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Quando accade un incidente stradale, tanto più se grave, com’è ben noto le persone coinvolte e i loro familiari si trovano di fronte anche a innumerevoli problematiche burocratiche e giudiziarie: una situazione che si complica ulteriormente se il sinistro capita all’estero, dove vigono altre leggi e altri meccanismi.

Ed è proprio un caso, tragico, e tutt’altro che infrequente, di incidente verificatosi fuori dai confini nazionali quello di cui si è occupata, con la sentenza n. 18286/21 depositata il 25 giugno, la Cassazione, chiarendo un principio non molto favorevole per i danneggiati: la domanda di risarcimento del danno generata da un fatto illecito commesso all’estero nei confronti di un cittadino italiano da parte di un cittadino di altro Stato è soggetta alla legge del luogo dove il fatto è avvenuto, “senza che  – aggiungono però gli Ermellini -, possa ritenersi violato il diritto dell’Unione Europea o quello costituzionale laddove la legge straniera porti a negare il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero a determinarlo in misura inferiore a quanto previsto dalla legge italiana”.

 

Un turista italiano rimane vittima di un tragico incidente a Parigi

Due coniugi italiani, in vacanza a Parigi, erano rimasti vittima di un sinistro assurdo: la coppia stata tranquillamente camminando su un marciapiede quando è stata travolta da un palo della luce abbattuto da un pullman che aveva improvvisamente invaso il percorso riservato ai pedoni. La donna aveva subito gravi lesioni ma era riuscita a salvarsi; il marito invece, dopo sei giorni di agonia in ospedale, era deceduto.

La causa per il risarcimento dei danni

La vedova e i figli avevano quindi chiesto il risarcimento dei danni al conducente dell’autobus, alla società proprietaria del mezzo, a Covera Fleet (già Azur Assurances), la compagnia assicuratrice, e l’Italiana Assicurazioni (impresa mandataria in Italia di Covea Fleet), presentando la domanda al Tribunale di Firenze, dove risiedevano.

Il quale, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice italiano e la legittimazione passiva di Italiana Assicurazioni, aveva accolto la domanda e condannato tutti i convenuti al risarcimento dei danni subiti, facendo applicazione della legge italiana e delle tabelle di Milano per la loro liquidazione.

 

La corte d’Appello decurta la liquidazione sulla scorta dell’applicazione del diritto francese

La sentenza di primo grado tuttavia era stata impugnata dalle controparti e, con sentenza del 2018, la Corte d’Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando sull’impugnazione, aveva dichiarato la giurisdizione dell’autorità Giudiziaria Italiana, ma, in parziale accoglimento del gravame, aveva stabilito che si dovesse applicare al sinistro il diritto francese in ordine alla quantificazione e liquidazione dei danni: per il resto aveva confermato la sentenza di primo grado disponendo la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza.

I familiari della vittima ricorrono per Cassazione

Contro questa seconda sentenza hanno infine proposto ricorso per Cassazione i familiari delle vittima, contestando in particolare la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864 del Parlamento europeo. Secondo i ricorrenti, la Corte di merito, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 dicembre 2015 avrebbe errato nel sostenere che, ai sensi dell’art. 4 succitato, il danno diretto subito da un cittadino italiano all’estero, in un Paese dell’Unione Europea, in conseguenza di un sinistro stradale, doveva essere liquidato in base alla legge del luogo in cui è avvenuto il sinistro.

Più precisamente, i giudici territoriali avrebbero sbagliato nel ritenere che l’art. 4 del citato regolamento prevedesse unicamente l’applicazione della legge del luogo in cui è avvenuto l’evento, laddove avrebbe invece stabilito espressamente “indipendentemente dal Paese nel quale è avvenuto il fatto”. I congiunti del pedone deceduto, inoltre, obiettavano che la sentenza della corte Europea richiamata dalla Corte d’Appello fiorentina avrebbe riguardato un caso del tutto diverso. Insomma, per la corretta quantificazione del quantum risarcitorio non ci si sarebbe dovuti rifare alla vigente normativa francese, con conseguente modifica della statuizione di primo grado in ordine a tale aspetto: statuizione che, ad avviso dei familiari della vittima, andava invece confermata.

 

La Cassazione ribadisce che per il risarcimento vale la legge del Paese dov’e successo il fatto

Ma per la Suprema Corte, il ricorso è infondato, alla luce dei principi affermati dalla stessa Cassazione con l’ordinanza 21/08/2018, n. 20841. “La domanda di risarcimento del danno scaturente da fatto illecito avvenuto all’estero, commesso nei confronti di cittadino italiano da parte di un cittadino di altro Stato – chiariscono i giudici del Palazzaccio –, anche quando possa essere conosciuta dal giudice italiano secondo le regole sulla giurisdizione, è soggetta alla legge del luogo ove è avvenuto il fatto senza che, ove la legge straniera porti a negare il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero a determinarlo in misura inferiore a quanto previsto dalla legge italiana, possa ritenersi violato il diritto dell’Unione europea o quello costituzionale”.

Dunque, ricorso respinto.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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