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Il pedone, utente debole per eccellenza, è tutelato dal codice della strada, ma anch’egli deve rispettare determinate regole.

La Cassazione, nell’ordinanzan. 2241/2019 pubblicata il 28 gennaio 2019, ha ribadito la correttezza del principio del concorso di colpa gravante sul pedone che, attraversando fuori dalle strisce, non concede la precedenza ai veicoli in transito.

A nulla rileva che l’incidente stradale si sia verificato in prossimità di una scuola e di un attraversamento pedonale e che il conducente avrebbe dovuto tenere una condotta prudente. Nonostante la presunzione di colpa del conducente al 100%, se anche il pedone è responsabile in parte del suo stesso investimento, il giudice di merito correttamente giunge alla dichiarazione del suo concorso di colpa.

La vicenda processuale

La Corte d’Appello di Perugia, in parziale accoglimento del gravame proposto dal coniuge e dalla figlia di una donna rimasta vittima di un investimento mortale a Spoleto, aveva riformato la sentenza di primo grado dello stesso Tribunale di Spoleto, rideterminando nella misura del 60% e del 40% la concorrente responsabilità della signora e del conducente che l’aveva investita, con conseguente decurtamento anche del risarcimento per i danni morali subiti.

I familiari della vittima hanno proposto ricorso in Cassazione, adducendo in particolare questi motivi: mancata valutazione della condotta del conducente, visto che la vittima, al momento dell’investimento, si trovava in prossimità dell’attraversamento pedonale “segnalato per pericolo bambini e per la presenza di una chiesa, per cui doveva essere tenuta una condotta di guida particolarmente prudente“; erronea attribuzione al pedone della corresponsabilità prevalente nel sinistro stradale, fondata esclusivamente sul fatto che “la stessa ha eseguito l’attraversamento in pieno centro cittadino ed in zona con segnaletica orizzontale e verticale segnalante “pericolo”, appena 100 m dalle strisce pedonali“, senza aver viceversa tenuto conto del fatto che, se solo il conducente avesse rispettato l’obbligo di attenzione sancito dagli artt. 190 e 191 del Codice della Strada, avrebbe potuto evitare l’investimento del pedone.

La sentenza della Cassazione

Secondo la Suprema Corte tuttavia, i motivi sono “in parte inammissibili e in parte infondati”.

Va anzitutto osservato – recita la sentenza – che, laddove lamentano non avere la corte di merito «assolutamente spiegato l’iter logico seguito per graduare … la misura della responsabilità delle parti, valorizzando unicamente la circostanza meramente soggettiva addebitata alla (omissis) … non comparandola con i ben più pesanti addebiti mossi dai consulenti all’automobilista», i ricorrenti in effetti inammissibilmente richiedono la rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la confluenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova”.

Quanto al merito – puntualizzano infine gli Ermellini -, deve porsi in rilievo che il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l’esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall’assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass., 4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964).

Orbene, nell’affermare che «il comportamento assunto nel fatto occorso dal pedone è comunemente qualificato dalla giurisprudenza quale concausa nella produzione dell’evento, atteso che sul pedone che attraversi la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli», e che «il Giudice di prime cure, quindi, non ha fatto altro che procedere al riparto delle rispettive percentuali di colpa aderendo sostanzialmente alle conclusioni peritali delle indagini tecniche svolte, spiegando un corretto impianto logico e argomentativo», del suindicato principio la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto piena e corretta applicazione”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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