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Buone notizie per quanti abbiano subito un infortunio sul lavoro: il Governo ha fatto subito marcia indietro sulle discusse nuove disposizioni che erano state introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.

Con la manovra, la legge n. 145 del 2018, erano stati modificati gli artt. 10 (commi 6, 7 ed 8) e 11 (commi 1 e 3) del d.P.R. 31 giugno 1965, n. 1124, in tema di risarcimento del danno differenziale dovuto al lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la cui responsabilità sia ascrivibile al datore di lavoro, e di azione di regresso esercitata dall’Inail nei confronti del datore responsabile dell’evento.

La legge aveva modificato anche l’art. 142, comma 2°, del Codice delle Assicurazioni, stabilendo che l’assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro, quando la vittima dichiari di avere diritto a prestazioni da parte di assicuratori sociali, dovesse accantonare una somma (quindi, non pagarla al danneggiato) idonea a coprire il credito dell’ente assicuratore.

 

Le modifiche peggiorative della Legge di Bilancio sul danno differenziale

La modifica aveva reintrodotto un criterio di calcolo del danno differenziale che imponeva di raffrontare fra loro, per calcolare l’ammontare del risarcimento spettante al lavoratore, da un lato tutto quanto corrisposto complessivamente dall’Inail (l’indennità per inabilità temporanea, la rendita per la perdita della capacità lavorativa generica e per danno biologico), dall’altro quanto gli spettava per i titoli di danno oggetto dell’indennizzo dell’Istituto, secondo i criteri civilistici.

Le innovazioni avevano così modificato sensibilmente l’entità del risarcimento che competeva all’infortunato in tutte le situazioni in cui la persona lesa non avesse subìto decurtazioni della retribuzione e/o delle prospettive di carriera, poiché la rendita erogata dall’Istituto per la perdita della capacità lavorativa generica andava a erodere quanto spettante per il danno non patrimoniale: riduzione che interessava pressoché esclusivamente il danno non patrimoniale patito dalle vittime, nelle sue componenti del danno biologico e morale.

 

La legge di conversione del decreto Crescita fa ammenda

Ora, però, la legge di conversione del Decreto Crescita n. 58/2019, approvata in via definitiva dal Senato e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019, ha introdotto in seno a detto decreto legge l’art. 3-sexies («Revisione delle tariffe INAIL dall’anno 2023»), che così dispone: «All’articolo 1, comma 1126, della citata legge n. 145 del 2018, le lettere a), b), c), d), e) e f) sono abrogate; le disposizioni ivi indicate riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018».

Dunque, a distanza di soli sei mesi dall’entrata in vigore dell’art. 1, comma 1126, della “Legge di Bilancio 2019”, tornano a valere le disposizioni preesistenti sul “danno differenziale”, superando così tutte le questioni nel frattempo insorte.

Del precedente contesto normativo sopravvive una sola norma, peraltro priva di effetti per i lavoratori, quella introdotta dalla lett. g) del comma 1126, Legge di Bilancio 2019 al comma 3 dell’art. 11 d.P.R. n. 1124/1965, per cui «nella liquidazione dell’importo dovuto (dal datore di lavoro all’INAIL in sede di regresso, ndr) il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell’evento lesivo e dell’adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.

Le modalità di esecuzione dell’obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile».

 

Le altre novità

Tra le principali misure, l’articolo 3-sexies – inserito in sede referente – estende a regime, a decorrere dal 2023, il meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto per gli anni 2019-2021 ad opera dell’ultima legge di Bilancio (mentre resta escluso l’anno 2022).

Ai fini della copertura finanziaria dei nuovi oneri, si dispone: una riduzione, nella misura di 26 milioni di euro per il 2023, del Fondo per interventi strutturali di politica economica; una riduzione, nella misura di 604 milioni di euro per il 2023, 454 milioni per il 2024, 541 milioni per il 2025, 548 milioni per il 2026, 558 milioni per il 2027, 566 milioni per il 2028, 576 milioni per il 2029, 584 milioni per il 2030 e 594 milioni annui a decorrere dal 2031, del “Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani”.

Tale riduzione concerne la quota delle risorse del suddetto Fondo non impiegate dalle misure in materia previdenziale di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

 

Più diritti anche per i lavoratori esposti ad amianto

L’articolo 41-bis – inserito in sede referente – estende ad altre fattispecie l’ambito di applicazione della normativa che riconosce, in favore di lavoratori esposti all’amianto, il diritto alla pensione di inabilità a prescindere dalla condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’estensione si provvede mediante una riduzione di risorse per l’assunzione di personale da parte dell’Inps; del “Fondo da ripartire per l’introduzione del reddito di cittadinanza”; del “Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali”.

La disciplina vigente – di cui all’articolo 1, comma 250, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, e al relativo D.M. 31 maggio 2017 – attribuisce questo diritto, nel rispetto dei limiti di spesa ivi stabiliti, ai soggetti – iscritti a forme pensionistiche relative a lavoratori dipendenti e con almeno cinque anni di contribuzione (versata o accreditata) – affetti da una delle seguenti patologie, ove riconosciuta di origine professionale, ovvero quale causa di servizio: mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare, asbestosi.

La modifica in esame estende il diritto ai soggetti genericamente affetti da patologie asbesto-correlate, purché derivanti da esposizione all’amianto documentata e riconosciuta e fermo restando il requisito contributivo summenzionato.

L’estensione ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – con esclusione, dunque, di liquidazione di ratei per il periodo precedente e con decorrenza della pensione dal mese successivo a quello di presentazione della domanda – e si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle relative modalità attuative. Il diritto è riconosciuto nel rispetto di un limite di spesa pari a 7,7 milioni di euro per il 2019, a 13,1 milioni per il 2020, a 12,6 milioni per il 2021, a 12,3 milioni per il 2022, a 11,7 milioni per il 2023, a 11,1 milioni per il 2024, a 10,0 milioni per il 2025, a 9,2 milioni per il 2026, a 8,5 milioni per il 2027 e a 7,5 milioni annui a decorrere dal 2028.

La norma specifica che l’estensione in oggetto concerne anche i casi in cui: il soggetto, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sia transitato in una gestione di previdenza diversa dall’assicurazione generale obbligatoria (ivi compresa l’ipotesi in cui, per effetto di ricongiunzione, non possieda più contributi in quest’ultima assicurazione); il soggetto sia titolare del sussidio per l’accompagnamento alla pensione entro l’anno 2020 (sussidio riconosciuto, ai sensi delle disposizioni ivi richiamate, per taluni soggetti affetti da patologie asbesto-correlate) ed opti per la pensione di inabilità ai sensi della presente novella.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

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