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Non basta il diritto di precedenza per andare esente da responsabilità in caso di incidente: chi procede oltre i limiti di velocità consentiti e si ritrova uno spazio di arresto insufficiente per evitare un’auto che si immette sulla strada principale è comunque corresponsabile del sinistro.

A ricordare questo fondamentale principio la Corte di Cassazione, quarta sezione Penale, con la sentenza n. 47396/23 depositata il 27 novembre 2023 e relativa a un caso tragico.

Automobilista urta un’auto in uscita da un distributore: condannato per omicidio stradale

Con verdetto del dicembre 2022 la Corte d’Appello di Torino aveva confermato la sentenza di primo grado che – in sede di rito abbreviato – aveva dichiarato responsabile del reato di omicidio stradale un automobilista a cui si imputava di aver urtato violentemente, mentre procedeva a una velocità stimata in 105-110 km/h, superiore al limite consentito in quel tratto di 90 km/h, contro la Fiat Panda condotta dalla vittima, in uscita da una stazione di servizio.

L’imputato tuttavia ha proposto ricorso anche per Cassazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe affermato la sua responsabilità sulla base di una erronea lettura delle consulenze tecniche, disancorata dalle risultanze processuali, e contestando anche la determinazione della misura della sospensione della patente di guida, comminatagli quale ulteriore sanzione accessoria.

Ma la Cassazione ha rigettato tutte le doglianze, in primo luogo per le solite ragioni formali avendo il ricorrente richiesto una rivalutazione nel merito della vicenda, notoriamente non consentita in sede di legittimità.

Ad ogni modo, la Suprema Corte è entrata anche nel merito, evidenziando come la sentenza impugnata abbia “motivatamente” condiviso la conclusione cui era pervenuto il consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero, “a riguardo del coefficiente d’attrito applicato – nella ricostruzione della cinematica dell’incidente – per il veicolo condotto dall’imputato pari a 0,6, ritenuto peraltro prudenziale in quanto valore minimo previsto per un fondo stradale di asfalto liscio, come riscontrato nel caso di specie”.

 

Se il ricorrente avesse rispettato i limiti di velocità avrebbe avuto spazio di frenata sufficiente

Di conseguenza, proseguono gli Ermellini, “la Corte di merito ha legittimamente osservato che, se il ricorrente avesse mantenuto la velocità di 90 km/h, pari al limite massimo per quel tratto di strada, lo spazio di frenata sarebbe risultato di 78 metri circa, idoneo ad evitare l’impatto con la vettura condotta dalla persona offesa. La velocità tenuta dall’imputato era invece superiore al limite indicato, essendo stata calcolata intorno ai 105/110 km/h, sulla scorta di una valutazione insindacabile nella presente sede di legittimità.

E comunque, al di là della definizione della “velocità adeguata”, ha violato una norma cautelare

E in ogni caso, rimarcano i giudici del Palazzaccio, trattandosi di velocità superiore al limite previsto, “la relativa condotta era comunque integrativa della colpa specifica riconducibile alla violazione della norma cautelare di cui all’art. 142 cod. strada, senza alcuna necessità di stabilire quale fosse la velocità adeguata di cui all’art. 141 cod. strada. Peraltro, tale valutazione è stata congruamente operata da parte dei giudici di merito, i quali hanno logicamente considerato la presenza, in prossimità del luogo del sinistro, di abitazioni e l’approssimarsi del distributore di carburante quali elementi che avrebbero dovuto suggerire al prevenuto una ulteriore riduzione della velocità

Rigettato anche il motivo relativo alla sospensione della patente di guida, su cui pure la Corte territoriale, conclude la Cassazione, “ha motivato secondo i parametri dell’art. 218 cod. strada, avendo specificamente tenuto conto della gravità della violazione commessa in rapporto alla gravità della colpa, avuto riguardo alla velocità eccessiva e al constatato ritardo dell’imputato nell’attuare la frenata d’emergenza”. Dunque, ricorso respinto e condanna confermata.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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