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Il giudice non solo può ma deve valutare l’attendibilità della consulenza tecnica d’ufficio in relazione alle censure mosse dalla parte interessata. A ribadire questo principio la Cassazione, con la sentenza n. 20532/23 depositata il 17 luglio 2023.

Un uomo vittima di un incidente cita il Ctu nominato nella causa per il risarcimento

La Suprema Corte di è occupata di un caso particolare, quello di un uomo rimasto coinvolto in un incidente stradale nel lontano 2000, il quale aveva citato in giudizio per responsabilità professionale il consulente tecnico d’ufficio che era stato incaricato dal giudice nell’ambito della causa civile per il risarcimento dei danni subiti nel sinistro.

Per il danneggiato la perizia del professionista era erronea e lo avrebbe penalizzato

Secondo il danneggiato, il Ctu, nello svolgimento della sua attività di ausiliare del giudice, aveva escluso erroneamente il nesso di causalità tra il trauma subito nell’incidente e alcune lesioni (in particolare, vescica neurologica e osteoarticolare della spalla), riconoscendo quindi un danno inferiore a quello che sarebbe stato effettivamente riportato.

Il tribunale di Roma tuttavia aveva respinto la domanda risarcitoria nei confronti del perito e lo stesso aveva fatto la Corte d’Appello capitolina, rigettando il gravame, ma l’interessato non si è dato per vinto e ha proposto ricorso anche per Cassazione, censurando la decisione dei giudici di merito laddove avevano escluso la sussistenza della responsabilità del Ctu per aver ritenuto inesistente il nesso causale tra le conclusioni del perito e la decisione assunta dal giudice di merito, nonostante quest’ultimo le avesse condivise motivatamente, facendole proprie, così interrompendo il legame eziologico tra la condotta del consulente e il danno lamentato, e laddove avevano considerato preclusa un linea d principio la censurabilità dell’operato del consulente.

Ma per la Suprema Corte tutti i motivi di doglianza, che avevano ad oggetto la pretesa responsabilità dell’ausiliario, sono inammissibili. Gli Ermellini sottolineano innanzitutto come la Corte d‘Appello abbia “motivato e indicato le ragioni e le fonti del proprio convincimento” citando testualmente il passo della sentenza impugnata: “non risulta che, nel giudizio di danni da incidente stradale, l’autorità giudiziaria abbia fatto proprie in modo acritico le conclusioni del Ctu. Diversamente, l’operato del consulente è stato ampiamente valutato in quella che era la sede propria per la verifica e, in caso di vizi formali, carenze nell’indagine o motivazioni incongrue, per i chiarimenti o la rinnovazione degli accertamenti tecnici, con la sostituzione del professionista“.

Il ricorrente – osserva la Cassazione –  insiste ancora nel sostenere che i giudici di merito si sono basati su un’erronea Ctu e continua a non considerare la ratio decidendi della decisione della Corte di merito, che, condividendo le argomentazioni della sentenza di prime cure, ha formulato motivata adesione alle considerazioni poste dall’ausiliario alla Ctu, anche nel rigetto delle critiche ad essa mosse, in tal modo facendo consapevolmente propri tutti i passaggi argomentativi a sostegno della sua successiva decisione”.

 

Il consulente tecnico d’ufficio risponde penalmente e civilmente della sua attività

I giudici del Palazzaccio ricordano e ammettono che il Ctu, “pur non esercitando funzioni giudiziarie in senso tipico, svolge nell’ambito del processo una pubblica funzione quale ausiliare del giudice nell’interesse generale e superiore della giustizia, rispondendo penalmente, disciplinarmente e civilmente della prestata attività, con obbligo di risarcire il danno cagionato in violazione dei doveri connessi all’ufficio”.

Ma il giudice ha il dovere di valutare il parere del proprio ausiliario prima di aderirvi

Ma la Suprema Corte evidenza anche che la Corte d’Appello ha giudicato in linea con l’ulteriore principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e nella circostanza ribadito, secondo cui “la diligenza nell’esecuzione delle indagini affidategli, costituendo (a norma degli articolu 64 e 193 del Codice di Procedura Civile) un preciso, quanto ovvio, obbligo del consulente, rappresenta soltanto il presupposto necessario affinché il parere dell’ausiliario sia meritevole della considerazione del giudice, che, pertanto, non è dispensato dal dovere di valutare l’intrinseca attendibilità del parere stesso in rapporto alle specifiche censure contro di esso formulate dalla parte interessata”.

E nel caso di specie, conclude la Cassazione, “l’adesione, effettiva e raggiunta all’esito di un riesame critico del tutto idoneo alla consapevole appropriazione dei passaggi giustificativi delle proprie conclusioni, della Corte territoriale a quelle del consulente d’ufficio elide il nesso rispetto ad eventuali errori commessi dall’ausiliario nel compimento delle indagini affidategli”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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