Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Quando c’è uno “stop” bisogna fermarsi e guardare più volte a destra e a sinistra prima di attraversare.

Perché, anche se chi proviene dalla strada con diritto di precedenza transita a velocità troppo elevata, e ci scappa l’incidente, ciò non esime dalle proprie responsabilità chi la precedenza doveva darla.

A “rinfrescare” questo concetto è stata la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la recente sentenza n. 5029 del primo febbraio 2019.

 

L’incidente ad un incrocio

Nodo del contendere, appunto, un sinistro stradale tra due auto accaduto a un’intersezione tra due strade, entrambe con il limite di 50 km/h: una delle due auto, una Opel Meriva condotta da un automobilista, aveva superato il segnale di stop (orizzontale e verticale) posizionato in corrispondenza dell’incrocio, quando sopraggiungeva la Peugeot condotta da una donna, che in seguito all’impatto perdeva il controllo del veicolo finendo contro un muro di recinzione procurandosi svariate lesioni.

Il Tribunale di Udine, il 22 gennaio 2018, aveva però assolto il conducente della Meriva “perché il fatto non costituisce reato”, dal delitto di lesioni personali colpose in danno della controparte, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, che gli era contestato e questo perché il consulente del Pubblico Ministero aveva concluso che la causa del sinistro era imputabile alla velocità eccessiva tenuta dalla stessa danneggiata (stimata tra i 66 e i 77 km/h) e al fatto che quest’ultima non indossasse la cintura di sicurezza.

Secondo il Ctu, le lesioni riportate con l’impatto contro il muretto non si sarebbero verificate se la automobilista avesse tenuto un comportamento secondo le regole e sarebbero state quindi dovute in via esclusiva alla sua condotta imprudente alla guida, mentre quella dell’altro automobilista, che pur non aveva rispettato il diritto di precedenza, avrebbe avuto un rilievo causale esclusivamente sull’incidente, ma non sugli esiti lesivi.

 

Il ricorso presso la Corte d’Appello

Questa sentenza è stata però impugnata dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Trieste, con un unico motivo, ossia la lamentata violazione di legge (ed in specie dell’art. 41 c.p.) in relazione al fatto che il Tribunale di Udine avesse ritenuto esclusiva la responsabilità della conducente della Peugeot , laddove la sua condotta non avrebbe avuto un valore interruttivo del nesso di causalità (in quanto non qualificabile come fattore causale eccezionale e imprevedibile) e sarebbe stata invece una concausa, certamente non esclusiva, di quanto occorso.

Al contrario, secondo il ricorrente, il comportamento alla guida tenuto dall’imputato si sarebbe inserito a pieno titolo nella serie causale, avendo determinato l’incidente per la mancata precedenza alla Peugeot e avendo così posto in essere un “antecedente causale necessario”, sul quale si inserirono poi condotte sicuramente inosservanti, come quelle tenute dalla persona offesa, ma non qualificabili né come eccezionali, né come imprevedibili.

 

La Cassazione accoglie il ricorso

Un motivo che la Suprema Corte accoglie in pieno. “Poiché certamente il veicolo condotto dal (omissis) aveva varcato lo stop (pur procedendo a velocità estremamente bassa), egli aveva altrettanto certamente impegnato, in parte, la carreggiata sulla quale stava transitando la vettura della (omissis), che aveva diritto di precedenza; ed è costante la giurisprudenza di legittimità nell’affermare che, in ipotesi affini o assimilabili, l’eventuale condotta colposa (ed in specie l’eccessiva velocità) dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l’evento non essendo qualificabile come atipica ed eccezionale ma potendo, bensì, collocarsi nell’ambito della prevedibilità” spiegano gli Ermellini.

 

L’eccessiva velocità non è fattore causale eccezionale e imprevedibile

In altre parole, l’eccessiva velocità (rispetto a quella consentita) di un veicolo avente diritto di precedenza, “pur costituendo certamente una violazione della regola cautelare imposta a detto veicolo, non costituisce per gli altri utenti della strada (ed in specie per coloro che debbano rispettarne il diritto di precedenza in corrispondenza di un’intersezione) un fattore causale eccezionale, atipico e imprevedibile, e non interrompe pertanto il nesso di causalità tra la condotta inosservante di chi non rispetta il diritto di precedenza e le lesioni cagionate al conducente del veicolo al quale tale diritto era spettante” conclude la sentenza, precisando altresì che anche il mancato uso, da parte della persona offesa, della cintura di sicurezza non vale di per sé a escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un’altra autovettura – che, violando altre regole cautelari, abbia cagionato l’impatto con quella condotta dalla vittima – e l’evento, “non potendo considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile nemmeno il mancato uso delle cinture”.

La sentenza impugnata è stata perciò annullata con rinvio al Tribunale di Udine, per nuovo giudizio.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content