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La Cassazione, con la sentenza n. 33906/23, IV Sez. Penale, pubblicata il 2 agosto 2023, ha fatto chiarezza sull’art. 189 e i commi 6 e 7, relativamente al reato di fuga e all’omissione di soccorso.

In particolare, l’imputata in questione è stata assolta in quanto non colpevole del secondo delitto sopracitato: la donna si era allontana dal luogo del sinistro, ma solo dopo essersi accertata delle condizioni di salute delle due persone coinvolte nell’incidente, le quali non avevano bisogno di alcun soccorso.

La donna, colpevole del sinistro, si era allontanata dopo lo scontro

Il caso in specie verte su un incidente stradale in cui una donna ha tamponato la vettura che la precedeva, il quale si era fermato nei pressi di una rotatoria per consentire il transito di altri veicoli, omettendo di tenere la distanza di sicurezza e imprimendo una velocità eccessiva rispetto alle proprie condizioni di guida.

La responsabile del sinistro, poi, è scesa dall’auto, constatando le lievi ferite delle due persone offese all’interno dell’altra macchina, salvo poi allontanarsi senza fornire le proprie generalità con la scusa – secondo l’accusa – di recuperare i propri documenti per compilare la constatazione amichevole.

La Corte d’appello di Venezia, in linea con il Tribunale di Treviso, aveva condannato alla pena di sette mesi e ad una multa di 300 euro l’automobilista, riconoscendole le lesioni colpose ai danni delle due persone e i delitti di cui all’art. 189 comma 6 e 7 del Codice della Strada.

 

Secondo la difesa, senza lesioni non vi è né fuga né omissione di soccorso

La donna ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo l’erronea applicazione dell’art. 189 comma 6 del C.d.S., poiché affinché possa configurarsi il reato di fuga ci dovrebbe essere l’accertamento di una lesione effettiva. Le due persone offese, al contrario, non avrebbero lamentato danni di grave entità, ad eccezione di alcuni capogiri patiti da una delle due donne tamponate, che sarebbero però sopravvenuti solamente dopo un acceso sfogo contro l’imputata.

La mancata necessità di un soccorso, sempre secondo la difesa, dedurrebbe anche erronea applicazione del comma 7 dell’art. 189: non vi sarebbe alcuna omissione di soccorso in quanto la donna si sarebbe adoperata per verificare le condizioni di salute delle altre due.

 

Il reato di fuga si perfeziona quando si viola l’obbligo di fermarsi

Il Palazzaccio, in merito al reato di fuga, ha chiarito che questo si attua quando “istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l’obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge (…) senza consentire la propria identificazione, nè quella del veicolo e la Corte ha rilevato che il dovere di fermarsi sul posto dell’incidente deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto”.

Partendo da questo presupposto e analizzando quanto accaduto nel sinistro in essere, l’identificazione dell’imputata – si legge – “era avvenuta solo successivamente, grazie al riconoscimento di una delle due donne tamponate che l’aveva vista al volante della medesima auto qualche giorno dopo i fatti, annotando il relativo numero di targa e consentendo così di risalire al nome della intestataria”.

Da ciò, la conferma anche in ultimo grado di quanto affermato dalla Corte territoriale su questo capo.

 

L’omissione di soccorso implica conseguenze concrete e va distinto dal reato di fuga

Gli Ermellini si sono poi soffermati sull’art.189 comma 7 circa l’omissione di soccorso. Esso – stando alla sentenza – “implica una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella del reato di fuga, non essendo sufficiente la consapevolezza che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo, invece, che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell’integrità fisica”. E il dolo sarebbe ravvisabile solo quando “dall’incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso”.

Perciò, partendo dal presupposto che la donna si era accertata delle condizioni di salute delle due tamponate, e che queste non avevano avuto bisogno di soccorsi, sostiene la Corte che “la conclusione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato è dunque priva di adeguata giustificazione, rimanendo sostanzialmente affidata a un ragionamento tautologico che fa discendere la prova del reato di omissione di soccorso da quella del reato di fuga, obliterando la diversità delle due fattispecie, sia quanto alla condotta materiale, che avuto riguardo all’elemento soggettivo e agli stessi interessi tutelati”. Il fatto che alcune circostanze lesive siano state accertare o presunte ex post non può configurare il reato in questione.

E’ vero – conclude infine la Suprema Corte – che l’obbligo di fermarsi, al pari di quello di prestare assistenza alle persone ferite, non è legato alla consumazione e all’accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente stradale, ma va altresì precisato che il reato di omissione di assistenza, di cui all’art. 189, comma 7, codice strada, contempla tra gli elementi costitutivi della fattispecie obiettiva, per l’appunto, la necessità di assistenza alle persone ferite. Sicché, ove tale necessità sia insussistente, non rileva che l’autore del fatto ne abbia avuto contezza o meno, trattandosi di reato punibile esclusivamente a titolo di dolo, quantomeno eventuale, nel cui oggetto deve rientrare dunque anche il bisogno di assistenza delle persone ferite”.

La precedenti sentenze avevano motivato esclusivamente il reato di fuga, soprassedendo sulla diversità rispetto a quello di omissione di soccorso, che, data la non necessità di soccorso delle due donne tamponate, non sussiste.

Scritto da:

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Dott. Andrea Biasiolo

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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