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Se il contenuto del Cid è compatibile con la consulenza tecnica d’ufficio, e se non vengono prodotti in giudizio elementi probatori contrari alla ricostruzione operata dalle parti all’interno del modulo di constatazione amichevole, esso prova i fatti oggetto di causa e il giudice non può non tenere conto delle dichiarazioni ivi contenute.

Con la sentenza n. 20300/19 depositata il 26 luglio 2019 la Corte di Cassazione ha ribadito la valenza di questo documento confessorio molto utilizzato previsto dalla Convenzione per l’Indennizzo Diretto e che viene redatto e sottoscritto congiuntamente dai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro.

 

La causa per un incidente

La vicenda. Un automobilista rimasto coinvolto in un incidente e la carrozzeria a cui si era rivolto per la riparazione della vettura, in qualità di cessionaria del credito vantato dal suo cliente, avevano citato in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Misilmeri, il conducente e la ditta proprietaria del mezzo pesante di controparte nonché la compagnia assicurativa della stessa vettura per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro, successo a Palermo nel 2011.

L’automobilista si trovava nella sua auto in sosta quando era stato investito dall’autocarro il cui autista, nel tentativo di svoltare per imboccare una strada, aveva calcolato male gli spazi e danneggiato pesantemente la vettura: i danni per il ripristino della macchina, il noleggio di un’auto sostitutiva e la redazione di una perizia tecnica estimativa, erano stati valutati in oltre 11mila euro e il relativo credito era stato appunto ceduto all’impresa di autoriparazione.

Le compagnie di assicurazione sia della macchina, Assitalia (poi Generali), interpellata come prevede la procedura dell’indennizzo diretto, sia quella dell’autocarro, UnipolSai, tuttavia, non avevano dato alcun riscontro alla richiesta, nonostante la produzione del Cid, il rapporto di intervento dei Carabinieri e la fattura di riparazione del veicolo danneggiato.

 

L’efficacia presuntiva del Cid

All’esito di Ctu disposta ad hoc, il Giudice di Pace aveva condannato i convenuti al pagamento di una somma di nove mila euro oltre gli interessi.

Generali Italia però ha appellato la sentenza e il Tribunale di Termini Imerese, nel 2017, ha accolto il secondo e terzo motivo di appello rappresentando una diversa ricostruzione del percorso logico-motivazionale della decisione.

Il giudice, in buona sostanza, ha ritenuto che il modulo Cid, pur essendo sottoscritto da entrambi i conducenti, fosse, nel caso di specie, privo di rilevanza probatoria, essendo superata la presunzione semplice da essa posto per effetto della prova contraria offerta de Generali Italia S.p.A. attraverso le presunzioni ricavabili da altri elementi probatori acquisiti dal giudice e dalle risultanze della perizia redatta dal Ctu.

Sulla base di questi elementi il giudice ha negato l’efficacia presuntiva del modulo Cid ed escluso di poter ritenere ammessi i fatti dedotti negli articolati dell’interrogatorio formale deferito al conducente dell’autocarro. Peraltro, la maggior parte dei danni riportati dal veicolo danneggiato non sarebbe stata riconducibile al generico impatto descritto in citazione di causa.

In conclusione, non potendo attribuirsi valore confessorio al Cid, la domanda di risarcimento era rimasta sfornita di prova tanto da dover essere rigettata. Il tribunale peraltro ha pure condannato il danneggiato e l’autocarrozzeria a pagare le spese di giudizio.

 

La prova contraria

L’automobilista ha quindi proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza di secondo grado adducendo tre motivi.

Quello che qui interessa è il secondo, nel quale egli denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 143 del D.Lgs. n. 209/2009, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., avendo il giudice erroneamente valutato, a suo dire, le risultanze probatorie portate alla sua attenzione, ed in particolare la denuncia di sinistro in spregio alla giurisprudenza della stessa Cassazione secondo la quale, ai sensi dell’art. 143 Codice delle Assicurazioni, “il modulo di contestazione amichevole del sinistro, quando completo in ogni sua parte, fa presumere che il sinistro sia avvenuto con le modalità ivi descritte sicché il giudice di merito può andare di contrario avviso solo ove disponga di prove o indizi della falsità o della inesattezza di quanto dichiarato per iscritto dai conducenti”.

Non avendo Generali Italia fornito la prova contraria richiesta dalla norma, né una diversa dinamica del sinistro idonea a superare la presunzione, non avrebbe ottemperato a quanto richiesto per legge.

Il ricorrente ha inoltre battuto sul verbale redatto dai carabinieri, che proverebbe “l‘esatto contrario di quanto affermato dall’impugnata sentenza, ovvero la verificazione del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nel modulo Cid ed il raggiungimento dell’accordo in ordine alla responsabilità del suo verificarsi”.

 

Se mancano elementi probatori contrastanti, fa fede quanto dichiarato nel Cid

Secondo gli Ermellini, il motivo è fondato e merita accoglimento.

Per quanto il valore confessorio di quanto dichiarato nel Cid debba essere valutato sempre alla stregua della ricostruzione dei fatti quale effettuata dal Giudice del merito con l’ausilio di tutti gli strumenti di prova a sua disposizione, e sebbene la stessa dichiarazione debba intendersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, nel caso in esame sono del tutto mancati gli elementi contrari a sostegno di una diversa ricostruzione dei fatti – chiarisce la Suprema Corte – In mancanza di una prova contraria, di cui la compagnia ricorrente era onerata, il giudice non avrebbe potuto disattendere il contenuto del Cid quanto meno al fine di rilevare che il danno era eziologicamente derivato dal sinistro e con le modalità indicate dal verbale sottoscritto da entrambe le parti.”

Nel caso di specie, peraltro, sottolinea la Cassazione, le dichiarazioni rese nel verbale di constatazione amichevole del sinistro coincidevano in larga misura con quanto accertato dal CTU sicché “deve ritenersi applicabile, a contrario, la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo la quale ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo Cid deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.

E’ evidente che, in presenza di altri riscontri probatori conformi rispetto alle dichiarazioni trasfuse nel Cid, ed acclarate dalla CTU, non vi erano elementi per disattendere quanto contenuto nel modulo stesso”.

Pertanto, la sentenza è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Termini Imerese, in persona di altro magistrato, per un nuovo esame.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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