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L’Ente proprietario di una strada è tenuto a mettere in sicurezza l’albero che si trova a ridosso della carreggiata, anche se la pianta appartiene a un privato.

Ed è sempre l’Ente proprietario che dovrà risponderne in caso di danni alle cose e, soprattutto, alle persone.

 

Incidenti contro gli alberi

La Corte di Cassazione, quarta sezione Penale, con la sentenza 10850/19 depositata il 12 marzo 2019, ha fissato un importante principio su un fenomeno, quello degli incidenti contro gli alberi, relativamente al quale non vi sono dati ufficiali (le statistiche Istat considerano in generale gli urti contro gli “ostacoli”, anche se si tratta per lo più, appunto, di alberature), ma le cui cifre sono comunque impressionanti: da un’indagine condotta dall’Asaps, nel 2015 si sono registrati 242 sinistri sul genere, con 255 persone rimaste seriamente ferite e 127 che hanno perso la vita, quasi il 4 per cento di tutti i decessi rilevati nell’anno di riferimento.

La Suprema Corte, peraltro, si è trovata a deliberare su un caso, oltre che tragico, particolarmente complesso.

Nel 2009 un automobilista pugliese aveva perso tragicamente la vita in seguito ad una collisione con la sua auto, a una velocità stimata in 70 km/h, contro un albero ad alto fusto lungo la Provinciale 76, in provincia di Taranto: la pianta, che sorgeva a 2,1 metri dal confine stradale, però, si trovava nella proprietà privata di una residente, la quale è stata quindi indagata per omicidio colposo.

 

La responsabilità del proprietario dell’albero

Il Tribunale di Taranto l’aveva mandata assolta, ma la Corte d’Appello di Lecce, in riforma della precedente pronuncia, ne aveva dichiarato la penale responsabilità condannandola penalmente (con sospensione condizionale della pena) e anche al risarcimento dei danni in favore della parte civile nella misura del 25 per cento.

All’imputata, in qualità di proprietario dell’albero e quindi quale titolare di posizione di garanzia, la Corte ha rimproverato di non averlo rimosso, “essendo prescritto che gli alberi ad alto fusto siano a distanza non inferiore a sei metri dal confine della strada”.

L’allusione è all’art. 16, co. 1 lett. c) Cod. str. che fa divieto ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati di impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

Divieto meglio particolareggiato dall’art. 26 del regolamento di attuazione del Cod. str. che al comma 6 prevede che “la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri”.

 

La norma dei sei metri dalla sede stradale

La donna ha quindi proposto ricorso per Cassazione adducendo una serie di motivi che gli Ermellini hanno accolto, chiarendo però tutta una serie di questioni sulla delicata tematica. Secondo i giudici della Suprema Corte, l’assunto “normativo” della Corte territoriale è errato.

“L’analisi delle disposizioni richiamate convince che la prescrizione contenuta nell’art. 16, come d’altronde quella di cui al sesto comma dell’art. 26, non si indirizza anche agli impianti già eseguiti, imponendo di intervenire sulla situazione esistente al tempo dell’entrata in vigore della norma. Il principio di legalità impone una lettura della disposizione che, pur tenendo conto della possibilità dell’interpretazione estensiva, conduce ad escludere che essa si riferisca ad impianti già eseguiti”.

In altri termini, questa disposizione non varrebbe per gli alberi già piantumati alla data della sua entrata in vigore e non comporterebbe l’obbligo di una loro rimozione: secondo la Cassazione, il legislatore non intendeva introdurre un obbligo di abbattimento degli alberi già esistenti collocati nella fascia di rispetto, ma si riferiva alle azioni future.

Nello specifico, l’albero era stato impiantato prima del 1992, data di entrata in vigore della norma: si trattava di una pianta secolare, a dimora dal 1952.

 

La responsabilità dell’Ente gestore della strada

Ma la Cassazione entra anche e soprattutto sull’altra disposizione normativa, che pure la Corte d’Appello aveva addotto, l’obbligo cioè di proteggere l’albero con un guardrail, come previsto dal l’art. 3 del d.m. n. 223/92.

“In effetti – ammettono gli Ermellini – l’art. 3 dell’Allegato 1 – “Istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed impiego delle barriere di sicurezza stradale”, individua le zone da proteggere ricomprendendovi gli ostacoli fissi, laterali o centrali isolati, quali pile di ponti, fabbricati; tralicci di elettrodotti, portali della segnaletica, ovvero alberature ecc, entro una fascia di 5 metri dal ciglio esterno della carreggiata”.

Un obbligo di protezione che però la Cassazione chiarisce essere “posto a carico dell’ente proprietario della strada e non certo del proprietario del fondo contiguo alla sede stradale”.

In conclusione, la residente, secondo la sentenza, non era tenuta a rimuovere l’albero in questione, e neppure a proteggerlo, onere che invece era previsto per l’Ente proprietario della strada, ossia la Provincia di Taranto.

La sentenza appellata è stata quindi annullata e la proprietaria del fondo e dell’albero prosciolta, ma i familiari della vittima ora hanno tutte le basi giuridiche per agire contro, appunto, la Provincia per il risarcimento del danno.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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