demanialità.

Il ricorso è stato pertanto accolto con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame della controversa alla luce, però, di questo ormai affermato principio di diritto.

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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