Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Spesso si fa confusione tra i reati di fuga e di omissione di soccorso che, pur essendo strettamente collegati, non sono la stessa cosa. Al riguardo è utile a far chiarezza sulla diversità delle due fattispecie la sentenza n. 26012/23 depositata dalla Cassazione il 16 giugno 2923.

 

Automobilista condannato in appello per fuga e omissione di soccorso

La Corte d’Appello di Palermo, riformando parzialmente la pronuncia di primo grado del Tribunale di Marsala, aveva confermato la condanna di un automobilista per i reati di lesioni personali stradali (art. 590 c.p.) e fuga (art. 189 comma 6 del Codice della Strada), ma aveva aggiunto anche quello di omissione di soccorso (art. 189 comma 6 del Cds), rideterminandone quindi la pena.

A quanto ricostruito dal giudice di prime cure, una donna alla guida della sua vettura era stata tamponata con violenza a un semaforo dall’auto dell’imputato, persona che la malcapitata conosceva avendo i due frequentato entrambi, tempo addietro, la stessa scuola di ballo. La danneggiata era scesa dalla macchina per ottenere le generalità della controparte e i dati dell’assicurazione, ma questi le aveva risposto di conoscerla e di escludere che potessero esservi dei problemi. E quando al semaforo era scattato il verde, si era allontanato.

L’automobilista era comunque riuscita ad annotare il numero di targa del suo veicolo e, avendo iniziato ad accusare mal di testa, era stata aiutata da un collega di lavoro che si trovava casualmente a transitare dietro l’auto che l’aveva tamponata e che successivamente l’aveva accompagnata al Pronto Soccorso, dove le erano state refertate alcune lesioni.

L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentato la violazione degli artt. 192 e 546 c.p.p., per difetto di qualsivoglia prova, nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione all’elemento soggettivo del dolo eventuale con riguardo al reato di cui all’art. 189, commi 6 e 7, C.d.S.

Secondo l’imputato, era illogico affermare che egli si era fermato dopo l’impatto e, al contempo, ritenerlo responsabile del reato ascritto: l’automobilista “tamponante” ha asserito non solo di non essersi reso conto di aver provocato un incidente idoneo ad arrecare lesioni, considerato che il proprio veicolo aveva subito danni lievissimi e l’urto era stato minimo, ma di esser altresì sceso dalla sua auto, di aver riconosciuto la persona offesa, ed essere stato a sua volta da lei riconosciuto, e di averle chiesto se avesse bisogno di aiuto, indicandole, avendo urgenza di rientrare a casa, dove si trovava la sua abitazione.

La Suprema Corte gli ha dato ragione a metà, ritenendo fondato il ricorso solo con riguardo all’all’art. 189, comma 7, C.d.S., cioè l’omissione di soccorso, rigettando il resto. La Cassazione rammenta che l’art. 189, comma 1, C.d.S., dispone che “l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.”

Il comma 6, quindi, prevede che “chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

 

Il reato di fuga è un reato omissivo di pericolo

La Cassazione chiarisce che il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma 6, C.d.S., “è un reato omissivo di pericolo, per la cui configurabilità è richiesto il dolo, che deve investire essenzialmente l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi in relazione all’evento dell’incidente concretamente idoneo a produrre ripercussioni lesive alle persone, e non anche l’esistenza di un effettivo danno per le stesse. Come tutte le norme incriminatrici volte alla tutela avanzata d’interessi, la concretezza dell’evento che giustifica la previsione non può giungere sino ad un’effettiva constatazione del tipo di nocumento procurato. Non a caso, infatti, la previsione utilizza il termine aspecifico di “danno”, volutamente ignorando il più preciso riferimento a quello di “lesione”.

Per l’omissione di soccorso occorre che il pericolo appaia essersi concretizzato

Il comma 7, proseguono poi i giudici del Palazzaccio, sanziona invece una “condotta ulteriore e diversa rispetto a quella repressa dal comma precedente: quella del conducente che, coinvolto in un incidente stradale, comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottemperi all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite. In tale ultima evenienza, non basta la consapevolezza che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell’integrità fisica”.

Si può dunque affermare che il reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente dopo un investimento “esiga un dolo meramente generico, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti. Dolo che può ben configurarsi anche come eventuale”.

 

Incontestabile il reato di fuga ascritto all’automobilista che aveva tamponato

La sentenza d’appello aveva accertato che la persona offesa aveva subìto danni alla propria integrità psicofisica “direttamente riconducibili al tamponamento posto in essere dall’imputato”, come emergeva dal contenuto del referto medico, in cui si attestava che l’automobilista tamponata aveva riportato un “politrauma contusivo da incidente stradale”, nonché una distorsione cervicale. E la Corte territoriale aveva soprattutto sottolineato la circostanza che il ricorrente, dopo il tamponamento, non si era fermato per sincerarsi delle condizioni della persona offesa. Dalla ricostruzione dei fatti, emersa dall’istruzione dibattimentale, risultava infatti che era stata la stessa persona offesa a scendere dal veicolo, in seguito all’impatto tra le auto, avvicinandosi all’imputato (rimasto alla guida della sua autovettura ferma al semaforo) per acquisire le sue generalità, mentre questi, “lungi dal rispondere all’interlocutrice ovvero lungi dall’accertarsi delle sue condizioni di salute”, aveva la marcia non appena scattò il semaforo verde.

Dunque, secondo la Suprema Corte, “nessuna contraddittorietà attinge la sentenza impugnata perché l’imputato, dopo il tamponamento, non si fermò per prestare soccorso o aiuto alla persona che si trovava alla guida dell’auto tamponata ma, unicamente, per l’obbligo di arrestare la marcia proveniente dall’impianto semaforico”.

Non così l’omissione di soccorso, per la quale occorre la consapevolezza di aver causato lesioni

E tuttavia gli Ermellini osservano che, se la motivazione della sentenza impugnata appare “incensurabile” con riguardo alla consumazione del reato di fuga di cui al comma 6 dell’art. 189 C.d.S., “non altrettanto può dirsi relativamente alla inottemperanza all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente, di cui al comma 7 della medesima disposizione, con particolare riferimento alla consapevolezza, in capo all’imputato, delle conseguenze fisiche subite dalla persona offesa”.

Qui la Suprema Corte ricorda che la condotta omissiva sanzionata dall’art. 189, comma 7, C.d.S. “può considerarsi un’ipotesi speciale del delitto di omissione di soccorso previsto dall’art. 593, comma 2, c.p., del quale condivide l’oggettività giuridica e la condotta dell’omessa assistenza alla persona ferita, con l’aggiunta: dell’elemento tipico del reato proprio mediante individuazione, nell’utente della strada al cui comportamento sia comunque ricollegabile l’incidente, del soggetto sul quale grava l’obbligo di garanzia, genericamente indicato nella norma generale in “chiunque”; di un antefatto non punibile, concretato dall’essersi verificato un sinistro stradale, idoneo a concretare una situazione di pericolo attuale, da cui sorge l’obbligo di agire”.

Secondo la preferibile interpretazione della norma generale, il bene giuridico tutelato dal reato in questione (inserito tra i delitti contro la vita e l’incolumità personale) è da individuarsi in un bene di natura superindividuale, quello della solidarietà sociale, da preservarsi soprattutto quando siano in discussione i beni della vita e della incolumità personale di chi versa in pericolo – aggiungono i giudici del Palazzaccio – In particolare, lo stato di pericolo è espressamente previsto per la fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 593 c.p., e proprio la necessità di prevenire un danno futuro impone l’obbligo di un intervento soccorritore. Nella materia della circolazione stradale, il legislatore ha introdotto, come si evince dal tenore dell’art. 189, comma 1, C.d.S., la presunzione che il verificarsi di un incidente determini una situazione di pericolo e ha, conseguentemente, individuato nei soggetti coinvolti nel sinistro i titolari della posizione di garanzia, imponendo loro l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza. Si tratta, in sostanza, di reato istantaneo di pericolo, il quale ultimo va accertato con valutazione ex ante e non ex post”.

Il reato in esame trova, dunque, il suo fondamento “nell’obbligo giuridico di attivarsi previsto dall’art. 189, comma 1, C.d.S., che attribuisce all’utente della strada, coinvolto in un sinistro comunque riconducibile al suo comportamento, una posizione di garanzia per proteggere altri utenti coinvolti nel medesimo incidente dal pericolo derivante da un ritardato soccorso La posizione di garanzia trova la sua ratio nel dato di esperienza per cui i protagonisti del sinistro sono in condizione di percepirne nell’immediatezza le conseguenze dannose o pericolose, e di evitare, pertanto, che dal ritardato soccorso delle persone ferite possa derivare un danno alla vita e all’integrità fisica”.

Fatte tali premesse, la Cassazione spiega quindi che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare se, nel caso di specie, “la situazione di pericolo scaturita dal tamponamento provocato dall’imputato fosse dallo stesso immediatamente percepibile e percepita. E ciò proprio in considerazione del comportamento della persona offesa: questa, infatti, subito dopo il tamponamento era scesa dall’auto per ottenere le generalità dell’uomo e i dati dell’assicurazione, senza far cenno al mal di testa di cui riferiva poi al collega, quando già l’imputato si era allontanato a bordo della propria auto”. E’ appunto sotto questo aspetto che la sentenza impugnata appare carente di motivazione, di qui il suo annullamento limitatamente al solo reato di cui all’art. 189, comma 7, C.d.S., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content