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Se si resta coinvolti in un sinistro e si attiva la procedura del risarcimento diretto, rivolgendosi cioè alla propria compagnia di assicurazione, per quanto la questione sia ancora controversa, è sempre bene inviare per conoscenza la richiesta risarcitoria anche all’assicuratore del responsabile civile: viceversa si rischia che la propria domanda venga dichiarata improponibile.

 

Un’automobilista coinvolta in un sinistro si rivolge al giudice di pace

E’ quanto è successo ad una donna a toscana la quale, dopo l’incidente, ha citato dinanzi al Giudice di pace di Firenze (in foto, il palazzo di Giustizia) il proprio assicuratore e il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per sentirli condannare, appunto, al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro.

La compagnia si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare l’improponibilità/improcedibilità della domanda perché la raccomandata a/r ex art. 145 del Codice delle assicurazioni non era stata inviata per conoscenza anche all’assicuratore per la RCA del veicolo responsabile, contestando altresì nel merito il nesso causale tra il sinistro e le lesioni quantificate e richieste dalla danneggiata.

Ebbene, il Giudice di Pace fiorentino ha ricordato come la recente giurisprudenza del Tribunale di Firenze abbia stabilito che, nel caso in cui il soggetto danneggiato opti per la procedura di indennizzo diretto, l’invio della raccomandata a/r contenente la richiesta di risarcimento per conoscenza all’impresa di assicurazione del veicolo antagonista costituisce condizione di proponibilità dell’azione, al pari dell’invio della stessa raccomandata in via principale all’impresa di assicurazione del proprio veicolo.

 

La lettera di messa in mora

“La procedura di indennizzo diretto – recita testualmente la sentenza dell’8 maggio 2018 della sez. II del Tribunale di Firenze – costituisce una deroga al principio di diritto naturale ancor prima che positivo per cui “chi sbaglia paga”, e occorre che l’assicuratore del veicolo responsabile del sinistro sia messo nella concreta possibilità di valutare l’opportunità dell’intervento in causa e ciò accadrà, evidentemente, solo nell’ipotesi in cui sia stato effettivamente informato dal danneggiato circa le verificazione dell’evento, le modalità di accadimento dei fatti e la sussistenza di eventuali danni risarcibili”.

“Queste informazioni – prosegue il pronunciamento – non possono che derivare dalla lettera di messa in mora in oggetto, il cui invio per conoscenza rappresenta onere di pari importanza rispetto all’inoltro principale nei confronti dell’altro istituto assicurativo”.

Ciò è “atto necessario per porre in grado l’assicurazione della parte ritenuta responsabile del sinistro di contestare e negare prontamente la responsabilità del proprio assicurato”, contestando anche solo il quantum.

In questo modo, conclude il Tribunale, è possibile garantire una partecipazione piena alle trattative stragiudiziali alla compagnia assicuratrice del danneggiante, incentivando il dialogo tra le parti, al fine di giungere ad una risoluzione bonaria della vertenza.

 

La compagnia della controparte deve essere informata

Il giudice di pace, peraltro, ha richiamato a sostegno di questa valutazione anche il principio di diritto enunciato dalla Cassazione secondo cui, nel caso di scontro tra veicoli, la tesi del danneggiato che il danno debba essere imputato a uno solo dei conducenti (anziché ad entrambi ex art. 2054 comma 2 c.c.) non è in grado di incidere sulla condizione di procedibilità della domanda nei confronti dell’altro “purché quest’ultimo abbia avuto conoscenza della volontà del danneggiato di conseguire il risarcimento.

Se lo scopo della norma che obbliga alla preventiva richiesta di risarcimento è di consentire una definizione agevolata ai possibili responsabili, tale scopo è raggiunto solo che questi ultimi vengano messi al corrente della volontà del danneggiato di pretendere il risarcimento” (Cass. civ. n. 14385/2019).

Nella fattispecie concreta, ha concluso il Giudice di Pace nella sentenza n. 2624/19 depositata il 17 settembre, la richiesta di risarcimento non inviata per conoscenza alla compagnia assicurativa del danneggiante costituisce condizione di improcedibilità della domanda stessa, che pertanto è stata rigettata.

Facile però che il contenzioso non finisca qui.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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