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Se si resta coinvolti e feriti in un incidente stradale causato da un veicolo il cui tagliando assicurativo risulti chiaramente contraffatto, caso tutt’altro che raro, non occorre citare prima la relativa compagnia di assicurazione: l’azione va rivolta direttamente al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

A stabilire il (logico ma non così scontato) principio la Cassazione, con l’ordinanza n. 6300/19 depositata il 5 marzo 2019.

 

La vicenda

Un’autofficina, in qualità di cessionaria del credito risarcitorio, aveva citato in causa Fondiaria Sai S.p.A., nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la regione Toscana.

Un’auto, che sarebbe risultata poi a tutti gli effetti priva di copertura assicurativa, in quanto il contrassegno era stato falsificato, aveva tamponato il mezzo che la precedeva e danneggiato altri tre veicoli, tra cui appunto quello dell’automobilista che aveva ceduto il credito all’impresa di autoriparazione.

Ma il Tribunale di Pistoia, confermando in sede di appello la sentenza di primo grado del giudice di Pace, aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva di Fondiaria Sai S.p.A. ritenendo che sussistesse la responsabilità di Axa Assicurazioni S.p.A., nonostante la prova della falsità del contrassegno assicurativo a suo nome.

 

La normativa

Secondo i giudici di merito, l’assicuratore sarebbe stato responsabile ex art. 127 del d.lgs. 209/2005 per il solo fatto del rilascio del contrassegno assicurativo, indipendentemente dall’inefficacia o invalidità del rapporto di assicurazione, anche nel caso di contrassegno contraffatto o falsificato, salvo che l’assicuratore stesso avesse dimostrato l’insussistenza di un proprio comportamento colposo tale da ingenerare nel danneggiato l’incolpevole affidamento sulla sussistenza del rapporto assicurativo.

L’autofficina ha quindi proposto ricorso in Cassazione denunciando, tra le altre cose, la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 127 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell’art. 1901 c.c., avendo entrambi i giudici di primo e secondo grado erroneamente interpretato il primo comma dell’art. 127 CdA, per averlo malamente applicato al caso di specie e, in ogni caso, poiché le decisioni assunte, applicando tali norme, avevano condotto a conseguenze giuridiche contrarie alle normative in questione così come interpretate dalla prevalente giurisprudenza di legittimità.

 

Contrassegno assicurativo contraffatto

Secondo i ricorrenti, in particolare, i giudici di merito non avrebbero tenuto in considerazione la circostanza che il danneggiato spontaneamente e preventivamente aveva verificato la falsità del tagliando rendendo quindi superflua, anche per ragioni di economia processuale, l’instaurazione di un autonomo giudizio nei confronti dell’apparente, ma già verificata come non effettiva, assicurazione, falsamente indicata nel tagliando.

La sentenza avrebbe errato e sarebbe censurabile per non aver prospettato la migliore interpretazione degli artt. 127 CdA e 1901 c.c., nel senso di concedere al danneggiato del sinistro l’opzione tra il promuovere la causa nei confronti dell’assicurazione indicata nel contrassegno, facendo valere il principio dell’apparenza e la tutela dell’affidamento, ovvero adire direttamente il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

In effetti, ipotizzare, come presupposto dai giudici del merito, che il danneggiato, pur essendo in possesso della prova della falsità del contrassegno assicurativo, dovesse comunque citare in giudizio Axa per costringerla a dimostrare di aver adoperato l’ordinaria diligenza per impedire la circolazione di un cedolino falso a proprio nome, costituirebbe una pretesa tautologica, destinata soltanto a moltiplicare adempimenti processuali e ad allontanare la tutela del danneggiato.

 

La sentenza della Cassazione

Ragioni che la Cassazione ha sposato in pieno, fissando il principio di diritto secondo il quale “non sussiste per il danneggiato la necessità di citare autonomamente l ‘assicurazione apparentemente titolare del contrassegno assicurativo allorché la prova della falsità o comunque della non attribuibilità del tagliando assicurativo all’assicurazione citata emerga dagli atti del giudizio promosso nei confronti del Fondo Vittime della Strada per essere stata dal danneggiato spontaneamente e preventivamente accertata, rendendo superflua l’instaurazione di un autonomo giudizio nei confronti dell’apparente compagnia, la quale si limiterebbe ad invocare il fatto notorio della falsità del contrassegno”.

Ergo, ricorso accolto con rinvio della causa al tribunale di Pistoia.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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