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Guai a prestare la vettura a una persona – un familiare, un amico o un collega – che si sa avere gravi problemi di alcool.

Oltre a mettere a repentaglio la sua stessa vita e quella altrui, se questi causa un incidente in stato di ebbrezza si rischia anche la confisca del mezzo.

Lo ha ben chiarito la Cassazione, nella sentenza n. 33231/2019 depositata  il 24 luglio 2019.

 

Guida in stato di ebbrezza e confisca dell’auto di proprietà del genitore

La Corte d’Appello de L’Aquila, con sentenza del giugno 2017, aveva confermato integralmente la decisione del Tribunale di Chieti, Sezione di Ortona, con la quale un giovane era stato condannato alla pena di un anno ed un mese di reclusione e 3.500 euro di ammenda, con revoca della patente di guida e confisca dell’autovettura, per il reato ai sensi dell’art. 186 comma 2 del Codice della Strada, per aver guidato la vettura in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico quasi da coma etilico accertato in 2,82 gramm/litro, causando un sinistro con una vettura in sosta ai bordi della strada.

L’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha appellato la sentenza per cassazione lamentando una serie di doglianze come la supposta irregolarità dell’alcoltest, che non sarebbe stato aggiornato né revisionato.

Quello che qui preme, tuttavia, è il terzo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamentava violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla disposta confisca della macchina che guidava.

Essa, infatti, era di proprietà della madre, una persona – osservava l’imputato – da ritenersi totalmente estranea al reato, atteso che egli conviveva stabilmente, oltre che con la genitrice, anche con il fratello e la sorella, che potevano tranquillamente servirsi, come lui, del veicolo.

 

La proprietaria non è estranea al reato, sapendo che il figlio era alcolizzato

Per la Cassazione, tuttavia, il ricorso è infondato e come tale è stato rigettato in tutti i suoi motivi di doglianza, compreso l’ultimo.

In tema di confisca – spiegano infatti gli Ermellini – la formale titolarità di un bene in capo ad un soggetto estraneo al reato non è sufficiente ad escludere la confisca stessa e a tutelare l’intangibilità del diritto del proprietario, se costui abbia tenuto atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l’uso indebito del bene”.

Nello specifico, secondo la Suprema Corte è corretta la sentenza impugnata, avendo ritenuto a ragione i giudici di merito che la madre dell’imputato non potesse dirsi estranea al reato in quanto non poteva non essere a conoscenza del fatto che il figlio fosse alcolizzato: il fratello nel corso del procedimento aveva ammesso che l’imputato, a causa di questa sua dipendenza, aveva causato tanti problemi alla famiglia.

E’ pertanto evidente – conclude la sentenza della Suprema Corte – la totale imprudenza della madre nell’affidare al figlio l’auto senza che sussistessero ragioni di necessità”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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