Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del congiunto è necessaria l’allegazione e la prova di chi lo domanda. Sull’argomento è recentemente tornata la Corte di Cassazione con un’ordinanza, la n. 907/2018, dove si precisa che questa fattispecie di danno, “quale tipico danno–conseguenza, non coincide con la lesione dell’interesse (ovvero non è in re ipsa)”.

Il danno per la perdita del rapporto parentale è un pregiudizio che si proietta nel futuro e con riferimento al quale, pertanto, è consentito tenere conto degli elementi oggettivi forniti dal danneggiato ricorrendo a valutazioni prognostiche e presunzioni. In ogni caso, tuttavia, è indispensabile che esso venga descritto compiutamente e che i suoi elementi costitutivi vengano allegati e provati, facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva.

Ai fini della liquidazione, poi, occorre procedere a una valutazione equitativa basata sui seguenti elementi: intensità del vincolo familiare, situazione di convivenza, ogni ulteriore circostanza rilevante (consistenza del nucleo familiare, abitudini di vita, età della vittima e dei superstiti, …).

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva invece ritenuto che il danno da perdita del congiunto fosse in re ipsa e dovesse spettare in assoluto e secondo il criterio presuntivo ai “parenti stretti” del defunto. Sulla base di tale assunto, aveva quindi liquidato la medesima somma indiscriminatamente in favore di ciascuno dei fratelli del lavoratore deceduto a seguito di un incidente verificatosi nella cava ove svolgeva le proprie mansioni.

La società proprietaria della cava ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Bari (in foto), che aveva rigettato l’appello già proposto contro la condanna a risarcire i familiari della vittima inflitta dal Tribunale di Foggia. La Cassazione ha respinto i motivi che contestavano il risarcimento, che dunque andrà liquidato, ma ha accolto quelli relativi al suo riconoscimento “a prescindere” e “indiscriminato”.

È quindi attesa una nuova decisione sul punto della Corte d’Appello, a cui è stato rinviato il caso e che tenga conto di quanto statuito dalla Corte di Cassazione.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content