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Quando, in un sinistro stradale, le responsabilità sono plurime, bisogna prestare molta attenzione a concludere accordi transattivi solo con una parte. Con l’interessante ordinanza n. 2426/24 depositata il 25 gennaio 2024 la Cassazione, terza sezione Civile, ha dato la sua risposta alla seguente questione: in caso di transazione parziale e di successiva rideterminazione delle percentuali di responsabilità, è corretta la condanna del debitore “rimasto” al pagamento dell’intero risarcimento? Una risposta negativa perché, se le quote di responsabilità dei debitori sono uguali, il creditore può esigere da quello rimasto solo la sua quota, a prescindere dalla somma concordata con gli altri in sede transattiva.

Il processo penale e civile per un incidente in cui perde la vita il passeggero di una delle due auto

La vicenda. In seguito ad un tragico scontro frontale il passeggero di una delle due auto coinvolte aveva perso la vita. Nel processo penale era stato ritenuto responsabile il conducente della vettura di controparte, che era stato condannato a un anno di reclusione e al risarcimento dei danni – unitamente all’assicurazione del veicolo – da liquidare in separata sede.

I familiari transano il danno con uno dei conducenti sulla base di un 20% di responsabilità

I familiari della vittima, genitori e fratelli, in sede civile avevano citato in giudizio sia il conducente del veicolo su cui viaggiava il loro caro, sia quello dell’altra macchina, nonché le rispettive compagnie assicurative e, nel corso del processo, avevano concluso una transazione con il primo e la sua assicurazione per una somma di centomila euro, basandosi sul presupposto che la sua percentuale di responsabilità nella causazione del sinistro fosse pari al 20 per cento. E Il Tribunale, a questo punto, aveva dichiarato cessata la materia del contendere tra i congiunti del passeggero deceduto e l’automobilista che lo trasportava e inoltre, recependo la sentenza penale, ritenendo esclusiva la responsabilità dell’altro conducente e accogliendo la domanda dei familiari nei suoi confronti, lo avevano condannato al pagamento di 180 mila euro a favore di ciascuno dei genitori, 80mila euro a favore di un fratello e 90mila a favore della sorella, detratti gli acconti già versati

In appello colpa ridefinita al 50% ma conducente rimasto chiamato a risarcire tutto l’eccedente

In sede di gravame, tuttavia, la Corte d’Appello aveva dichiarato concorrente e paritaria la responsabilità dei due conducenti, dando atto che uno, quello condannato ad un anno, aveva invaso la corsia opposta, ma dando altrettanto rilievo alla circostanza che l’altro, che guidava il veicolo dove la vittima era trasportata, viaggiava ad una velocità eccessiva al punto da aver lasciato sull’asfalto una traccia di frenata di quasi quindici metri.  I giudici di secondo grado avevano altresì rideterminato le somme risarcitorie in capo all’altro guidatore, condannandolo al pagamento di 226 mila euro a favore dei genitori, 100mila euro a favore del fratello e 113mila a favore della sorella, detratta la somma liquidata a loro favore in sede di transazione.

L’assicurazione ricorre per Cassazione contestando il quantum risarcitorio stabilito

La compagnia di assicurazione tuttavia ha proposto ricorso per Cassazione, dolendosi del fatto di essere stata condannata in solido con il proprio assicurato all’integrale pagamento del risarcimento anziché alla metà alla luce della rideterminazione delle responsabilità operata dagli stessi giudici di appello.

E per la Cassazione il motivo è fondato e con l’occasione gli Ermellini affrontano il caso del contratto di transazione concluso tra i danneggiati e uno dei condebitori solidali, una transazione parziale, chiusa non sull’intera obbligazione ma pro quota.

 

La transazione con uno dei debitori non produce effetti con i condebitori che non ne siano parte

E qui o Giudici del Palazzaccio ricordano che la transazione conclusa dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetti nei confronti dei condebitori che non ne siano parti, a meno che non dichiarino di volerne profittare. La transazione parziale è diretta proprio a determinare lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva e quindi riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non coinvolge gli altri condebitori che non hanno titolo per profittarne.

Secondo i giudici di legittimità, la sentenza gravata ha quindi correttamente emendato la decisione del primo giudice, rideterminando le percentuali di responsabilità, ma ha erroneamente condannato il conducente della vettura di controparte rispetto a quella in cui viaggiava la vittima e la sua assicurazione a corrispondere l’intero risarcimento ai parenti del deceduto.

Al contrario, la Corte d’Appello avrebbe dovuto condannare i debitori rimasti al pagamento della metà del danno complessivo a prescindere dalla transazione, che andava a coprire la quota di responsabilità del conducente del mezzo di cui la vittima era passeggero, nella ragione della metà (così come rideterminata dalla sentenza impugnata).

 

Per il creditore concludere una transazione parziale comporta la rinuncia alla solidarietà

Il fatto che i familiari della vittima abbiano accettato una transazione parziale per un valore che, successivamente, si sia rivelato inferiore alla metà non assume rilevanza ai fini della decisione finale. In altre parole, il creditore che decida di concludere una transazione parziale deve essere consapevole del fatto che, così facendo, rinuncia alla solidarietà. Pertanto, se all’esito del giudizio emerge che le quote di responsabilità dei due debitori sono uguali, il creditore può esigere dal debitore rimasto solo la sua quota, nella fattispecie la metà del danno complessivamente liquidato dal giudice, a prescindere dalla somma concordata in sede transattiva con gli altri.

In conclusione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della compagnia assicurativa dell’auto di controparte in relazione alla misura della condanna al risarcimento del danno, ribadendo che la sentenza gravata aveva errato nel condannare la società ricorrente al pagamento del risarcimento integrale (dedotto l’importo ricevuto in sede di transazione). Infatti, in considerazione del fatto che la responsabilità dei due conducenti era stata alla fine definita paritaria e che il vincolo di solidarietà si era sciolto per effetto dell’accordo transattivo, la condanna doveva riguardare solo la quota parte del debitore “rimasto”, ossia il 50 per cento, a prescindere dalla misura di responsabilità riconosciuta in sede transattiva.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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