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In caso di comprovata responsabilità nella malattia professionale di un proprio dipendente, il datore di lavoro deve risarcire ai familiari della vittima il danno non patrimoniale (“danno biologico terminale”) per la “invalidità temporanea” subita dal lavoratore per tutto il periodo in cui è durata la malattia.

Non solo: la prescrizione per la richiesta dei danni decorre dal momento in cui la malattia stessa venga percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo.

 

Un lavoratore deceduto per mesiotelioma

Con la recente sentenza n. 7850 del 20 marzo 2013 la Cassazione ha ribadito e chiarito alcuni principi fondamentali a tutela del lavoratore danneggiato e dei suoi congiunti.

Con sentenza del 30 marzo 2013, la Corte d’Appello di Brescia aveva condannato l’azienda Dalmine s.p.a. (in foto) al pagamento, alla moglie e ai figli del di un operaio deceduto dieci anni prima, la somma di oltre 280mila euro a titolo risarcitorio non patrimoniale, oltre accessori, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, che ne aveva invece rigettato la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal loro congiunto adducendo l’intervenuta prescrizione.

La Corte territoriale, invece, aveva escluso la prescrizione del diritto risarcitorio per l’individuazione infradecennale del momento di concreta percezione del danno da illecito datoriale da parte del lavoratore: gli eredi avevano infatti appreso l’eziologia professionale del mesotelioma peritoneale, che aveva procurato il decesso del loro caro, solo nel 2007 a seguito della presentazione di una domanda di indennizzo all’Inail, mentre inizialmente essa era stata esclusa dagli stessi sanitari che lo avevano avuto in cura, i quali avevano indicato quale possibile causa l’abitudine al fumo.

Nel merito, poi, la Corte bresciana riteneva, sulla base della consulenza medico medico-legale che era stata disposta, l’esistenza di un nesso causale tra l’esposizione ad amianto durante il periodo (in particolare iniziale, dal 1961 al 1969) in cui il lavoratore era stato alle dipendenze di Dalmine s.p.a., e riconosceva quindi la spettanza, in favore degli eredi, del danno non patrimoniale nelle sue componenti di danno biologico (a titolo di danno differenziale ai sensi dell’art. 10 e 11 d.p.r. 1124/1965) e di danno morale (a titolo di danno complementare, per la responsabilità penale incidentalmente accertata a carico della società datrice), che liquidava, secondo i criteri propri dell’invalidità temporanea di commisurazione alla durata della malattia e tenuto conto del suo esito mortale, nella complessiva somma suddetta computata all’attualità, oltre interessi legali dal 10 settembre 1993 previa devalutazione annuale e dalla data della sentenza sulla somma annualmente rivalutata.

 

Il ricorso per Cassazione dell’azienda

La società, però, ha proposto ricorso per Cassazione con tre motivi. Con il primo, l’azienda deduceva la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947, primo comma c.c., per erronea individuazione della decorrenza della prescrizione, non già in applicazione del principio di concreta conoscibilità dell’origine professionale della malattia esitata nella morte del lavoratore, secondo un criterio di ordinaria diligenza sulla base di conoscenze scientifiche ormai trentennali, ma di effettiva conoscenza secondo un canone meramente soggettivo (degli eredi) del danneggiato.

Con il secondo motivo, collegato al primo, la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729, c.c., 115, secondo comma, in riferimento agli artt. 2935 e 2947, primo comma c.c., per il mancato corretto apprezzamento delle conseguenze da trarre da un fatto considerato dalla stessa Corte territoriale come notorio, quale la conoscenza scientifica ultratrentennale, già all’epoca della diagnosi della malattia del lavoratore (nel 1992), della correlazione tra amianto e mesotelioma, tenuto conto della conoscenza degli eredi delle mansioni del lavoratore e dell’ambiente e delle condizioni di lavoro in Dalmine s.p.a., a contatto con l’amianto.

Con il terzo motivo, infine, l’azienda deduceva la violazione o falsa applicazione dell’art. 2087 c.c., per inesigibilità, negli anni indicati dalla Corte territoriale come di rilevante esposizione del lavoratore all’amianto (in particolare dal 1961 al 1964), dell’adozione di misure di protezione idonee, per l’acquisizione certa a livello scientifico della correlazione tra amianto e mesotelioma (sempre secondo la medesima Corte) soltanto dalla metà degli anni sessanta, se non addirittura dagli anni settanta.

 

La prescrizione decorre da quando la malattia viene intesa come danno ingiusto

Per la Suprema Corte, però, tutti i motivi sono infondati. La Corte territoriale, per gli Ermellini, ha compiuto una corretta applicazione del principio di diritto, secondo cui “la prescrizione decorre, in materia, non dal giorno in cui il terzo abbia determinato la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si sia manifestata all’esterno, bensì da quello in cui essa venga percepita o possa essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. E lo ha applicato procedendo ad un argomentato accertamento in fatto.”.

Ma, secondo i giudici del Palazzaccio, in appello è stato correttamente applicato anche il principio di esigibilità dal datore di lavoro dell’adozione di misure idonee alla prevenzione delle ragioni di danno per i lavoratori dipendenti.

La Corte d’Appello bresciana, sottolinea infatti la sentenza della Cassazione, “ha accertato in fatto la mancata installazione di adeguati impianti di aspirazione e di umidificazione per l’abbattimento delle polveri: misure specificamente protettive esigibili già in base alla normativa del 1956”.

 

Va risarcito il danno biologico terminale

Di rilievo, infine, anche i chiarimenti della Suprema Corte circa la liquidazione del danno non patrimoniale. “La Corte territoriale – conclude la sentenza -, adottando il criterio dell’invalidità temporanea (e non permanente), ha correttamente liquidato il danno non patrimoniale (sub specie di cosiddetto “danno biologico terminale”, di permanenza ultrannuale in vita del lavoratore malato), in esatta applicazione del principio regolante la materia”.

Principio che prevede che, in tema di danno da perdita della vita, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, “sia configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso.

E tale danno, qualificabile come danno “biologico terminale“, dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile iure hereditatis, da commisurare soltanto all’inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto: ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte.

Un danno che, nella liquidazione personalizzata sotto il profilo di una sofferenza che raggiunge, “in un caso di lucida e dolorosa attesa della morte, come questo, la sua massima estensione” (attentamente valorizzata nella sua progressiva evoluzione temporale dal ricovero ospedaliero, il 18 agosto 1992, al decesso, il 10 settembre 1993), “ben può essere commisurato a questo intervallo cronologico, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di “lucidità agonica”, in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l’imminenza della morte”.

La Corte ha quindi rigettato il ricorso confermando il congruo risarcimento per i familiari della vittima.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

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