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Per essere risarciti per la perdita di un congiunto, il legame di fatto vale più di quello solo “di diritto” ma nel concreto ormai venuto meno da tempo.

Sulla base di questo concetto la Corte di Cassazione, con una sentenza particolarmente interessante, la n. 28222/19 depositata il 4 novembre 2019, ha negato il risarcimento alla moglie di un uomo deceduto in seguito ad un incidente, con il quale però il rapporto di coniugio era solo virtuale essendosi la coppia ormai sfaldata, e l’ha invece riconosciuto alla nuova compagna con cui la vittima viveva.

 

Risarcimento negato alla moglie separata di fatto

In un tragico sinistro successo a Caltagirone nel lontano 2007, un uomo aveva perso la vita.

In primo grado, il Tribunale di Firenze, ritenendo che vi fosse un concorso di colpa della vittima nella causazione dell’incidente, in percentuale del cinquanta per cento, aveva liquidato la somma di cinquantamila euro in favore di ciascuno dei due figli, ormai maggiorenni, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ma non aveva riconosciuto nulla alla moglie, che era separata di fatto dal marito.

Nella stessa sentenza, il giudice fiorentino aveva invece accordato un risarcimento in favore dei fratelli e delle sorelle del deceduto, nonché della sua nuova compagna e anche del fratello di quest’ultima.

Sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Firenze, a cui la moglie e i figli della vittima si erano appellati. I quali, a quel punto, hanno deciso di ricorrere anche per Cassazione.

Ma anche i giudici della terza sezione civile della Suprema Corte hanno confermato la decisione, reputandola coerente e immune da vizi e ribadendo con forza il principio che la distanza – fisica, geografica ma anche affettiva – rende meno forte il legame tra genitore e figli e quello tra marito e moglie, a maggior ragione se ormai separati di fatto.

 

Decurtata anche la liquidazione ai figli non conviventi

Anche quanto alla liquidazione del danno in favore dei due figli della vittima, infatti, la Corte d’Appello aveva mantenuto l’importo di cinquantamila euro ciascuno, rilevando che il loro legame non fosse comunque del tutto cessato sebbene quest’ultimo avesse ormai una nuova compagna e convivesse con lei da molti anni, ma aveva anche confermato la riduzione (di oltre due terzi) del risarcimento del danno non patrimoniale rispetto al minimo previsto dalle cosiddette Tabelle milanesi, sulla sconta del fatto che che la loro convivenza era cessata da quasi venti anni.

Una linea tenuta già in passato dalla Corte di Cassazione, che in altre occasioni aveva ritenuto legittimo lo scostamento dalle Tabelle milanesi, quale parametro per la liquidazione dei danni ai sensi dell’art. 1226 (e 2056) del codice civile, sia per i valori massimi sia per quelli minimi, se giustificato da specifiche circostanze del caso concreto: circostanze che, nello specifico, erano state individuate, appunto, nella lontananza non solo geografica ma anche affettiva dei figli dal proprio genitore.

 

Confermata l’esclusione della moglie separata

Ma la Cassazione è entrata soprattutto sulla questione dell’esclusione, nella sentenza impugnata, del diritto della moglie – di fatto separata dalla vittima dell’incidente -, al risarcimento del danno, in considerazione delle già citate circostanze:

  • la fine della loro convivenza da oltre venti anni;
  • l’instaurazione di una nuova relazione affettiva da parte della vittima, con sostanziale cessazione dei rapporti con la moglie;
  • l’assenza di contributi economici in suo favore, a differenza di quanto accaduto nei confronti dei figli, cui aveva elargito delle somme, seppure modeste, in caso di bisogno.

Secondo gli Ermellini, anche sul punto la motivazione della Corte d’Appello è stata conforme all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, recita la sentenza, “il risarcimento del danno non patrimoniale può essere riconosciuto al coniuge separato a condizione che si accerti che il fatto illecito del terzo abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che di solito ai accompagnano alla morte di una persona cara, previa dimostrazione che, nonostante la separazione, anche se solo di fatto, e non giudizialmente o consensualmente raggiunta, vi sia ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso”.

Vincolo che evidentemente non c’era, di qui il definitivo rigetto del ricorso.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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