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Se – a maggior ragione – mancano del tutto i presidi di sicurezza, il datore di lavoro non può scaricare la colpa dell’infortunio sul lavoratore e sulla sua presunta condotta “abnorme”, ma deve rispondere dei danni patiti dal suo dipendente.

A ribadire il sacrosanto principio la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32964/21 depositata il 7 settembre 2021, con la quale ha definitivamente confermato la condanna di un imprenditore.

 

Datore di lavoro condannato per l’infortunio occorso a un dipendente

L’uomo, peraltro a conferma del verdetto di primo grado, nel 2019 era stato condannato dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato di lesioni personali colpose: gli si imputava, in qualità di titolare dell’impresa esecutrice dei lavori di installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di un opificio industriale, di aver causato traumi gravi a un suo elettricista, che stava operando appunto sul tetto del capannone e che era precipitato da un’altezza di circa otto metri in conseguenza della rottura dei pannelli di copertura della parte attigua a quella sulla quale stava lavorando, fatto successo nel giugno del 2012 a Termini Imerese.

Secondo i giudici, l’imputato non aveva predisposto alcuna misura di protezione per le cadute, quali sistemi per l’agganciamento delle imbracatura di sicurezza dei lavoratori, parapetti o sbarramenti, aveva redatto un piano operativo di sicurezza generico e non pertinente alla natura dei lavori da effettuare, non aveva verificato, prima di procedere all’esecuzione dei lavori, che le coperture avessero resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai, e non aveva provveduto alla formazione dei lavoratori in ordine ai rischi inerenti all’attività lavorativa.

 

L’imprenditore ricorre per Cassazione battendo sulla condotta “abnorme” del lavoratore

Il datore di lavoro, tuttavia, ha proposto ricorso anche per Cassazione, sostenendo che non era ravvisabile il requisito della causalità della colpa, non essendovi alcun nesso, a suo dire, tra la presunta violazione della regola cautelare e il verificarsi dell’evento. Il titolare dell’impresa ha chiarito che i dispositivi di sicurezza, come funi o parapetti, erano presenti sul capannone nei giorni precedenti ed erano stati rimossi, a sua insaputa, prima dell’evento, poiché si erano conclusi i lavori sulla sommità dell’immobile. E in ogni caso, ha sostenuto che i dispositivi di sicurezza, anche se fossero stati presenti, non avrebbero evitato la caduta del lavoratore che, secondo la tesi difensiva, avrebbe deciso autonomamente e senza alcuna valida motivazione tecnica di uscire dal carrello elevatore, attraversare il tetto del capannone interessato ai lavori e scavalcare il muretto, di quasi un metro, che divideva tale edificio da quello attiguo, su cui non si doveva effettuare alcun lavoro, precipitando, dopo aver percorso alcuni metri, e sfondando la copertura di fibrocemento.

In altre parole, per l’imputato al momento dell’evento il lavoratore non stava affatto svolgendo i compiti assegnatigli, poiché, come da cronoprogramma, avrebbe dovuto soltanto, in tutta sicurezza, rimanendo all’interno del carrello elevatore, connettere i cavi che pendevano sul prospetto del capannone alle cassette di derivazione ivi presenti anziché passeggiare, senza alcuna necessità tecnica, sul tetto dell’altro capannone, distante dal luogo di lavoro e non interessato da alcuna attività lavorativa. Dunque il lavoratore, al quale erano stati messi a disposizione tutti i dispositivi di sicurezza, avrebbe tenuto un comportamento abnorme, tale da innescare un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto a quello originario, che era stato valutato correttamente in ordine all’attività da compiere sul solo capannone oggetto dei lavori appaltati e non sull’altro, che era estraneo ad ogni attività.

Ma la Suprema Corte ha rigettato tutte le doglianze formulate, giudicando coerente la sentenza impugnata e sottolineando come i tecnici del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro avessero appurato che mancavano parapetti destinati a interdire il transito e dispositivi di ancoraggio.

Inoltre, gli Ermellini, come peraltro avevano fatto i giudici territoriali, hanno valorizzato particolarmente la testimonianza di un altro elettricista presente in cantiere nel giorno del sinistro e che coadiuvava il collega infortunatosi nell’esecuzione dei lavori, il quale aveva dichiarato che, pur dovendo lavorare sulla facciata, a volte era necessario andare sul tetto per prendere i cavi. Aggiungendo anche che non era possibile operare rimanendo sul carrello elevatore perché “bisognava andare dentro per prendere i cavi che uscivano fuori e metà restavano dentro”.

E in ogni caso, il motivo di spostarsi avrebbe potuto essere correlato ad un’anomalia nei cavi stessi. Il che, perciò, smentiva l’asserto secondo cui, nel giorno dell’incidente, era prevista un’attività che avrebbe potuto essere svolta dagli operai rimanendo a bordo della piattaforma aerea, come risultava anche dalle fotografie.

Dunque, l’operaio, stabilisce la Cassazione, “si trovava, nel contesto di un’operazione rientrante appieno nelle sue mansioni, sul tetto dell’edificio per raccordare i cavi e portarli fino all’estremità per poi collegarli ai quadri elettrici, onde l’aver camminato sulla copertura attigua rappresentava comportamento, anche se negligente, non certo imprevedibile. Di qui la conclusione dei giudici di merito secondo la quale non può ravvisarsi abnormità del comportamento del lavoratore”, con un impianto argomentativo a sostegno che, secondo la Suprema Corte, è “puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dai giudici e perciò a superare lo scrutinio di legittimità”.

 

Il titolare della posizione di garanzia deve evitare rischi legati anche a possibili imprudenze

Ma, a di là del caso di specie, i giudici del Palazzaccio evidenziano come le conclusioni a cui è pervenuta la Corte d’appello siano del tutto conformi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “compito del titolare della posizione di garanzia è evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinsecamente connaturati all’esercizio di talune attività lavorative, anche nell’ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele.

Il garante non può, infatti, invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia. Il garante, dunque, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l’evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l’errore sulla legittima aspettativa in ordine all’assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa”.

Ne deriva dunque che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e “la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori”.

 

La condotta del lavoratore è abnorme solo quando è del tutto imprevedibile

A tali considerazioni, peraltro, rammenta ancora la Cassazione, si correla il rilievo secondo cui “il comportamento del lavoratore può essere ritenuto abnorme solo allorquando sia consistito in una condotta radicalmente, ontologicamente, lontana dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, del lavoratore, nell’esecuzione del lavoro. È dunque abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro”.

Ma non è certamente tale il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione “comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro assegnatogli o che abbia espletato un’incombenza che, anche se inutile ed imprudente, non risulti eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate, nell’ambito del ciclo produttivo”.

Non è causa sopravvenuta l’imprudenza che si riconnetta alla condotta colposa altrui

In conclusione, non può essere ravvisata, nel caso di specie, alcuna interruzione del nesso causale. “L’operatività dell’art. 41, comma 2, cod. pen. è infatti circoscritta ai casi in cui la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originario, attivato dalla prima condotta. Non può, pertanto, ritenersi causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento, il comportamento imprudente di un soggetto, nella specie il lavoratore, che si riconnetta ad una condotta colposa altrui, nella specie a quella del datore di lavoro.

L’interruzione del nesso causale è infatti ravvisabile esclusivamente qualora il lavoratore ponga in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto ed incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche. In questi casi, è configurabile la colpa dell’infortunato nella produzione dell’evento, con esclusione della responsabilità penale del titolare della posizione di garanzia

Ma nel caso specifico, come si è visto, l’operazione che stava effettuando il lavoratore rientrava appieno nelle sue attribuzioni, e pertanto “si esula dall’ambito applicativo dell’art. 41, comma 2 , cod. pen. 5”.

Ergo, ricorso respinto e condanna per l’imprenditore confermata.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

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