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Laddove gli organi di polizia procedano ad accertamenti urgenti sulle persone, come nel caso dell’alcol o il droga test, devono avvisare l’interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore, pena l’impossibilità di utilizzare io risultati degli esami.

Ma che succede se  il soggetto in questione si trova in uno stato psicofisico tale (di ebbrezza) da non poter materialmente comprendere il contenuto della comunicazione? Del caso, neanche tanto “limite” si è occupata, con la sentenza 36068/22 depositata il 26 settembre 2022, la Cassazione, ribadendo che, trattandosi di accertamenti urgenti da effettuare nella immediatezza, non è possibile aspettare che l’interessato recuperi le proprie capacità cognitive perché possa comprendere l’avviso: l’urgenza delle indagini prevale sul diritto alla difesa. 

 

Automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza

Un automobilista era stato condannato con sentenza del 3 ottobre 2019 dal Tribunale di Savona alla pena di un anno e due mesi di reclusione e al pagamento di un’ammenda di 4.800 euro in ordine al reato di cui all’art 186 comma 2 lett. c) e 2 bis del Codice della Strada, ossia guida in stato di ebbrezza, per essersi posto al volante con un tasso alcolemico accertato di ben 2,18 gr/l (il limite, com’è noto, è 0,5) ed aver causato un incidente stradale. Decisione confermata con sentenza del primo ottobre 2020 dalla Corte d’Appello di Genova, avanti la quale l’imputato aveva appellato il verdetto di primo grado.

L’imputato ricorre per Cassazione per il mancato avviso della facoltà dell’assistenza legale

L’uomo tuttavia non si è dato per vinto e ha proposto ricorso anche per Cassazione, rinnovando la doglianza già posta in sede di appello, e cioè che gli accertamenti relativi al tasso alcolemico non avrebbero potuto essere utilizzati in quanto non erano stati preceduti dall’avviso all’interessato della facoltà di farsi assistere dal proprio difensore, a garanzia del proprio diritto di difesa, come previsto dall’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. 

I giudici di secondo grado avevano respinto la censura ritenendo che nel caso in esame l’avviso non dovesse, o meglio non potesse essere dato in ragione delle condizioni a dir poco “alterate” in cui versava l’imputato. Secondo il ricorrente, invece, l’avviso va comunque e necessariamente dato ogni qualvolta la polizia giudiziaria compia accertamenti quale quello in esame. E ha lamentato anche la mancanza della motivazione, nella sentenza impugnata, in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 

Ma per la Suprema Corte i motivi sono manifestamente infondati. La Cassazione riconosce che “nel caso in cui la polizia giudiziaria compia di iniziativa gli accertamenti urgenti sulle persone (sui luoghi e sulle cose) previsti dall’art. 356 cod. prc. pen., l’imputato deve essere avvisato ai sensi dell’art. 114 disp att. cod. proc. pen. della facoltà di farsi assistere da un difensore. Si tratta di una previsione volta a garantire il controllo da parte del difensore della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria”. 

 

L’avviso presuppone che colui al quale è rivolto sia in condizioni di comprenderlo

Ma gli Ermellini chiariscono anche che l’avviso, com’è ovvio, per potere esplicare la sua funzione, “presuppone che il soggetto che ne è destinatario sia in condizione tale da poterne comprendere il significato e decidere di conseguenza se avvalersi o meno della relativa facoltà”. Nelle ipotesi in cui il soggetto destinatario dell’avviso si trovi “in condizione tale da non poter comprendere quanto gli viene detto, tuttavia, l’atto, proprio perché urgente, non può essere differito, pena il vanificarsi dello scopo a cui è preordinato”: com’è noto, gli esami per accertare il livello di alcol nel sangue vanno effettuati nell’immediatezza del fatto o comunque in tempi molto rapidi viceversa la sostanza viene assorbita dall’organismo e il test diverrebbe inutile. 

L’urgenza dell’accertamento prevale sull’attesa che l’interessato “ritorni in sé”

Dunque, come peraltro già precisato con altri pronunciamenti pregressi, “in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, non è configurabile a carico della polizia giudiziaria operante l’obbligo di attendere che l’interessato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell’alcoltest, trattandosi di atto urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall’attesa suddetta, sicché in casi di tal fatta l’avviso può essere pretermesso”. 

Pertanto, secondo i giudici del Palazzaccio, entrando nel caso di specie, la Corte d’appello genovese ha fatto buon governo di tale principio. Nella circostanza, l’accertamento del tasso alcolemico era stato effettuato attraverso gli esami ematochimici in ospedale, dove l’imputato era stato condotto a seguito del sinistro stradale e, come emerso dagli atti e dalle deposizioni, la polizia giudiziaria non aveva potuto avvisarlo della facoltà di farsi assistere da un avvocato trovandosi in in uno stato fortemente alterato dalla condizione di ubriachezza e versando, dunque, in una situazione di acclarata assenza di lucidità, “tale da vanificare la ragione per cui l’avviso doveva essere formulato” conclude la Cassazione, che per la cronaca ha rigettato anche il motivo di doglianza relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, a fronte dellagravità della condotta di reato come emersa dalla descrizione dei fatti e dell’assenza di elementi da valorizzare in senso favorevole”.

Dunque, ricorso respinto e condanna confermata  

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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