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Purtroppo capita tutt’altro che di rado che un utente delle strada, convolto in un grave incidente, muoia dopo diversi giorni di agonia e in questi casi la magistratura, soprattutto se il decesso avviene dopo un notevole lasso di tempo, di prassi verifica sempre se sul tragico epilogo abbiano influito eventuali omissioni da parte dei medici.

Ciò non toglie tuttavia che, soprattutto se le lesioni erano particolarmente serie, colui che ha causato il sinistro deve comunque risponderne e non può scaricare le proprie colpe sui sanitari, al più corresponsabili. Lo ha ben chiarito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26338/21 depositata il 12 luglio 2021.

 

Un automobilista condannato per aver investito e causato la morte di un pedone

Con pronunciamento del 2011, il Gup di Roma aveva ritenuto colpevole un automobilista del reato di omicidio colposo (all’epoca non era stato ancora introdotto l’omicidio stradale) per aver investito e ucciso un pedone, e, applicata la diminuente prevista dal rito abbreviato scelto dall’imputato, lo aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, con la sospensione condizionale, oltre al pagamento delle spese processuali, e gli aveva altresì inflitto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sempre per un anno e sei mesi.

Sentenza, questa, confermata integralmente anche in secondo grado dalla Corte d’appello capitolina.

L’investitore tuttavia ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo la tesi che la morte del pedone si era verificata per la riscontrata, grave negligenza degli operatori sanitari che avevano avuto in cura la vittima: secondo i consulenti tecnici della difesa, l’errore dei sanitari circa la mancata diagnosi della lacerazione del parenchima del paziente era stato di portata tale da integrare la causa eccezionale sopravvenuta.

 

Per escludere la responsabilità di chi ha causato il sinistro l’errore medico dev’essere abnorme

Ma per la Suprema Corte il ricorso è infondato. Al di là della solita questione procedurale, e cioè che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione della sentenza impugnata attiene alla coerenza strutturale della decisione, “restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della stessa e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti”, gli Ermellini riaffermano con forza che “l’eventuale negligenza o imperizia dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima di un incidente stradale, ancorché di elevata gravità, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente, tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l’incidente e la successiva morte del ferito”.

Nello specifico,  la Corte d’appello aveva escluso l’interruzione del nesso di causalità in relazione al decesso della vittima per insufficienza cardiocircolatoria con coma da shock emorragico in soggetto poli-traumatizzato da lesioni stradali, intervenuto a circa un mese di distanza dal sinistro, rilevando che “i potenziali errori di cura costituiscono, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, mentre, ai fini della esclusione del nesso di causalità, occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l’evento letale.”

Secondo gli Ermellini, questa motivazio si sottrae a censure, “dando adeguatamente conto del fatto che – come emerso sulla base di specifici apporti probatori – la vittima decedette per arresto cardiocircolatorio conseguente alla lacerazione del parenchima della faccia mediale del lobo inferiore del polmone destro”,  e ad avviso del consulente medico legale, la causa dell’ampia diastasi tra i monconi della colonna, che aveva causato la lacerazione del parenchima-polmonare, risultata fatale, “non poteva che avere un’origine traumatica, dovuta, pertanto, all’incidente”.

 

Il concetto di “causa sopravvenuta”

La nozione di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, che era stata (a torto invocata) dal ricorrente, “si riferisce – precisa la Cassazione – non solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, ma anche a quello di un processo non completamente avulso dall’antecedente, a condizione però che esso sia caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta”.

E con specifico riguardo a comportamenti negligenti dei sanitari nelle cure praticate alla vittima di un precedente evento lesivo, la Cassazione puntualizza nuovamente anche chel‘eventuale negligenza o imperizia dei medici, ancorché di elevata gravità, non elide, di per sé, il nesso causale tra la condotta lesiva e l’evento morte, in quanto l’intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura, mentre ai fini dell’esclusione del nesso di causalità occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l’evento letale”.

 

Senza l’incidente la vittima non sarebbe stato esposto al rischio

Una circostanza che non si poneva in alcun modo nel caso specifico in cui, concludono i giudici del Palazzaccio, “la gravità delle lesioni riportate dalla vittima in esito all’incidente, descritte dal consulente tecnico del P.M., depone chiaramente per il verificarsi ab origine di una condizione patologica ad elevato rischio, sulla quale è stata ragionevolmente esclusa la rilevanza probatoria di eventuali, e peraltro non compiutamente dimostrate, negligenze da parte dei sanitari che ebbero in cura la vittima fino al suo decesso”.

“La lesione a carico della spina dorsale non poteva che aver avuto un’origine traumatica dovuta all’incidente stradale, ragion per cui il seguente errore diagnostico-terapeutico non può mai essere considerato come una causa eccezionale, idonea, da sola, a determinare la produzione dell’evento, in quanto quell’errore non vi sarebbe stato, o meglio, il paziente non sarebbe stato esposto al rischio del suo verificarsi, se il sinistro stradale non si fosse verificato”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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